ARTICOLO 1
1.
In conformità a quanto previsto dall'
art. 5 della legge regionale 26 febbraio 1973, n. 14
, la Regione contribuisce al finanziamento dei programmi di attività della Società regionale per la promozione dello sviluppo economico dell'Umbria che siano coerenti con l'
art. 3
della richiamata legge, con lo
Statuto della Regione
e con la programmazione regionale.
2.
A tal fine è autorizzata la complessiva spesa di lire 1.950 milioni così ripartita:
lire 950 milioni per l'anno 1973;
lire 1.000 milioni per l'anno 1974.
ARTICOLO 2
1.
Il contributo è attribuito con delibera della Giunta regionale, previa verifica della compatibilità del programma annuale di attività presentato dalla Società con gli obiettivi del Piano regionale di sviluppo e previo parere del Consiglio Regionale.
[7]
ARTICOLO 3
1.
La Società è tenuta a presentare alla fine di ogni esercizio finanziario il rendiconto relativo alle operazioni effettuate.
2.
Un capitolo delle relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori previste dall'
art. 6 della legge regionale 26 febbraio 1973, n. 14
, dovrà contenere l'illustrazione delle attività svolte in attuazione dei programmi di cui agli articoli precedenti.
ARTICOLO 4
1.
Per l'attuazione della presente legge la Giunta regionale è autorizzata a contrarre - alle migliori condizioni del mercato finanziario e a un tasso non superiore al 9 per cento - con le Banche e con gli Istituti a ciò abilitati, un mutuo di nette lire 1.950 milioni da ammortizzare in venticinque anni.
2.
Le somme ricavate dal mutuo saranno iscritte nel bilancio degli esercizi 1973 e 1974, nella parte entrata, al cap. 90 " Mutui" e corrispondentemente, nella parte uscita, al cap. 459, di nuova istituzione, denominato " Contributi della Regione per il finanziamento dei programmi di attività della Società regionale per la promozione dello sviluppo economico dell'Umbria".
3.
L'onere annuale derivante alla Regione per il pagamento delle rate di ammortamento del mutuo - da vincolare specificatamente a favore dell'Istituto mutuante - è calcolato in lire 198.522.200 e graverà sui bilanci degli esercizi dal 1974 al 1998 con imputazione al cap. 471.
4.
All'onere medesimo si farà fronte con le entrate di cui all'
art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281
.
[8]
ARTICOLO 5
1.
La Giunta regionale è autorizzata a richiedere al proprio tesoriere la prestazione di garanzie fidejussorie nei confronti dell' Istituto mutuante per il puntuale ed esatto pagamento delle rate di ammortamento del mutuo.
2.
L' onere derivante alla Regione - calcolato in misura pari allo 0,30 per cento sul valore capitale residuo del mutuo - è stabilito in lire 5.850.000 per l' anno 1974 e proporzionalmente decrescente per gli anni successivi, e graverà sui bilanci degli esercizi dal 1974 al 1998 con imputazione al cap. 472 denominato «Spese per fidejussioni a garanzia dell'ammortamento di mutui passivi».
3.
Alla spesa si farà fronte mediante prelievo della somma di lire 5.850.000 dallo stanziamento del cap. 312 «Fondo di riserva per le spese impreviste», del bilancio relativo all' esercizio 1974
[10]