Date di vigenza

26/05/1974 entrata in vigore mostra documento vigente dal 26/05/1974
02/12/1999 abrogazione mostra documento vigente dal 02/12/1999

Documento vigente dal 26/05/1974

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 21 Maggio 1974 ,n. 36
Integrazione e modifiche della legge 28 gennaio 1974, n. 10 , relativa a provvedimenti per agevolare la esecuzione di opere pubbliche e la formazione di strumenti urbanistici di interesse degli Enti locali.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 18 del 25/05/1974

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

1. L' art. 17 della legge regionale 28 gennaio 1974, n. 10 , è sostituito come segue:
 
" 1. Per l' attuazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre alle migliori condizioni del mercato finanziario e comunque ad un tasso non superiore al 9 per cento, mutui per l' importo netto complessivo di lire 9.762 milioni, da estinguere in 25 anni o in anni 30.
 
2. La somministrazione delle somme relative alle spese previste nel bilancio dell' esercizio 1975 dovrà avvenire dopo il 31 dicembre 1974.
 
3. Gli oneri derivanti alla Regione per l' ammortamento dei mutui di cui al primo comma sono calcolati in lire 617.150.000 per l' anno 1974, in lire 993.835.000 per gli anni dal 1975 al 2002 e in lire 376.685.000 per l' anno 2003.
 
4. Per uguali importi sono determinate le annualità da iscrivere nei bilanci dei corrispondenti esercizi finanziari, dal 1974 al 2002, nel rispetto del limite del 20 per cento previsto all' art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281 .
 
5. Agli oneri predetti si farà fronte con la quota del fondo di cui all' art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281
".

Art. 2

1. Alla legge regionale 28 gennaio 1974, n. 10 , è aggiunto il seguente articolo 17/ bis:
 
" 1. La Giunta è autorizzata a chiedere al proprio tesoriere la prestazione di garanzie fidejussorie nei confronti dell' istituto mutuante per il puntuale ed esatto pagamento delle rate di ammortamento dei mutui.
 
2. L' onere derivante alla Regione - calcolato in misura pari allo 0,30 per cento sul valore capitale residuo del mutuo - è stabilito in lire 18.200.000 per l' anno 1974, lire 29.200.000 per l' anno 1975 e proporzionalmente decrescente per gli anni successivi, e graverà sui bilanci dal 1974 al 2003 con imputazione al cap. 472.
 
3. All' onere medesimo si farà fronte, per l' anno 1974, mediante prelievo della somma di lire 18.200.000, dal cap. 312 "Fondo di riserva per le spese impreviste"
del bilancio del relativo esercizio; per la maggiore spesa prevista per gli anni successivi, mediante il prevedibile incremento della entrata derivante dalla tassa regionale di circolazione.

Art. 3

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 21 maggio 1974

Conti

[1]

Note sulla vigenza

[1] - Abrogazione da: Articolo 9 Comma 1 Lettera b legge Regione Umbria 15 novembre 1999, n. 30.