Art. 1
1.
L'
art. 17 della legge regionale 28 gennaio 1974, n. 10
, è sostituito come segue:
"
1. Per l' attuazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre alle migliori condizioni del mercato finanziario e comunque ad un tasso non superiore al 9 per cento, mutui per l' importo netto complessivo di lire 9.762 milioni, da estinguere in 25 anni o in anni 30.
2. La somministrazione delle somme relative alle spese previste nel bilancio dell' esercizio 1975 dovrà avvenire dopo il 31 dicembre 1974.
3. Gli oneri derivanti alla Regione per l' ammortamento dei mutui di cui al primo comma sono calcolati in lire 617.150.000 per l' anno 1974, in lire 993.835.000 per gli anni dal 1975 al 2002 e in lire 376.685.000 per l' anno 2003.
4. Per uguali importi sono determinate le annualità da iscrivere nei bilanci dei corrispondenti esercizi finanziari, dal 1974 al 2002, nel rispetto del limite del 20 per cento previsto all'
art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281
.
5. Agli oneri predetti si farà fronte con la quota del fondo di cui all'
art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281
".
Art. 2
1.
Alla
legge regionale 28 gennaio 1974, n. 10
, è aggiunto il seguente articolo 17/ bis:
"
1. La Giunta è autorizzata a chiedere al proprio tesoriere la prestazione di garanzie fidejussorie nei confronti dell' istituto mutuante per il puntuale ed esatto pagamento delle rate di ammortamento dei mutui.
2. L' onere derivante alla Regione - calcolato in misura pari allo 0,30 per cento sul valore capitale residuo del mutuo - è stabilito in lire 18.200.000 per l' anno 1974, lire 29.200.000 per l' anno 1975 e proporzionalmente decrescente per gli anni successivi, e graverà sui bilanci dal 1974 al 2003 con imputazione al cap. 472.
3. All' onere medesimo si farà fronte, per l' anno 1974, mediante prelievo della somma di lire 18.200.000, dal cap. 312 "Fondo di riserva per le spese impreviste"
del bilancio del relativo esercizio; per la maggiore spesa prevista per gli anni successivi, mediante il prevedibile incremento della entrata derivante dalla tassa regionale di circolazione.