ARTICOLO 1
1.
A decorrere dall'esercizio 1973 la Regione corrisponderà alle Amministrazioni provinciali per ciascun chilometro di strada classificato provinciale un contributo annuo di lire 300.000, da destinare esclusivamente per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
ARTICOLO 2
1.
L'estesa chilometrica delle strade di cui all'
art. 1
è costituita da quella delle strade classificate provinciali prima e dopo l'entrata in vigore della
legge 12 febbraio 1958, n. 126
(artt. 4, 5, 6, 10, 12 e 13).
ARTICOLO 3
1.
L'ammontare dell'estesa chilometrica da considerare per gli effetti di cui all'
art. 1
, in ciascun esercizio finanziario, è costituita dal complessivo chilometraggio delle strade di cui all'
art. 2
che risultino classificate provinciali entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello cui si riferisce l'esercizio finanziario.
ARTICOLO 4
1.
A decorrere dall'esercizio 1973 la Regione corrisponderà alle Amministrazioni comunali, per ciascun chilometro di strada classificata comunale, entro il 30 giugno 1972, un contributo annuo di lire 150.000 da destinare esclusivamente per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
ARTICOLO 5
1.
Il contributo di cui all'
art. 4
, per gli esercizi finanziari successivi, è commisurato all'estesa chilometrica delle strade classificate comunali, entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello cui si riferisce l'esercizio finanziario.
ARTICOLO 5/bis
1.
Al fine di determinare l' impegno finanziario complessivo a carico della Regione, l' estesa chilometrica massima ammissibile al contributo previsto dalla presente legge viene fissata in chilometri duemilaottocento per le strade provinciali e in chilometri settemilaseicento per le strade comunali.
2.
Entro i limiti fissati dal precedente comma, l' estesa chilometrica massima ammissibile al contributo per ogni provincia e per ogni comune è calcolata sulla base del rapporto tra le rispettive superfici e la superficie della regione.
[5]
ARTICOLO 6
1.
La spesa per l'attuazione della presente legge farà carico al cap. 130 del bilancio relativo all'esercizio finanziario 1973, la cui denominazione è così modificata: "
Contributi alle Amministrazioni provinciali e comunali per la manutenzione delle strade provinciali e comunali
".
2.
All'onere previsto di lire 1.600 milioni, per l'esercizio 1973, si farà fronte per lire 500 milioni con lo stanziamento del cap. 130 e per lire 1.100 milioni mediante corrispondente prelievo dal cap. 313: " Fondo per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso".
3.
Agli oneri relativi agli esercizi successivi si farà fronte con le entrate tributarie di cui all'
art. 1 della legge 16 maggio 1970, n. 281
.
ARTICOLO 7
1.
L'erogazione dei contributi alle Amministrazioni provinciali e comunali verrà eseguita, in due rate uguali, rispettivamente entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun esercizio finanziario.