Date di vigenza

04/04/1973 entrata in vigore mostra documento vigente dal 04/04/1973
14/08/1974 modifica mostra documento vigente dal 14/08/1974
19/05/1984 modifica mostra documento vigente dal 19/05/1984

Documento vigente dal 14/08/1974

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 15 Marzo 1973 ,n. 17
Contributo alle Amministrazioni provinciali e comunali per interventi sulla viabilità minore.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 9 del 20/03/1973

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. A decorrere dall'esercizio 1973 la Regione corrisponderà alle Amministrazioni provinciali per ciascun chilometro di strada classificato provinciale un contributo annuo di lire 300.000, da destinare esclusivamente per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

ARTICOLO 2

1. L'estesa chilometrica delle strade di cui all' art. 1 è costituita da quella delle strade classificate provinciali prima e dopo l'entrata in vigore della legge 12 febbraio 1958, n. 126 (artt. 4, 5, 6, 10, 12 e 13).

ARTICOLO 3

1. L'ammontare dell'estesa chilometrica da considerare per gli effetti di cui all' art. 1 , in ciascun esercizio finanziario, è costituita dal complessivo chilometraggio delle strade di cui all' art. 2 che risultino classificate provinciali entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello cui si riferisce l'esercizio finanziario.

ARTICOLO 4

1. A decorrere dall'esercizio 1973 la Regione corrisponderà alle Amministrazioni comunali, per ciascun chilometro di strada classificata comunale, entro il 30 giugno 1972, un contributo annuo di lire 150.000 da destinare esclusivamente per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

ARTICOLO 5

1. Il contributo di cui all' art. 4 , per gli esercizi finanziari successivi, è commisurato all'estesa chilometrica delle strade classificate comunali, entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello cui si riferisce l'esercizio finanziario.

ARTICOLO 5/bis

1. Al fine di determinare l' impegno finanziario complessivo a carico della Regione, l' estesa chilometrica massima ammissibile al contributo previsto dalla presente legge viene fissata in chilometri duemilaottocento per le strade provinciali e in chilometri settemilaseicento per le strade comunali.

2. Entro i limiti fissati dal precedente comma, l' estesa chilometrica massima ammissibile al contributo per ogni provincia e per ogni comune è calcolata sulla base del rapporto tra le rispettive superfici e la superficie della regione.

[5]
ARTICOLO 6

1. La spesa per l'attuazione della presente legge farà carico al cap. 130 del bilancio relativo all'esercizio finanziario 1973, la cui denominazione è così modificata: " Contributi alle Amministrazioni provinciali e comunali per la manutenzione delle strade provinciali e comunali ".

2. All'onere previsto di lire 1.600 milioni, per l'esercizio 1973, si farà fronte per lire 500 milioni con lo stanziamento del cap. 130 e per lire 1.100 milioni mediante corrispondente prelievo dal cap. 313: " Fondo per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso".

3. Agli oneri relativi agli esercizi successivi si farà fronte con le entrate tributarie di cui all' art. 1 della legge 16 maggio 1970, n. 281 .

ARTICOLO 7

1. L'erogazione dei contributi alle Amministrazioni provinciali e comunali verrà eseguita, in due rate uguali, rispettivamente entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun esercizio finanziario.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 15 marzo 1973

Conti

[1]

Note sulla vigenza

[1] - Abrogazione da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 2 maggio 1984, n. 25.

[5] - Integrazione da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 1974, n. 42.