Date di vigenza

14/08/1974 entrata in vigore mostra documento vigente dal 14/08/1974
19/05/1984 abrogazione mostra documento vigente dal 19/05/1984

Documento vigente dal 14/08/1974

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 25 Luglio 1974 ,n. 42
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 marzo 1973, n. 17 , concernente: Contributo alle Amministrazioni provinciali e comunali per interventi sulla viabilità minore.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 26 del 30/07/1974

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO UNICO

1. Dopo l' articolo 5 della legge 15 marzo 1973, n. 17 , è aggiunto il seguente:
 
Art. 5/ bis. " 1. Al fine di determinare l' impegno finanziario complessivo a carico della Regione, l' estesa chilometrica massima ammissibile al contributo previsto dalla presente legge viene fissata in chilometri duemilaottocento per le strade provinciali e in chilometri settemilaseicento per le strade comunali.
 
2. Entro i limiti fissati dal precedente comma, l' estesa chilometrica massima ammissibile al contributo per ogni provincia e per ogni comune è calcolata sulla base del rapporto tra le rispettive superfici e la superficie della regione
".


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 25 luglio 1974

Conti

[1]

Note sulla vigenza

[1] - Abrogazione da: Articolo 5 legge Regione Umbria 2 maggio 1984, n. 25.