ARTICOLO UNICO
1.
Dopo l'
articolo 5 della legge 15 marzo 1973, n. 17
, è aggiunto il seguente:
Art. 5/ bis. "
1. Al fine di determinare l' impegno finanziario complessivo a carico della Regione, l' estesa chilometrica massima ammissibile al contributo previsto dalla presente legge viene fissata in chilometri duemilaottocento per le strade provinciali e in chilometri settemilaseicento per le strade comunali.
2. Entro i limiti fissati dal precedente comma, l' estesa chilometrica massima ammissibile al contributo per ogni provincia e per ogni comune è calcolata sulla base del rapporto tra le rispettive superfici e la superficie della regione
".