Date di vigenza

29/08/1974 entrata in vigore mostra documento vigente dal 29/08/1974
05/04/1990 abrogazione mostra documento vigente dal 05/04/1990

Documento vigente dal 29/08/1974

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 9 Agosto 1974 ,n. 46
Provvidenze a favore dell' artigianato artistico. (1)
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 28 del 14/08/1974

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

1. Al fine di tutelare le botteghe artigiane dell' Umbria e di mantenere viva la tradizione culturale del popolo umbro nel campo dell' artigianato, anche in applicazione dell' art. 21, comma secondo, dello Statuto , sono disposte provvidenze a favore dei maestri di bottega operanti di persona e degli apprendisti. Le provvidenze dovranno in particolare favorire e tutelare ogni iniziativa diretta:

a) al potenziamento e riapertura di botteghe artigiane tradizionali nei settori del ferro, del rame, del legno, della ceramica, della terracotta, della pietra, della manifattura dei tessuti, dell' arte tipografica, del tombolo, del ricamo e dell' arte orafa;

b) all' avviamento ed alla permanenza in tali botteghe dei giovani apprendisti;

c) alla partecipazione collettiva a mostre o esposizioni nazionali ed internazionali.

Art. 2

1. Ai maestri titolari delle botteghe artigiane, aventi le caratteristiche di cui all' articolo precedente, può essere corrisposto un contributo triennale fino ad un massimo di lire 3.000.000 per la vitalizzazione della bottega, a condizione che la stessa sia in attività e che sia mantenuta nella forma accertata.

2. L' erogazione del contributo verrà corrisposta in tre rate annuali di pari importo.

3. Agli apprendisti, avviati al lavoro presso le botteghe di cui sopra, può essere corrisposto un premio di lire 360.000 annue, per un periodo non superiore ai tre anni. Tale premio sarà corrisposto semestralmente sulla base della certificazione di attività dell'apprendista rilasciata dal maestro.

4. Per la partecipazione alle mostre di cui al punto c) del precedente articolo, vengono corrisposti contributi pari al 50 per cento delle spese sostenute fino ad un massimo di lire 500.000.

Art. 3

1. Entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, tramite i Comuni, provvederà al primo censimento delle botteghe artigiane esistenti nel territorio dell' Umbria ed aventi le caratteristiche di cui all' art. 1 .

2. Le botteghe censite saranno contraddistinte da una apposita targa di riconoscimento con la dizione " Botteghe censite ai sensi della legge regionale 9 agosto 1974, n. 46 ".

3. La Regione provvederà a ripartire, annualmente, i fondi di cui alla presente legge fra i comuni dell'Umbria, sulla base del primo censimento e successivi aggiornamenti.

Art. 4

1. Le funzioni amministrative di cui alla presente legge sono delegate ai Comuni ai sensi dell' art. 71 dello Statuto .

2. Nell' esercizio della delega i Comuni si atterranno ai seguenti criteri:

1) dovranno essere privilegiate le botteghe a tradizione familiare e situate nei piccoli centri la cui attività , anche se volta alla produzione di oggetti d' uso, si ricolleghi alla tradizione artigianale umbra;

2) I Comuni costituiranno apposite commissioni, presiedute dal sindaco e composte da consiglieri eletti dal Consiglio comunale con voto limitato e da rappresentanti degli artigiani designati dalle organizzazioni di categoria, alle quali affidare l'istruttoria in ordine alle domande tendenti ad ottenere le provvidenze;

3) sulla erogazione dei contributi decidono i Consigli comunali.

Art. 5

1. Le domande dirette ad ottenere la concessione delle provvidenze di cui all' art. 2 devono essere presentate al sindaco del Comune nel cui territorio si trovi la bottega artigiana.

2. Per ottenere i contributi previsti dal primo comma dell' art. 2 , alla domanda vanno allegati:

a) certificato attestante la qualifica artigiana del maestro di bottega e il tipo di attività da lui svolta;

b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il numero, la qualifica e l' eventuale grado di parentela del personale addetto alla bottega.

3. Per ottenere i contributi previsti dal terzo comma dell' art. 2 , alla domanda vanno allegati:

a) certificato attestante la qualifica artigiana del maestro di bottega e il titolo di attività da lui svolta;

b) dichiarazione rilasciata dal maestro di bottega attestante la posizione assicurativa.

4. Per ottenere i contributi previsti dal quarto comma dell' art. 2 , alla domanda vanno allegati:

a) il certificato attestante la qualifica artigiana del maestro di bottega e il tipo di attività da lui svolta;

b) la documentazione relativa alle spese organizzative e di partecipazione.

Art. 6

1. Le Amministrazioni comunali sono tenute a presentare annualmente il rendiconto finanziario relativo ai contributi erogati ed una nota illustrativa dell'attività svolta dalle botteghe artigiane in relazione ai fini che la presente legge si propone.

Art. 7

1. Allo scopo di garantire la qualità dei prodotti di bottega, la loro validità nella tradizione, riscoprirne ed arricchirne la gamma sono istituiti i " Centri di documentazione dei prodotti delle botteghe artigiane e degli oggetti della tradizione dell'Umbria" con sede in Orvieto e Città di Castello.

2. La gestione dei centri è delegata ai Comuni che vi potranno provvedere in concorso con altri Comuni interessati, Enti pubblici, Università , Associazioni culturali e di categoria.

3. La Regione concorre alle spese dei centri con la somma annua complessiva di lire 20.000.000.

Art. 8

1. Per l' attuazione della presente legge sono autorizzati:

a) per le finalità previste dall' art. 2 , i seguenti limiti di impegno della durata di sei anni:
 
- lire 30.000.000 per l' esercizio 1974;
 
- lire 60.000.000 per l' esercizio 1975.

2. Le annualità da iscrivere in bilancio sono così determinate:
 
- lire 30.000.000 nel bilancio dell' esercizio 1974;
 
- lire 90.000.000 nei bilanci degli esercizi dal 1975 al 1979;
 
- lire 60.000.000 nel bilancio dell' esercizio 1980.

3. La predetta spesa sarà imputata al cap. 464, di nuova istituzione, denominato: "Provvidenze straordinarie a favore delle botteghe artigiane dell' Umbria", del bilancio dell' esercizio 1974 e di quelli degli esercizi successivi;

b) per le finalità di cui al precedente art. 7 , la spesa annua di lire 20 milioni, con imputazione al cap. 465, di nuova istituzione, denominato: "Contributi della Regione ai centri di documentazione dei prodotti delle botteghe artigiane e degli oggetti della tradizione dell' Umbria" del bilancio dell' esercizio 1974 e di quelli successivi.

4. Agli oneri di cui alle precedenti lettere a) e b) sarà fatto fronte con quota del fondo dell' art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 .

5. Sono apportate le seguenti variazioni al bilancio dell' esercizio 1974:
 
PARTE USCITE
 
in diminuzione
 
Cap. 468 "Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso" L. 50.000.000
 
in aumento
 
Cap. 464 "Provvidenze straordinarie a favore delle botteghe artigiane dell' Umbria" L. 30.000.000
 
Cap. 465 "Contributi della Regione ai centri di documentazione dei prodotti delle botteghe artigiane e degli oggetti della tradizione dell' Umbria" L. 20.000.000
 
Totale capp. 464 e 465 L. 50.000.000

6. I fondi non impiegati in un esercizio possono essere utilizzati negli esercizi successivi.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 9 agosto 1974

Conti

[1]

Note sulla vigenza

[1] - Abrogazione da: Articolo 60 Comma 1 legge Regione Umbria 12 marzo 1990, n. 5.

Note della redazione

(1) - 

Abrogazione confermata dall'art. 55, comma 1, lettera a) della L.R. 13 febbraio 2013, n. 4