Date di vigenza

07/09/1974 entrata in vigore mostra documento vigente dal 07/09/1974
10/02/1977 modifica mostra documento vigente dal 10/02/1977
15/06/1978 modifica mostra documento vigente dal 15/06/1978

Documento vigente dal 07/09/1974

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 17 Agosto 1974 ,n. 52
Contrazione di un mutuo di lire 610.000.000 per l' acquisto del complesso immobiliare sito in località Collestrada nei comuni di Perugia e Torgiano, da destinare ad uffici e servizi della Regione dell' Umbria.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 29 del 23/08/1974

Il Consiglio regionale ha approvato. Il visto del Commissario del Governo si intende apposto per decorso del termine di legge. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

1. E' disposta la spesa di lire 610.000.000 di cui:

  • lire 600.000.000 per l' acquisto del complesso immobiliare - da destinare ad uffici e servizi della Regione dell' Umbria - sito in località Collestrada nei comuni di Perugia e Torgiano, per complessivi ha. 368.42.75, di proprietà dell' Ospedale regionale di Perugia, come convenuto con l' Ospedale medesimo; 
  • lire 10.000.000 per spese notarili, tecniche e generali. 
  •  

[4]
Art. 2

1. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre, alle migliori condizioni del mercato finanziario e comunque a un tasso non superiore al 13 per cento, un mutuo di lire 610.000.000 nette con le banche e gli istituti a ciò abilitati, della durata fino a 30 anni.

2. La Giunta regionale è altresì , autorizzata a richiedere, qualora necessario, al proprio tesoriere o ad altro istituto di credito, la prestazione di garanzia fidejussoria a favore dell' istituto mutuante per il puntuale ed esatto pagamento delle rate di ammortamento. [6]

Art. 3

1. L' onere complessivo annuale derivante alla Regione per l' ammortamento del mutuo è previsto in lire 82.400.000 e farà carico sui bilanci regionali degli esercizi dal 1974 al 2003, con imputazione al cap. 471: "Rate per ammortamento dei mutui passivi".

2. La spesa relativa alla garanzia fidejussoria - calcolata annualmente in misura pari allo 0,30 per cento sul valore capitale residuo del mutuo - è stabilita in lire 1.830.000 per l' anno 1974 e proporzionalmente decrescente per gli anni successivi e sarà imputata al cap. 472 "Spese per fidejussioni a garanzia dell' ammortamento di mutui passivi" dei bilanci degli esercizi 1974 e seguenti. [7]

3. All' onere complessivo di lire 84.230.000 previsto per l' anno 1974 sarà fatto fronte, quanto a lire 62.025.000, mediante prelievo dallo stanziamento del cap. 468: "Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso" e, quanto a lire 22.205.000, mediante riduzione dello stanziamento del cap. 311 "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d' ordine" del bilancio dell' esercizio 1974.

4. Le rate di ammortamento del mutuo e l' onere per la prestazione della fidejussione saranno specificamente vincolati in bilancio a favore, rispettivamente, dell' istituto mutuante e di quello garante.

5. Il ricavo del mutuo sarà iscritto nella parte ENTRATA del bilancio dell' esercizio 1974 al cap. 90 "Mutui", mentre la spesa corrispondente sarà imputata al cap. 325 dello stesso bilancio "Spese per l' acquisto, la costruzione, la sistemazione e l' adattamento di beni immobili per gli uffici e i servizi della Regione.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 17 agosto 1974

Vice Presidente Tomassini

Note sulla vigenza

[4] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 22 maggio 1978, n. 25.

[5] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 22 maggio 1978, n. 25.

[6] - Abrogazione da: Articolo 3 Comma 3 legge Regione Umbria 3 febbraio 1977, n. 9.

[7] - Abrogazione da: Articolo 3 Comma 3 legge Regione Umbria 3 febbraio 1977, n. 9.