Regione Umbria
LEGGE REGIONALE
3 settembre 1974
,n.
56
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n.
31 del
05/09/1974
Il Consiglio regionale ha approvato. Il visto del Commissario del Governo si intende apposto per decorso del termine di legge. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:
ARTICOLO UNICO
1.
Alla
legge regionale 23 febbraio 1973, n. 12
, e aggiunto il seguente articolo 12/ bis:
"
1. La Regione concorre all' assistenza dei neuropatici che versino in condizioni di bisogno, con contributi a carattere integrativo per garantire:
a) l' accesso a centri ospedalieri di dialisi;
b) l' organizzazione dei servizi di emodialisi domiciliare;
c) l' assistenza per interventi di trapianto del rene.
2. Per ogni nefropatico assistito i contributi sono concessi con le seguenti modalità :
- per l' accesso a centri ospedalieri di dialisi fino ad un massimo di lire 3.000.000;
- per i servizi di emodialisi domiciliare fino ad un massimo di lire 2.000.000;
- per l' assistenza per interventi di trapianto lire 1.500.000 da corrispondersi in due rate, la prima a seguito di presentazione di documentazione comprovante l' avvenuta tipizzazione, e la seconda a seguito di presentazione di documentazione comprovante l' avvenuta operazione di trapianto.
3. I contributi di cui ai precedenti commi sono erogati dai Comuni. 4. Per l' accreditamento delle somme ai Comuni si applica il secondo comma dell' art. 9
".
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.
Perugia, 3 settembre 1974
Conti
[1]