Date di vigenza

04/01/1975 entrata in vigore mostra documento vigente dal 04/01/1975
28/08/1986 abrogazione mostra documento vigente dal 28/08/1986

Documento vigente dal 04/01/1975

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 29 Novembre 1974 ,n. 63
Ristrutturazione dell' Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Città di Castello (1) .
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 41 del 10/12/1974

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. L' Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Città di Castello è ristrutturata come Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo dell' Alta valle del Tevere in conformità alle disposizioni contenute nella legge regionale 17 gennaio 1974, n. 5 .

ARTICOLO 2

1. L' ambito di competenza dell' Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo dell' Alta valle del Tevere comprende i territori dei comuni di Citerna, Città di Castello, Lisciano Niccone, Monte Santa Maria Tiberina, Montone, Pietralunga, San Giustino e Umbertide.

ARTICOLO 3

1. I soggetti, cui compete la designazione dei membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori, ai sensi degli artt. 4 e 9 della legge regionale 17 gennaio 1974, n. 5 , entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ne comunicheranno i nominativi al Presidente della Giunta regionale.

2. Il Consiglio di amministrazione si riunirà entro 90 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, su convocazione del Presidente della Giunta regionale.

3. Gli attuali organi dell' Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Città di Castello decadono con l' insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 4

1. L' Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo dell' Alta valle del Tevere si avvale del personale dipendente dall' ex Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Città di Castello; per eventuali esigenze conseguenti alla ristrutturazione provvederà alle assunzioni mediante concorso pubblico, come previsto dal capo II, titolo II, della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33 .

2. Nella fase di prima attuazione della presente legge può utilizzare personale dipendente dall' Ente provinciale turismo o da altre Aziende soggiorno e turismo e da Enti autonomi territoriali.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 29 novembre 1974

Conti

[1]

Note sulla vigenza

[1] - Abrogazione da: Articolo 19 Comma 1 legge Regione Umbria 12 agosto 1986, n. 32.

Note della redazione

(1) - 

Abrogazione confermata dall'art. 109, comma 2, lettera c), L.R. 27 dicembre 2006, n. 18 e dall'art. 93, comma 2, lettera i), L.R. 12 luglio 2013, n. 13