ARTICOLO 1
1.
L' Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Città di Castello è ristrutturata come Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo dell' Alta valle del Tevere in conformità alle disposizioni contenute nella
legge regionale 17 gennaio 1974, n. 5
.
ARTICOLO 2
1.
L' ambito di competenza dell' Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo dell' Alta valle del Tevere comprende i territori dei comuni di Citerna, Città di Castello, Lisciano Niccone, Monte Santa Maria Tiberina, Montone, Pietralunga, San Giustino e Umbertide.
ARTICOLO 3
1.
I soggetti, cui compete la designazione dei membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori, ai sensi degli artt. 4 e 9 della
legge regionale 17 gennaio 1974, n. 5
, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ne comunicheranno i nominativi al Presidente della Giunta regionale.
2.
Il Consiglio di amministrazione si riunirà entro 90 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, su convocazione del Presidente della Giunta regionale.
3.
Gli attuali organi dell' Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Città di Castello decadono con l' insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione.
ARTICOLO 4
1.
L' Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo dell' Alta valle del Tevere si avvale del personale dipendente dall' ex Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Città di Castello; per eventuali esigenze conseguenti alla ristrutturazione provvederà alle assunzioni mediante concorso pubblico, come previsto dal
capo II, titolo II, della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33
.
2.
Nella fase di prima attuazione della presente legge può utilizzare personale dipendente dall' Ente provinciale turismo o da altre Aziende soggiorno e turismo e da Enti autonomi territoriali.