Date di vigenza

09/11/1973 entrata in vigore mostra documento vigente dal 09/11/1973
30/01/1975 modifica mostra documento vigente dal 30/01/1975
22/01/1976 modifica mostra documento vigente dal 22/01/1976
04/08/1977 modifica mostra documento vigente dal 04/08/1977
15/01/1981 abrogazione mostra documento vigente dal 15/01/1981

Documento vigente dal 30/01/1975

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 22 Ottobre 1973 ,n. 36
Norme di delega ai Comuni delle funzioni amministrative in materia di assistenza scolastica nella scuola dell'obbligo e negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 35 del 25/10/1973

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

Delega

1. In attuazione di quanto stabilito dall' art. 118 della Costituzione e dagli artt. 7, 13 e 71 dello Statuto , l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di assistenza scolastica nella scuola dell'obbligo, negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore e artistica e nelle istituzioni di educazione popolare, è delegato ai Comuni singoli o associati, secondo le disposizioni della presente legge.

2. Rimangono in vigore le disposizioni degli artt. 1, 2 e 3 della legge regionale 10 gennaio 1973, n. 2 , nonchè , per l'anno scolastico 1973- 74 e per i successivi, la disposizione dell' art. 1 della legge regionale 31 ottobre 1972, n. 24 .

3. La concessione di una borsa di studio ai sensi dell' art. 1 della legge regionale 31 ottobre 1972, n. 24 , non è cumulabile con altre forme di assistenza; ai beneficiari è concessa facoltà di opzione.

Art. 2

Piano annuale degli interventi

1. Tutti gli enti, istituzioni e organizzazioni locali operanti nella materia di cui all'articolo precedente, compresi i Patronati scolastici e relativi consorzi, nonchè le Casse scolastiche per quanto concerne i compiti inerenti all'assistenza scolastica, sono tenuti a coordinare la propria attività con quella degli enti destinatari della delega; a tal fine predispongono, di intesa con gli enti delegati o con le associazioni eventualmente costituite tra i medesimi nel cui territorio svolgono la propria attività , il piano annuale degli interventi.

Art. 3

Coordinamento degli interventi tra Comuni e Province

1. Gli interventi attuati in materia di assistenza scolastica dalle Province sono coordinati con quelli svolti dai Comuni, singoli o associati, esistenti nel territorio delle medesime, mediante programmi annuali adottati dalle Amministrazioni provinciali di intesa con quelle comunali o con le associazioni dei Comuni eventualmente costituite.

Art. 4

Principi e criteri per l'esercizio della delega

1. Gli enti destinatari eserciteranno le funzioni delegate in connessione organica con quelle già ad essi spettanti a norma delle leggi vigenti sulla materia e, inoltre, in modo da assicurare la più ampia partecipazione dei cittadini alle scelte e alla gestione dei servizi anche attraverso la promozione di organismi partecipativi nei quali dovrà essere garantita la presenza delle organizzazioni sindacali, delle forze della scuola, delle famiglie, degli studenti.

2. Gli interventi attuati nell'esercizio delle attribuzioni delegate dovranno tendere, in primo luogo, alla piena scolarizzazione e gratuità nella scuola dell'obbligo e, in secondo luogo, contribuire a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e culturale che di fatto limitano la prosecuzione degli studi nella scuola secondaria superiore artistica.

3. Essi dovranno consistere nell'organizzazione e nell'erogazione di servizi per l'effettiva realizzazione del diritto allo studio, con preferenza per i trasporti, le mense, i libri ed altri sussidi didattici; solo in casi particolari potranno essere concessi sussidi in denaro commisurati alle reali condizioni di bisogno dello studente.

Art. 5

Indirizzo e coordinamento da parte della Regione

1. Le funzioni di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle attribuzioni delegate è esercitata dal Consiglio regionale mediante l'emanazione di direttive di carattere generale rivolte indistintamente a tutti gli enti destinatari nei limiti delle leggi vigenti, tenuto conto delle esigenze della programmazione regionale.

2. La Giunta regionale provvede alla raccolta degli elementi ritenuti utili dal Consiglio regionale per l'esercizio della funzione di cui al comma precedente.

3. Ferma restando la possibilità di quanto disposto dall' art. 52 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33 , la Regione, su richiesta dei Comuni singoli o associati, provvederà a fornire, attraverso il proprio personale, adeguata assistenza tecnica per l'organizzazione dei servizi.

Art. 6

Vigilanza

1. La funzione di vigilanza spetta alla Giunta regionale, alla quale gli enti interessati trasmettono copia delle deliberazioni adottate nell'esercizio delle attribuzioni delegate.

2. Qualora le amministrazioni interessate non adempiano all'espletamento delle funzioni loro delegate, la Giunta regionale, sentite la medesime e previa fissazione di un adeguato termine, si sostituisce nel compimento degli atti di competenza delle amministrazioni stesse.

Art. 7

Ripartizione dei fondi

1. I fondi occorrenti per l'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge sono ripartiti tra gli enti destinatari in base ai seguenti criteri:
 
50 per cento, in rapporto alla popolazione complessiva residente;
 
30 per cento, in rapporto alla superficie del territorio;
 
20 per cento, in rapporto alla popolazione agricola residente.

2. Entro il 31 luglio di ogni anno la Giunta regionale provvede al riparto e all'assegnazione dei fondi per l'anno scolastico successivo agli enti delegati.

Art. 8

Collegi - scuola e convitti

1. Per il funzionamento dei Collegi - scuola di Norcia e Magione - Torricella e dei convitti annessi agli Istituti professionali e tecnici di città di Castello (IPSA), Spoleto (IPSA) e di Todi (ITSA), nonchè per l'assegnazione di posti gratuiti in istituti debitamente autorizzati, che in rapporto di convenzione convitino allievi (Scuole coordinate IPSA di Assisi e Cascia), è riservata, sullo stanziamento complessivo annuale, la somma di L. 100.000.000. [8]

2. La Giunta regionale è autorizzata al riparto della somma di cui al comma precedente fra i comuni sede di convitti o istituti, in base ai posti letto esistenti ed effettivamente concessi in detti convitti o in base agli alunni che usufruiscono dei posti gratuiti in istituti debitamente autorizzati.

[7]
Art. 9

Rendiconto

1. Alla fine di ogni anno scolastico gli enti delegati sono tenuti a presentare alla Regione il rendiconto finanziario relativo alle operazioni effettuate allegando una relazione illustrativa sull'attività svolta.

Art. 10

Autorizzazione di spesa

1. Per l'attuazione dell' art. 1, comma primo , e dell' art. 8 della presente legge è autorizzata la spesa:
 
- di lire 130.000.000 per l'anno 1973;
 
- di lire 2.870.000.000 per l'anno 1974;
 
- di lire 2.300.000.000 per ciascuno degli anni successivi.

2. La predetta spesa sarà imputata al cap. 232 del bilancio dell'esercizio 1973, e successivi, la cui denominazione viene così modificata: "Assistenza scolastica nella scuola dell'obbligo, negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore e artistica e nelle istituzioni di educazione popolare ".

3. A tale fine sono disposte le seguenti variazioni al bilancio dell'esercizio 1973:
 
in aumento:
 
Cap. 232 lire 130.000.000
 
in diminuzione:
 
Cap. 233 lire 69.589.700
 
Cap. 313 lire 60.410.300
 
totale lire 130.000.000

[ 4. ] [11]

4. Agli oneri relativi agli anni 1974 e successivi sarà fatto fronte, fino alla concorrenza di lire 1.518.312.200 con la quota del fondo per i programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e, per la differenza con mezzi ordinari di bilancio. [12]

5. Per la riconferma delle borse di studio pluriennali di cui all' art. 1, comma secondo , della presente legge è autorizzata, per l'anno 1974, la spesa di lire 150 milioni, che sarà imputata al cap. 233 del bilancio di tale anno " Borse di studio agli alunni delle scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica" e finanziata con le entrate tributarie di cui all' art. 1 della legge 16 maggio 1970, n. 281 .

6. Per gli anni successivi l'ammontare della spesa sarà determinato con le leggi di bilancio.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 22 ottobre 1973

Conti

[1]

Note sulla vigenza

[1] - Abrogazione da: Articolo 12 Comma 1 legge Regione Umbria 23 dicembre 1980, n. 77.

[7] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 26 luglio 1977, n. 36.

[8] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 5 gennaio 1976, n. 2.

[9] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 5 gennaio 1976, n. 2.

[10] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 26 luglio 1977, n. 36.

[11] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 23 gennaio 1975, n. 8.

[12] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 23 gennaio 1975, n. 8.