Date di vigenza

05/12/1974 entrata in vigore mostra documento vigente dal 05/12/1974
27/03/1975 modifica mostra documento vigente dal 27/03/1975
19/06/1975 modifica mostra documento vigente dal 19/06/1975
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27/07/1978 modifica mostra documento vigente dal 27/07/1978
21/12/1979 abrogazione mostra documento vigente dal 21/12/1979

Documento vigente dal 27/03/1975

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 14 Novembre 1974 ,n. 57
Organizzazione dei servizi sanitari e socio - assistenziali della regione.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 39 del 20/11/1974

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

TITOLO I

FINALITA' ED OBIETTIVI DELLA LEGGE

ARTICOLO 1

1. La Regione, in attesa della riforma sanitaria, di quella assistenziale ed in attuazione degli obiettivi del Piano regionale di sviluppo, promuove il riordinamento ed il coordinamento dei seguenti servizi sanitari e socio - assistenziali già  gestiti dai Comuni, dalle Province e dagli altri enti locali, ai sensi delle vigenti leggi in materia:

a) profilassi delle malattie infettive;

b) igiene della produzione e distribuzione degli alimenti e delle bevande;

c) igiene ambientale e protezione dagli inquinamenti;

d) igiene e medicina preventiva del lavoro;

e) vigilanza, profilassi e assistenza veterinaria;

f) assistenza sanitaria ed ospedaliera;

g) igiene mentale;

h) tutela materna ed infantile ed assistenza ai minori;

i) igiene e medicina scolastica e dell' età  evolutiva;

l) educazione sanitaria;

m) recupero e riabilitazione per le malattie sociali ed assitenza agli invalidi;

n) assistenza e protezione dell' anziano.

ARTICOLO 2

1. Il riordinamento dei servizi, di cui al precedente articolo, dovrà  garantire in particolare:

a) l' unitarietà  degli interventi mediante il coordinamento, anche a mezzo di convenzioni, e l' eventuale unificazione delle strutture pubbliche esistenti, nell' ambito della programmazione regionale;

b) l' adeguata articolazione territoriale dei presidi mediante la costituzione di distretti sanitari e socio - assistenziali;

c) l' effettiva partecipazione della popolazione alla gestione di tutti i livelli della organizzazione sanitaria e socio - assistenziale;

d) la parità  di fruizione per tutti i cittadini dei servizi organizzati nelle Unità  locali dei servizi sanitari e socio - assistenziali;

e) la completa attuazione delle deleghe regionali in materia di sanità  e di assistenza da parte dei comuni associati in consorzi per la gestione delle Unità  locali dei servizi sanitari e socio - assistenziali;

f) un adeguato impegno finanziario regionale che integri le disponibilità  dei comuni;

g) l' approntamento e la disponibilità  di attrezzature regionali specializzate non ripartibili a livello locale;

h) la raccolta di informazione e la promozione di studi e ricerche per la migliore articolazione dei servizi previsti dalla presente legge, utilizzando il CRURES ed il CRUED;

i) la promozione di convenzioni tra le strutture sanitarie regionali e gli Istituti universitari;

l) la utilizzazione dei servizi ospedalieri ed extraospedalieri nell' ambito di una gestione democratica da parte dei cittadini realizzando dipartimenti di prevenzione, di cura e di riabilitazione quali strumenti finalizzati all' assistenza.

2. Il complesso dei servizi gestiti da ciascun consorzio di cui alla presente legge costituisce l' Unità  locale per i servizi sanitari e socio - assistenziali (ULSSS).

TITOLO II

ZONE COMPRENSORIALI E CONSORZI FRA COMUNI

ARTICOLO 3

1. La Regione favorisce la costituzione di consorzi tra comuni per la gestione comprensoriale dei servizi sanitari e socio - assistenziali di loro competenza    .

ARTICOLO 4

1. Fino all' entrata in vigore della legge sull' assetto territoriale regionale, i consorzi si costituiscono, ai fini della presente legge, secondo le aggregazioni di cui all' allegato A. [9]

2. Su deliberazione dei Consigli comunali interessati, il Consiglio regionale, in base alle norme di cui al successivo titolo III , potrà  autorizzare, in caso di comprovate esigenze, l' aggregazione di uno o più comuni a consorzio limitrofo.

ARTICOLO 5

1. Ai comuni il cui territorio sia compreso in una delle zone individuate a norma del precedente articolo, i quali provvedano, entro tre mesi dall' entrata in vigore della presente legge, ad unirsi in consorzio viene erogato dalla Regione il contributo consortile previsto nel successivo art. 8 .

2. Ad ogni zona corrisponderà  un solo consorzio per la gestione dei servizi di cui alla presente legge.

ARTICOLO 6

1. Per fruire dei contributi previsti dalla presente legge, gli statuti dei consorzi devono informarsi ai seguenti principi:

a) adeguare l' attività  agli indirizzi programmatori della Regione in connessione anche con i piani zonali delle Comunità  montane;

b) garantire l' efficienza globale dei servizi sanitari e socio - assistenziali e la loro articolazione territoriale onde rendere effettivo il diritto alla salute e alla promozione sociale;

c) prevedere i distretti sanitari di base per assicurare i servizi di primo livello domiciliari e poliambulatoriali per la vigilanza igienica, la profilassi e la prevenzione, la medicina preventiva, la diagnosi e la cura, l' educazione sanitaria e promozione sociale, nonchèla profilassi e l' assistenza veterinaria e l' igiene degli allevamenti;

d) realizzare il coordinamento funzionale con gli altri presidi sanitari e sociali esistenti nella zona o di livello regionale;

e) garantire la partecipazione dei cittadini alla programmazione e gestione dei servizi a livello di distretti base; prevedere la costituzione della Consulta comprensoriale in modo da garantire la presenza delle istanze sociali, delle organizzazioni sindacali, degli enti locali esistenti nel territorio ed avente funzioni di promozione e di verifica sui problemi sanitari e socio - assistenziali;

f) stabilire le modalità  di collegamento tra il momento partecipativo del distretto e gli organi del consorzio;

g) stabilire l' organizzazione del personale necessario al buon andamento dei servizi prevedendo l'obbligo della residenza, dell' aggiornamento professionale e gli orari di lavoro, favorire la completa utilizzazione del personale operante nei diversi settori sanitari e socio - assistenziali;

h) fissare i casi ed i termini in cui le deliberazioni devono essere precedute dal pronunciamento dei singoli Consigli comunali.

ARTICOLO 7

1. Gli statuti dei consorzi sono approvati dal Consiglio regionale.

ARTICOLO 8

1. La concessione del contributo verrà  effettuata annualmente dal Consiglio regionale con riguardo ad ogni singola zona di cui al precedente art. 4 e tenuto conto dei seguenti criteri:
 
- consistenza demografica ed estensione territoriale;
 
- situazione socio - economica;
 
- stato dei servizi sanitari e sociali.

2. Una somma, comunque non inferiore al 10 per cento del totale dei finanziamenti disponibili, dovrà  essere ripartita ed assegnata in parti uguali a tutti i consorzi di cui alla presente legge.

[11]
TITOLO III

NORME PER LA FORMAZIONE DEL PIANO DEI SERVIZI SANITARI E SOCIO - ASSISTENZIALI

ARTICOLO 9

1. Per la realizzazione delle finalità  di cui all' art. 6 dello statuto ed in armonia con i principi della legislazione dello Stato in materia sanitaria ed assistenziale, nel quadro del Piano regionale di sviluppo e per la durata di esso, la Giunta regionale predispone un progetto di Piano dei servizi sanitari e socio - assistenziali.

2. Il progetto di cui al comma precedente, in fase di prima attuazione, è predisposto entro due mesi dall' entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 10

1. Il progetto di Piano contiene:

a) la previsione degli interventi da svolgere: nell'ambito delle zone comprensoriali, oltre che dai consorzi, dagli enti ospedalieri, dagli enti comunali di assistenza, dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e da altre istituzioni assistenziali di livello comunale, anche dalle Province e dagli altri enti locali onde assicurare il più stretto coordinamento tra tutti gli enti che operano nelle materie sanitarie e socio - assistenziali;

b) i criteri di distribuzione dei presidi sanitari: distretti sanitari di base, poliambulatori, ospedali, farmacie, uffici sanitari zonali, presidi di secondo livello, nonchè la distribuzione dei presidi assistenziali;

c) la previsione di ammodernamenti e di nuove sistemazioni delle strutture ospedaliere ed extra - ospedaliere;

d) le ipotesi di riordinamento degli enti ospedalieri e dei loro servizi;

e) un piano per l' approvvigionamento e la distribuzione dei farmaci;

f) i criteri per la formazione del personale e la dislocazione nel territorio dei centri di formazione.

ARTICOLO 11

1. Il progetto di Piano, deliberato dalla Giunta regionale, è inviato, acquisito il parere del Consiglio regionale che dovrà  essere espresso entro trenta giorni dalla trasmissione, ai consorzi.

2. Ogni consorzio elabora, nel termine di tre mesi, il proprio piano zonale dei servizi sanitari e socio - assistenziali, formulando anche le proprie osservazioni sul progetto di Piano.

3. Il piano comprensoriale, nell' ambito degli obiettivi e delle previsioni del progetto regionale, contiene: la definizione dei distretti di base e di tutte le altre strutture sanitarie e socio - assistenziali comprensoriali ed i loro rapporti interni ed esterni al comprensorio stesso; la indicazione della utilizzazione degli interventi finanziari per l' attuazione del piano.

ARTICOLO 12

1. La Giunta regionale, ricevute le osservazioni e gli elaborati di cui all' art. 11 , presenta al Consiglio regionale entro trenta giorni la proposta aggiornata del Piano dei servizi sanitari e socio - assistenziali con le relative proposte di attuazione.

2. Nei successivi novanta giorni il Consiglio regionale approva con legge il Piano dei servizi sanitari e socio - assistenziali.

TITOLO IV

DELEGHE

ARTICOLO 13

1. Le funzioni amministrative della Regione in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera e di beneficenza, comprese quelle delegate dallo Stato, sono delegate ai Comuni associati nei consorzi di cui alla presente legge che le esercitano in sede consortile.

2. Resta fermo quanto disposto con legge regionale 23 febbraio 1973, n. 12 .

3. Restano alla competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative concernenti:

a) le case di cura private esclusa la vigilanza;

b) i concorsi dei medici, delle ostetriche e dei veterinari condotti;

c) i concorsi e stato giuridico degli ufficiali sanitari;

d) i concorsi per le sedi farmaceutiche e la formazione e revisione della pianta organica delle farmacie;

e) le tariffe per le prestazioni a privati da parte dei laboratori provinciali di igiene e profilassi, nonchèda parte degli ufficiali sanitari e dei veterinari comunali;

f) la raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano, esclusa la vigilanza;

g) la vigilanza sugli istituti per la vivisezione degli animali;

h) i requisiti di idoneità  degli istituti assistenziali.

ARTICOLO 14

1. Le funzioni di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle attribuzioni delegate sono esercitate dalla Giunta regionale sentita la commissione consiliare competente, in conformità  delle previsioni del Piano dei servizi sanitari e socio - assistenziali e della presente legge.

2. Qualora gli enti delegatari non adempiano all' espletamento delle funzioni loro attribuite, la Giunta regionale, sentiti gli stessi e previa fissazione di un termine adeguato, si sostituisce ad essi nel compimento degli atti.

ARTICOLO 15

1. Gli enti delegatari trasmettono alla Giunta regionale le deliberazioni adottate nell' esercizio delle funzioni delegate.

2. Le direttive emanate dagli organi statali per l' esercizio delle materie delegate alle Regioni sono trasmesse dalla Regione agli enti delegatari.

3. La spesa per la somministrazione dei fondi agli Enti delegatari per le funzioni delegate dallo Stato sarà  posta a carico dei fondi accreditati dallo Stato medesimo e iscritti in appositi capitoli della contabilità  speciale.

ARTICOLO 16

1. Le spese sostenute per l' esercizio delle funzioni delegate con la presente legge sono a totale carico della Regione.

2. Il relativo importo sarà  determinato annualmente dalla Giunta regionale previa intesa con gli enti delegatari.

[ ARTICOLO 17 ] [13]
ARTICOLO 17

Finanziamento

1. Per l'attuazione delle norme di cui al Titolo II della presente legge è autorizzata la spesa di lire 155 milioni per l'anno 1974 e di lire 300 milioni per gli anni 1975 e successivi, con imputazione al cap. 4460, la cui denominazione viene così modificata: «Contributi per la costituzione ed il funzionamento dei Consorzi sanitari e socio - assistenziali » del bilancio dell'esercizio 1974 e di quelli successivi ».

2. Per l'attuazione del programma di cui al Titolo III della presente legge è autorizzata la spesa annua a partire dal 1975, di lire 680 milioni con imputazione al cap. 4470 la cui denominazione verrà così modificata: «Fondo per gli interventi previsti nel Piano dei servizi sanitari e socio - assistenziali », del bilancio dell'esercizio 1975 e di quelli successivi.

3. Per il rimborso ai Comuni, associati nei Consorzi delle spese derivanti dall'esercizio delle deleghe di cui al Titolo IV è autorizzata la spesa annua, a partire dal 1975, di lire 20 milioni con imputazione al cap. 4471, di nuova istituzione, denominato «Rimborso ai Comuni consorziati delle spese ed oneri per l'esercizio delle deleghe in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera e di beneficenza» del bilancio dell'esercizio 1975 e di quelli successivi.

4. All'onere di lire 155 milioni previsto per l'anno 1974 e di lire 1.000 milioni per l'anno 1975 e successivi, sarà fatto fronte con la quota del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all' art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 .

[14]

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 14 novembre 1974

Conti


ALLEGATI:

1. ALTA VALLE DEL TEVERE: Comuni di Citerna, Città di Castello, Lisciano Niccone, Monte Santa Maria Tiberina, Montone, Pietralunga, San Giustino e Umbertide.

2. EUGUBINO - GUALDESE: Comuni di Costacciaro, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Gubbio, Scheggia e Pascelupo, Sigillo e Valfabbrica.

3. PERUGIA - VALLE UMBRA NORD: Comuni di Corciano, Perugia, Assisi, Bastia, Bettona, Cannara e Torgiano.

4. VALLE UMBRA SUD: Comuni di Foligno, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Bevagna, Montefalco, Nocera Umbra, Spello, Trevi e Valtopina.

5. LAGO TRASIMENO - PIEVESE: Comuni di Castiglione del Lago, Città della Pieve, Paciano, Panicale, Piegaro, Tuoro sul Trasimeno, Passignano sul Trasimeno e Magione.

6. MEDIA VALLE DEL TEVERE: Comuni di Collazzone, Deruta, Fratta Todina, Marsciano, Massa Martana, Montecastello Vibio, san Venanzo e Todi.

7. SPOLETINO: Comuni di Spoleto, Campello sul Clitunno e Castel Ritaldi.

8. NURSINO: Comuni di Cascia, Cerreto di Spoleto, Monteleone di Spoleto, Norcia, Poggiodomo, Preci, Sellano, Sant' Anatolia di Narco, Scheggino e Vallo di Nera.

9. ORVIETANO: Comuni di Allerona, Alviano, Baschi, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Fabro, Ficulle, Guardea, Montecchio, Orvieto, Parrano, Porano, Montegabbione e Monteleone d' Orvieto.

10. CONCA TERNANA - BASSO TEVERE: Comuni di Acquasparta, Amelia, Arrone, Attigliano, Calvi, Ferentillo, Giove, Lugnano, Montecastrilli, Montefranco, Narni, Otricoli, Penna in Teverina, Polino, Sangemini, Stroncone e Terni.

[1]

Note sulla vigenza

[1] - Abrogazione da: Articolo 49 Comma 1 legge Regione Umbria 19 dicembre 1979, n. 65.

[7] - Integrazione da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 4 luglio 1978, n. 29.

[8] - Integrazione da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 4 luglio 1978, n. 29.

[9] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 4 luglio 1978, n. 29.

[10] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 4 luglio 1978, n. 29.

[11] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 26 aprile 1977, n. 19.

[12] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 26 aprile 1977, n. 19.

[13] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 20 marzo 1975, n. 14.

[14] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 20 marzo 1975, n. 14.