ARTICOLO 2
1.
I punti A, C, D ed E del
primo comma dell'art. 16 della legge regionale 28 gennaio 1974, n. 10
, sono così modificati:
"
A) lire 11.842 milioni per la concessione di contributi in conto capitale previsti all'art. 3, lett. a) così ripartiti:
lire 3.642 milioni per l'anno 1973;
lire 4.320 milioni per l'anno 1974;
lire 3.880 milioni per l'anno 1975;
con imputazione, sui rispettivi bilanci per gli esercizi 1973, 1974, 1975, al cap. 3800 (Tit. II, Sez. 3, Rubr. 1, Cat. IX) di nuova istituzione denominato "Contributo in conto capitale sulla spesa per la costruzione, ristrutturazione parziale o totale, ampliamento e manutenzione delle opere pubbliche realizzate dagli Enti locali ".
Al predetto onere sarà fatto fronte come segue:
1) per l'anno 1973:
mediante prelievo:
- di lire 100 milioni dallo stanziam. del cap. 386;
- di lire 80 milioni dallo stanziam. del cap. 390;
- di lire 920 milioni dallo stanziam. del cap. 460;
- per lire 2.542 milioni con il netto ricavo di un mutuo;
2) per l'anno 1974:
- quanto a lire 380 milioni con la quota del fondo per i programmi regionali di sviluppo di cui all'
art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281
;
- quanto a lire 420 milioni con le entrate tributarie regionali;
- quanto a lire 3.520 milioni con il netto ricavo di un mutuo;
3) per l'anno 1975:
- quanto a lire 180 milioni con le entrate tributarie regionali;
- quanto a lire 3.700 milioni con il netto ricavo di un mutuo.
C) per la concessione di contributi in annualità costanti trentacinquennali del 5 per cento e di cui all'art. 3, lett. b), con esclusione delle opere di edilizia sanitaria ed ospedaliera, è autorizzato per l'anno 1975, il limite di impegno di lire 750 milioni con imputazione al cap. 3810 (Tit. II, Sez. 3, Rubr. 1, Cat. XI) di nuova istituzione, denominato: "Contributi in annualità costanti trentacinquennali del 5 per cento sulla spesa per le opere di cui all'
art. 3, lett. b), della legge regionale 28 gennaio 1974, n. 10
", dei bilanci regionali degli esercizi dal 1975 al 2009.
All'onere annuale suddetto sarà fatto fronte, quanto a lire 120 milioni con le entrate tributarie regionali e quanto a lire 630 milioni con la quota del fondo per i programmi regionali di sviluppo di cui all'
art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281
.
D) per la concessione dei contributi in annualità costanti trentacinquennali sulla spesa per le opere di edilizia sanitaria ed ospedaliera, è autorizzato, per l'anno 1975, il limite di impegno di lire 495 milioni, con imputazione al cap. 4130( Tit. II, Sez. 2, Rubr. 5, Cat. XI) di nuova istituzione denominato: "Contributi in annualità costanti trentacinquennali del 5 per cento sulla spesa per le opere di edilizia sanitaria ed ospedaliera " dei bilanci regionali degli esercizi dal 1975 al 2009.
All'onere annuale suddetto sarà fatto fronte con la quota del fondo per i programmi regionali di sviluppo, di cui all'
art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281
.
E) per la concessione delle fidejussioni di cui all'art. 5, quarto comma, è autorizzato, per l'anno 1975, il limite d'impegno di lire 120 milioni con imputazione al cap. 4280 (Tit. II, Sez. 3, Cat. XI) di nuova istituzione denominato: "Fedejussione della Regione sui mutui contratti dagli Enti locali, per l'esecuzione di opere pubbliche " dei bilanci regionali degli esercizi dal 1975 al 2009. All'onere annuale suddetto sarà fatto fronte con la quota del fondo per i programmi regionali di sviluppo di cui all'
art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281
.
"