Date di vigenza

27/03/1975 entrata in vigore mostra documento vigente dal 27/03/1975
02/12/1999 abrogazione mostra documento vigente dal 02/12/1999

Documento vigente dal 27/03/1975

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 20 Marzo 1975 ,n. 14
Contributo alle Province di Perugia e Terni e al Comune di Spoleto per le spese di investimento sostenute allo scopo di sviluppare e potenziare l'autotrasporto estraurbano di persone. Modifica alla legge regionale 28 gennaio 1974, n. 10 Rinvio da parte del Governo. Riadozione.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 13 del 26/03/1975

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

TITOLO I

CONTRIBUTI ALLE AZIENDE DI TRASPORTO EXTRAURBANO DI PERSONE

ARTICOLO 1

1. In attuazione dell' art. 18 dello Statuto ed in conformità agli obiettivi fissati dal piano regionale di sviluppo, è autorizzata la spesa di lire 1.930.000.000, per concorrere agli investimenti effettuati dalle Province di Perugia e Terni e dal Comune di Spoleto nel quadriennio 1971- 1974, per la pubblicizzazione ed il potenziamento dell'autotrasporto extraurbano di persone in concessione ad imprese a prevalente partecipazione pubblica.

2. Tale contributo è ripartito tra i suddetti Enti locali nel modo che segue:
 
Provincia di Perugia L. 1.125.000.000
 
Provincia di Terni L. 530.000.000
 
Comune di Spoleto L. 275.000.000

3. L'erogazione delle somme è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale.

TITOLO II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 GENNAIO 1974, N. 10 CONCERNENTE OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE DEGLI ENTI LOCALI

ARTICOLO 2

1. I punti A, C, D ed E del primo comma dell'art. 16 della legge regionale 28 gennaio 1974, n. 10 , sono così modificati:
 
" A) lire 11.842 milioni per la concessione di contributi in conto capitale previsti all'art. 3, lett. a) così ripartiti:
 
lire 3.642 milioni per l'anno 1973;
 
lire 4.320 milioni per l'anno 1974;
 
lire 3.880 milioni per l'anno 1975;
 
con imputazione, sui rispettivi bilanci per gli esercizi 1973, 1974, 1975, al cap. 3800 (Tit. II, Sez. 3, Rubr. 1, Cat. IX) di nuova istituzione denominato "Contributo in conto capitale sulla spesa per la costruzione, ristrutturazione parziale o totale, ampliamento e manutenzione delle opere pubbliche realizzate dagli Enti locali ".
 
Al predetto onere sarà fatto fronte come segue:
 
1) per l'anno 1973:
 
mediante prelievo:
 
- di lire 100 milioni dallo stanziam. del cap. 386;
 
- di lire 80 milioni dallo stanziam. del cap. 390;
 
- di lire 920 milioni dallo stanziam. del cap. 460;
 
- per lire 2.542 milioni con il netto ricavo di un mutuo;
 
2) per l'anno 1974:
 
- quanto a lire 380 milioni con la quota del fondo per i programmi regionali di sviluppo di cui all' art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 ;
 
- quanto a lire 420 milioni con le entrate tributarie regionali;
 
- quanto a lire 3.520 milioni con il netto ricavo di un mutuo;
 
3) per l'anno 1975:
 
- quanto a lire 180 milioni con le entrate tributarie regionali;
 
- quanto a lire 3.700 milioni con il netto ricavo di un mutuo.
 
C) per la concessione di contributi in annualità costanti trentacinquennali del 5 per cento e di cui all'art. 3, lett. b), con esclusione delle opere di edilizia sanitaria ed ospedaliera, è autorizzato per l'anno 1975, il limite di impegno di lire 750 milioni con imputazione al cap. 3810 (Tit. II, Sez. 3, Rubr. 1, Cat. XI) di nuova istituzione, denominato: "Contributi in annualità costanti trentacinquennali del 5 per cento sulla spesa per le opere di cui all' art. 3, lett. b), della legge regionale 28 gennaio 1974, n. 10 ", dei bilanci regionali degli esercizi dal 1975 al 2009.
 
All'onere annuale suddetto sarà fatto fronte, quanto a lire 120 milioni con le entrate tributarie regionali e quanto a lire 630 milioni con la quota del fondo per i programmi regionali di sviluppo di cui all' art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 .
 
D) per la concessione dei contributi in annualità costanti trentacinquennali sulla spesa per le opere di edilizia sanitaria ed ospedaliera, è autorizzato, per l'anno 1975, il limite di impegno di lire 495 milioni, con imputazione al cap. 4130( Tit. II, Sez. 2, Rubr. 5, Cat. XI) di nuova istituzione denominato: "Contributi in annualità costanti trentacinquennali del 5 per cento sulla spesa per le opere di edilizia sanitaria ed ospedaliera " dei bilanci regionali degli esercizi dal 1975 al 2009.
 
All'onere annuale suddetto sarà fatto fronte con la quota del fondo per i programmi regionali di sviluppo, di cui all' art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 .
 
E) per la concessione delle fidejussioni di cui all'art. 5, quarto comma, è autorizzato, per l'anno 1975, il limite d'impegno di lire 120 milioni con imputazione al cap. 4280 (Tit. II, Sez. 3, Cat. XI) di nuova istituzione denominato: "Fedejussione della Regione sui mutui contratti dagli Enti locali, per l'esecuzione di opere pubbliche " dei bilanci regionali degli esercizi dal 1975 al 2009. All'onere annuale suddetto sarà fatto fronte con la quota del fondo per i programmi regionali di sviluppo di cui all' art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 .
"

TITOLO III

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE N. 57 DEL 1974

ARTICOLO 3

1. L' art. 17 della legge regionale 14 novembre 1974, n. 57 , è così sostituito:
 
" Per l'attuazione delle norme di cui al Titolo II della presente legge è autorizzata la spesa di lire 155 milioni per l'anno 1974 e di lire 300 milioni per gli anni 1975 e successivi, con imputazione al cap. 4460, la cui denominazione viene così modificata: "Contributi per la costituzione ed il funzionamento dei Consorzi sanitari e socio - assistenziali " del bilancio dell'esercizio 1974 e di quelli successivi ".
 
Per l'attuazione del programma di cui al Titolo III della presente legge è autorizzata la spesa annua a partire dal 1975, di lire 680 milioni con imputazione al cap. 4470 la cui denominazione verrà così modificata: "Fondo per gli interventi previsti nel Piano dei servizi sanitari e socio - assistenziali ", del bilancio dell'esercizio 1975 e di quelli successivi.
 
Per il rimborso ai Comuni, associati nei Consorzi delle spese derivanti dall'esercizio delle deleghe di cui al Titolo IV è autorizzata la spesa annua, a partire dal 1975, di lire 20 milioni con imputazione al cap. 4471, di nuova istituzione, denominato "Rimborso ai Comuni consorziati delle spese ed oneri per l'esercizio delle deleghe in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera e di beneficenza" del bilancio dell'esercizio 1975 e di quelli successivi. 4.
 
All'onere di lire 155 milioni previsto per l'anno 1974 e di lire 1.000 milioni per l'anno 1975 e successivi, sarà fatto fronte con la quota del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all' art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 .
 
In conseguenza sono apportate al bilancio dell'esercizio 1974 le seguenti variazioni:
 
PARTE USCITA
 
in aumento
 
Cap. 4460 lire 155.000.000
 
in diminuzione
 
Cap. 4680 "Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso" lire 155.000.000
"

TITOLO IV

DISPOSIZIONI COMUNI DI BILANCIO

ARTICOLO 4

1. La spesa di lire 1.930 milioni prevista dall' art. 1 della presente legge sarà imputata al cap. 4481 ( Tit. II , Sez. 4, Rubr. 2, Cat. XI) di nuova istituzione, denominato: " Contributi alle Province di Perugia e Terni e al Comune di Spoleto per le spese di investimento sostenute allo scopo di sviluppare e potenziare l'autotrasporto extraurbano di persone" del bilancio regionale dell'esercizio 1974 e ad esso si farà fronte con la variazione al bilancio di cui al successivo articolo 5 .

ARTICOLO 5

1. In conseguenza di quanto disposto agli articoli 2, 3 e 4 della presente legge sono apportate le seguenti variazioni alla parte SPESA del bilancio regionale dell'esercizio 1974:
 
in diminuzione:
 
Cap. 3810 "Contributi in annualità costanti trentacinquennali del 5 per cento sulla spesa per le opere di cui all' art. 3, lett. b) della legge regionale 28 gennaio 1974, n. 10 " ivi compresa la disponibilità di lire 250 milioni proveniente dall'esercizio 1973 e posta a carico dell'esercizio 1974 ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64 lire 750.000.000.
 
Cap. 4130 "Contributi in annualità costanti trentacinquennali del 5 per cento sulla spesa per le opere di edilizia sanitaria ed ospedaliera", ivi compresa la disponibilità di lire 165 milioni proveniente dall'esercizio 1973 e posta a carico dell'esercizio 1974 ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64 lire 495.000.000.
 
Cap. 4280 "Fidejussione della Regione sui mutui contratti dagli Enti locali per l'esecuzione di opere pubbliche" ivi compresa la disponibilità di lire 40 milioni proveniente dall'esercizio 1973 e posta a carico dell'esercizio 1974 ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64 lire 120.000.000
 
Cap. 4680 "Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso" lire 845.000.000.
 
Cap. 1300 "Contributi alle Amministrazioni provinciali e comunali per la manutenzione delle strade provinciali e comunali" lire 382.000.000
 
Cap. 4000 "Sussidi ai Comuni per adattamento, costruzione locali di loro proprietà adibiti ad uso delle scuole elementari e delle scuole secondarie di primo grado di cui all' art. 29 della legge 28 luglio 1967, n. 641 " lire 100.000.000
 
TABELLA RISTRUTTURATA
 
Totale in diminuzione lire 2.692.000.000
 
in aumento:
 
Cap. 3800 "Contributi in conto capitale sulla spesa per la costruzione, ristrutturazione parziale o totale, ampliamento o manutenzione delle opere realizzate dagli Enti locali" lire 762.000.000
 
Cap. 4481 "Contributi alle Province di Perugia e Terni e al Comune di Spoleto per le spese di investimento sostenute allo scopo di sviluppare e potenziare l'autotrasporto extraurbano di persone" lire 1.930.000.000
 
TABELLA RISTRUTTURATA
 
Totale in aumento lire 2.692.000.000

ARTICOLO 6

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127, secondo comma, della Costituzione e dell' art. 65 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 20 marzo 1975

Il Vice Presidente Tomassini

[1]

Note sulla vigenza

[1] - Abrogazione da: Articolo 9 Comma 1 Lettera d legge Regione Umbria 15 novembre 1999, n. 30.