Date di vigenza

27/03/1975 entrata in vigore mostra documento vigente dal 27/03/1975
28/05/1981 modifica mostra documento vigente dal 28/05/1981
16/11/2012 modifica mostra documento vigente dal 16/11/2012
30/04/2015 abrogazione mostra documento vigente dal 30/04/2015

Documento vigente dal 27/03/1975

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 21 marzo 1975 ,n. 15
Disciplina del diritto di accesso all'assistenza ospedaliera gestita dalla Regione dell'Umbria.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 13 del 26/03/1975

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Definizione dell'assistenza ospedaliera

1. L'assistenza ospedaliera gestita dalla Regione consiste nella somministrazione di cure mediche chirurgiche e farmacologiche, e nella esecuzione degli accertamenti diagnostici e di ogni altro trattamento sanitario relativi a tali cure, da attuarsi in ambienti di ricovero nei quali siano assicurate decorose condizioni di vita.

ARTICOLO 2

Diritti di accesso

1. I cittadini italiani presenti nel territorio dell'Umbria che abbisognino di cure ospedaliere hanno il diritto di accedere all'assistenza gestita dalla Regione.

2. Uguale diritto compete ai cittadini stranieri conformemente alle vigenti norme dell'ordinamento italiano.

3. La Regione garantisce altresì l'assistenza ospedaliera all'estero, secondo le disposizioni vigenti, ai cittadini italiani residenti in Umbria che si trovino all'estero purchè soggetti alla assicurazione obbligatoria di malattia.

ARTICOLO 3

Strumenti

1. Per garantire il diritto dei cittadini all'assistenza ospedaliera, la Regione si avvale degli Enti ospedalieri presenti nel territorio dell'Umbria.

2. La Regione può stipulare convenzioni con le case di cura private, con i vincoli previsti al successivo art. 12 .

ARTICOLO 4

Gratuità delle prestazioni

1. Le prestazioni ospedaliere sono gratuite per tutti coloro che sono soggetti alla assicurazione obbligatoria di malattia, per i non abbienti iscritti nelle apposite liste comunali, per gli iscritti nel ruolo regionale, e per quanti sono tutelati da altre disposizioni di legge nazionale o regionale.

ARTICOLO 5

1. La Regione rimborsa i cittadini residenti in Umbria che, avendone diritto, si ricoverano in istituti o in case di cura non convenzionati in Italia o all'estero.

2. La misura del rimborso è determinata entro il mese di gennaio di ogni anno con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, sentita la competente commissione consiliare.

3. Gli aventi diritto al rimborso devono presentare domanda alla Giunta regionale entro 30 giorni dalla dimissione, allegando l'autorizzazione al ricovero e la documentazione quietanzata delle spese sostenute. La liquidazione della somma è effettuata nei limiti del ricovero autorizzato ai sensi del successivo art. 8 .

4. Inoltre la Regione rimborsa alle Casse marittime gli oneri sostenuti per l'assistenza ospedaliera all'estero dei marittimi residenti in comuni dell'Umbria.

5. La Giunta regionale può erogare contributi entro i limiti delle spese sostenute dai cittadini residenti in Umbria per ricovero in ospedali o istituti o case di cura all'estero preventivamente autorizzati, per prestazioni di alta specializzazione che non possono essere effettuate tempestivamente nell'ambito del territorio nazionale.

[6]
ARTICOLO 6

Cure a pagamento

1. La misura del pagamento delle prestazioni ospedaliere per coloro che non rientrano nelle categorie individuate all' art. 4 è determinata dagli Enti ospedalieri, in base alle disposizioni legislative dello Stato e della Regione.

ARTICOLO 7

Uniformità di prestazioni

1. Gli Enti ospedalieri assicurano l'uniformità del trattamento sanitario nonchè delle altre condizioni previste dall' art. 1 per quanto concerne l'idoneità ambientale e la decorosità dei trattamenti di conforto.

2. Sono abolite le classificazioni delle camere di degenza. La degenza in camere speciali di ricovero è disposta prioritariamente in relazione alle necessità di terapia intensiva ed assistenziale.

3. A tale scopo deve essere riservato almeno il 60 per cento delle disponibilità attuali. Le eventuali possibilità residue possono essere regolamentate dalle Amministrazioni ospedaliere fermo restando che nulla è dovuto per quanto attiene a prestazioni del personale medico e para - medico.

ARTICOLO 8

Modalità amministrative di accesso

1. L'accesso alle cure praticate gratuitamente presso gli Enti ospedalieri della regione, è consentito ai cittadini che siano in grado di dimostrarne il diritto mediante qualsiasi atto che comprovi l'appartenenza ad una delle categorie di cui all' art. 4 .

2. In mancanza di tale documentazione, i cittadini possono ugualmente accedere alle cure ospedaliere gratuite previa sottoscrizione di una dichiarazione che attesti l'appartenenza ad una delle categorie di cui all' art. 4 .

3. Gli uffici ed organismi centrali o periferici della Giunta regionale rilasciano impegnative per il ricovero gratuito presso le case di cura convenzionate, e autorizzazioni ai cittadini residenti in Umbria che intendano avvalersi della facoltà prevista al primo comma dell'art. 5 .

4. L'impegnativa e l'autorizzazione dovranno indicare la durata della degenza; l'eventuale proroga dovrà essere chiesta prima della scadenza del termine assegnato e con le stesse modalità.

5. La Giunta regionale provvede al rimborso delle spese sostenute da cittadini residenti in Umbria, nella misura prevista al secondo comma dell'art. 5 , per prestazioni ospedaliere usufruite all'estero, quando per motivi di accertata urgenza gli interessati non abbiano potuto richiedere l'autorizzazione preventiva.

6. Nessuna autorizzazione è richiesta per i cittadini residenti in Umbria che si trovino all'estero per motivi di lavoro.

ARTICOLO 9

Elenchi comunali dei cittadini non abbienti

1. I Comuni formano l'elenco dei cittadini residenti aventi diritto all'assistenza ospedaliera gratuita perchè non abbienti, e ne danno comunicazione alla Giunta regionale.

ARTICOLO 10

Ruolo regionale per l'assistenza ospedaliera

1. E'istituito il ruolo regionale per l'assistenza ospedaliera.

2. A tale ruolo possono iscriversi tutti i cittadini italiani e stranieri che non abbiano altrimenti diritto all'assistenza ospedaliera gratuita.

3. Per i cittadini italiani l'iscrizione è operante per un triennio e si intende tacitamente rinnovata di triennio in triennio ove non venga disdetta tre mesi prima della scadenza. L'iscrizione può avvenire in qualunque momento, con decorrenza dal 1º gennaio dell'anno in corso per quanto riguarda sia gli effetti contributivi che il diritto di accesso. L'iscrizione cessa su notifica dell'interessato qualora lo stesso rientri in una delle condizioni per le quali vige il diritto dell'assistenza ospedaliera gratuita, con decorrenza al 31 dicembre dell'anno in corso.

4. Per i cittadini stranieri l'iscrizione è operante per un anno solare, qualunque sia il momento in cui essa viene accolta, ed il relativo contributo deve essere pagato in un'unica soluzione all'atto dell'iscrizione.

5. Spetta alla Giunta regionale fissare le modalità dell'iscrizione e la misura dell'importo annuo da pagare, e stipulare le convenzioni con gli Uffici delle esattorie comunali ai fini della riscossione.

6. La Giunta regionale può stipulare apposite convenzioni con Enti pubblici che intendano porre a proprio carico l'onere dell'iscrizione al ruolo regionale di particolari categorie di cittadini.

ARTICOLO 11

Accettazione sanitaria

1. I servizi di accettazione sanitaria valutano la necessità di ricovero ospedaliero. Tali servizi debbono disporre di posti letto che consentano degenze di brevissima durata per permettere trattamenti diagnostici e terapeutici risolutivi.

2. Il piano regionale dei servizi sanitari e socioassistenziali determina l'organizzazione dei servizi di accettazione sanitaria analiticamente per ciascun comprensorio.

3. La responsabilità dell'ammissione in ospedale nonchè quella della assegnazione alle singole divisioni o sezioni ospedaliere competono esclusivamente al servizio di accettazione sanitaria, che deve essere inoltre informato di ogni modifica nella destinazione del degente nell'ambito della struttura ospedaliera.

4. Il ricovero in ospedale si determina allorquando il cittadino, a ragione di un qualsiasi stato di malattia, abbia la contemporanea necessità di essere degente in letto, di utilizzare apparecchiature diagnostiche e terapeutiche, e di avere un'assistenza medica ed infermieristica continuativa e/ o intensiva.

5. Il ricovero in ospedale deve avvenire immediatamente allorchè esista un'urgenza in relazione al pericolo di vita del cittadino o della sua integrità fisica e funzionale.

6. Al di fuori dei casi di cui al precedente comma, ciascun medico potrà proporre il ricovero in ospedale sulla base di un'ipotesi diagnostica documentata.

7. Il servizio di accettazione sanitaria, constatata la necessità dell'ammissione alle cure ospedaliere sulla scorta del referto e della diagnosi espressa dal medico proponente il ricovero, nonchè degli accertamenti diagnostici praticati preventivamente o di quelli appositamente esperiti, dispone il ricovero.

8. Gli Enti ospedalieri, provvederanno, previe intese su basi comprensoriali, a garantire a ciascun cittadino il diritto di usufruire preliminarmente di prestazioni ospedaliere, che non richiedano immediato ricovero, presso i presidi ospedalieri esistenti nei singoli comprensori.

ARTICOLO 12

Convenzione con le case di cura

1. Nel piano dei servizi sanitari e socio - assistenziali di cui alla legge regionale 14 novembre 1974, n. 57 , devono essere stabiliti criteri, limiti e condizioni per la stipulazione delle convenzioni con gli enti di cui all' art. 18 della legge 17 agosto 1974, n. 386 .

2. Le convenzioni in corso, nelle quali la Regione subentra agli Enti mutualistici, decadono allo scadere del termine previsto dall'ultimo comma dell' art. 18 della legge 17 agosto 1974, n. 386 .

3. La Giunta è autorizzata a variare le convenzioni in atto d'accordo con la parte contraente quando ciò sia rispondente ad esigenze del servizio sanitario o per assicurare uguali diritti di accesso a tutti i cittadini.

4. Non possono essere stipulate convenzioni con case di cura private che non rispondano ai requisiti della legge 12 febbraio 1968, n. 132 .

5. La Giunta regionale, nel confromarsi agli schemi di convenzioni approvati dal Consiglio dei ministri in sede di indirizzo e coordinamento, dovrà accertare, nell'interesse pubblico e nel quadro delle direttive dei piani di programmazione regionale e comprensoriale:

a) che le norme tecniche costruttive, i requisiti, le attrezzature ed i servizi di cui sono dotate le case di cura private siano tali da assicurare una adeguata assistenza sanitaria;

b) che le norme sull'ordinamento dei servizi e del personale garantiscano sull'efficacia della funzione assistenziale, e sull'idoneità ad assolvere soddisfacentemente gli impegni della convenzione, con riferimento anche al rispetto del Contratto nazionale collettivo del lavoro.

6. Le convenzioni devono inoltre prevedere le modalità di trasmissione alla Regione dei dati amministrativi e sanitari concernenti l'accesso alle cure ospedaliere, nonchè quelle per la notifica del ricovero all'ente gestore dell'assistenza alla malattia, nei casi previsti all' art. 12 della legge 17 agosto 1974, n. 386 .

ARTICOLO 13

Rilevazione statistica e comunicazione

1. Gli Enti ospedalieri, nonchè istituti e case di cura convenzionati, devono comunicare alla Regione i dati di accettazione amministrativa e sanitaria secondo modalità da stabilirsi da parte della Giunta regionale.

2. Uguale onere spetta anche alle case di cura per i ricoveri posti a carico della Regione.

3. Spetta alla Giunta determinare termini e modalità uniformi cui dovranno attenersi gli Enti ospedalieri per notificare agli enti gestori di assistenza mutuo - previdenziale la data del ricovero, la diagnosi e la data del dimissionamento dei ricoverati aventi diritto ad indennità economiche di malattia.

ARTICOLO 14

Recupero spese di spedalità e contenzioso

1. Gli accertamenti sulla solvibilità dei ricoverati che non abbiano titolo all'assistenza ospedaliera gratuita spettano ai Comuni di residenza.

2. Il contenzioso per il recupero delle spese di spedalità esigibili dai cittadini che non hanno titolo all'assistenza ospedaliera gratuita spetta al Comune.

ARTICOLO 15

Rivalsa nei casi di responsabilità civile

1. Quando il ricovero sia determinato da fatto comportante presumibile responsabilità di terzi, gli Enti ospedalieri sono tenuti a trasmettere alla Giunta regionale e all'ente gestore dell'assistenza malattia o dell'assicurazione contro gli infortuni, ogni elemento ed informazione in loro possesso, ai fini dell'esercizio delle relative ragioni ed azioni di recupero.

2. Il contenzioso per il recupero delle spese per spedalità erogate a seguito di fatti dolosi o colposi spetta alla Giunta regionale, la quale può avvalersi degli uffici legali dei Comuni o convenzionarsi con gli enti mutuo - previdenziali.

[8]
ARTICOLO 16

Deleghe

1. Le funzioni amministrative connesse all'attuazione della presente legge sono delegate ai sensi della legge regionale 14 novembre 1974, n. 57 .

ARTICOLO 17

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127, secondo comma, della Costituzione e dell' art. 65 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 21 marzo 1975

Vice Presidente Tomassini

[1]

Note sulla vigenza

[1] - Abrogazione da: Articolo 410 Comma 1 Lettera g legge Regione Umbria 9 aprile 2015, n. 11.

[6] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 1981, n. 25.

[7] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 1981, n. 25.

[8] - Abrogazione da: Articolo 61 Comma 2 Lettera a legge Regione Umbria 12 novembre 2012, n. 18.

Note della redazione

 -