Art. 1
1.
Per provvedere al finanziamento di opere pubbliche urgenti dei Comuni di Perugia e di Orvieto, la Giunta regionale eroga contributi in conto capitale nella misura di L. 640.391.200, secondo la ripartizione di cui alla tabella (allegato A) e per le opere ivi previste.
Art. 2
1.
I contributi sono posti a disposizione dell' Ente interessato entro quindici giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
2.
Si applicano inoltre le norme di cui agli articoli 7, 8, 9, 10 della
legge regionale 28 gennaio 1974, n. 10
.
3.
La spesa prevista dalla presente legge à? imputata al cap. 3800 del bilancio regionale per l' esercizio 1975, denominato " Contributi in conto capitale sulla spesa per la costruzione, ristrutturazione parziale o totale, ampliamento e manutenzione delle opere pubbliche realizzate dagli Enti locali".
Art. 3
1.
I punti c) ed e) dell'
art. 16 della legge regionale 28 gennaio 1974, n. 10
- come modificati con
legge regionale 20 marzo 1975, n. 14
- sono così sostituiti:
"
c) per la concessione di contributi in annualità costanti trentacinquennali del cinque per cento e di cui all' art. 3, lett. b), con esclusione delle opere di edilizia sanitaria ed ospedaliera, sono autorizzati i seguenti limiti di impegno: - lire 50 milioni per l' anno 1975; - lire 700 milioni per l' anno 1976. Le annualità da iscrivere in bilancio in dipendenza dei suindicati limiti di impegno sono così stabilite: - lire 50 milioni per l' esercizio 1975; - lire 750 milioni per gli esercizi dal 1976 al 2009; - lire 700 milioni per l' esercizio 2010 e saranno imputate al cap. 3810 (Titolo II - Sez. III - Rubrica I - Cat. XI), di nuova istituzione, denominato: "Contributi in annualità costanti trentacinquennali del cinque per cento sulla spesa per le opere di cui all'
art. 3, lett. b), della legge regionale 28 gennaio 1974, n. 10
", dei bilanci degli esercizi 1975 e successivi. Agli oneri medesimi si farà fronte, per l' anno 1975, con le entrate tributarie regionali; per gli anni dal 1976 al 2009, quanto a lire 630 milioni, con la quota del fondo per i programmi regionali di sviluppo di cui all'
art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281
e quanto a lire 120 milioni con le entrate tributarie regionali; e per l' anno 2010, quanto a lire 630 milioni, con la quota del fondo per i programmi regionali di sviluppo di cui all'
art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281
e quanto a lire 70 milioni con le entrate tributarie regionali.
e) per la concessione delle fidejussioni di cui all'art. 5, quarto comma, è autorizzato, per l' anno 1976, il limite di impegno di lire 120 milioni con imputazione al cap. 4280 (Tit. II - Sez. III, Cat. XI) di nuova istituzione denominato: "Fidejussione della Regione sui mutui contratti dagli Enti locali, per l' esecuzione di opere pubbliche" dei bilanci regionali degli esercizi dal 1976 al 2010. All' onere annuale suddetto sarà fatto fronte con la quota del fondo per i programmi regionali di sviluppo di cui all'
art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281
.
"
Art. 5
1.
Al bilancio regionale dell' esercizio 1975 sono apportate, in conseguenza di quanto disposto ai precedenti articoli 3 e 4, le seguenti variazioni:
in aumento
Cap. 3800 L. 640.391.200
Cap. 3130 L. 200.000.000
Totale in aumento L. 840.391.200
in diminuzione:
Cap. 1300 L. 20.391.200
Cap. 3810 L. 700.000.000
Cap. 4280 L. 120.000.000
Totale in diminuzione L. 840.391.200
Art. 6
1.
All' elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione dell'esercizio 1975, è aggiunto il seguente: "
n. 8) Spese per consulenze, convegni, indagini, studi, ricerche e progettazioni: lire 200.000.000.
"