Date di vigenza

25/04/1973 entrata in vigore mostra documento vigente dal 25/04/1973
12/02/1976 modifica mostra documento vigente dal 12/02/1976
01/01/1981 abrogazione mostra documento vigente dal 01/01/1981

Documento vigente dal 12/02/1976

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 2 Aprile 1973 ,n. 20
Norme relative al rimborso delle spese di accesso alla sede regionale dei consiglieri regionali residenti fuori del capoluogo di regione e delle spese di missione dei consiglieri regionali.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 11 del 10/04/1973

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Rimborso delle spese di accesso alla sede regionale dei consiglieri residenti fuori del capoluogo di regione

[ 1. ] [5]

1. Ai consiglieri regionali residenti fuori del capoluogo di regione è corrisposto, quale integrazione perequativa della indennità di cui alla legge regionale 1 agosto 1972, n. 15, un rimborso forfettario mensile per le maggiori spese relative ai trasporti tra la loro residenza abituale e la sede regionale e alla permanenza in sede per l' espletamento delle funzioni inerenti il mandato, nelle seguenti misure nette, variabili in relazione alla distanza tra la loro residenza abituale e la sede regionale e a seconda delle funzioni svolte o della carica ricoperta:
 

         
  fino a 30 km.
 
lire  
fino a 60 km.
 
lire  
oltre 60 km.
 
lire  
a) Consiglieri regionali:  75.000  150.000  225.000 
b) componenti Giunta e Ufficio di presidenza Consiglio regionale,
 
presidenti e vice presidenti commissioni consiliari permanenti  
120.000  240.000  360.000 
c) Presidente del Consiglio e della Giunta regionale  150.000  300.000  450.000 
[6]

2. Ai consiglieri regionali che usufruiscono di autovettura di servizio messa a disposizione dalla Regione le misure dei rimborsi di cui al comma precedente vengono ridotte del 40%.

ARTICOLO 2

Rimborso spese di missione fuori del territorio regionale

1. Al Presidente del Consiglio regionale e ai componenti l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, al Presidente della Giunta regionale e ai componenti la Giunta regionale, ai consiglieri regionali che si recano fuori del territorio regionale per ragioni del loro ufficio, spettano indennità di missione e il rimborso delle spese di viaggio, nelle misure, alle condizioni e con le modalità stabilite dagli articoli seguenti.

2. La missione deve essere preventivamente concordata con il Presidente del Consiglio regionale per i componenti l'Ufficio di presidenza e per i consiglieri regionali; con il Presidente della Giunta regionale per i componenti la stessa Giunta.

3. La durata della missione deve risultare da dichiarazione scritta degli interessati, da apporre in calce alla tabella di liquidazione.

ARTICOLO 3

Misura della indennità di missione

1. L'indennità di missione di cui al precedente art. 2 è stabilita nella misura di lire 20.000 per ogni trasferta di durata giornaliera non inferiore a 12 ore; di lire 12.000 per ogni trasferta di durata non inferiore a 6 ore e fino a 12 ore; di lire 6.000 per ogni trasferta di durata inferiore a 6 ore.

2. La misura dell'indennità è aumentata del 50% per le missioni compiute all'estero.

ARTICOLO 4

Rimborso spese di viaggio per le missioni fuori del territorio regionale

1. Le spese sostenute dai consiglieri regionali per viaggi in ferrovia, comprese quelle con l'uso di posti letto in compartimenti singoli, in aereo, sul piroscafo o su altri servizi di linea, per l'espletamento di missioni fuori del territorio regionale, sono rimborsate nel limite del costo dei relativi biglietti di I classe e degli eventuali supplementi, il tutto maggiorato del 10% a titolo di rimborso per deposito e trasporto bagagli a mano.

2. Il rimborso delle spese per viaggi effettuati con automezzo proprio è corrisposto nella misura di lire 40 al Km.

3. Non spetta il rimborso delle spese di viaggio ai consiglieri regionali che usufruiscono per la missione di autovettura messa a disposizione dalla Regione.

ARTICOLO 5

Rimborso spese sostenute in occasione di missioni in rappresentanza della Regione

1. Al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Giunta regionale, ai componenti l'Ufficio di presidenza del Consiglio o della Giunta regionale e ai consiglieri regionali che si rechino in missione in rappresentanza della Regione, sia entro che fuori il territorio regionale, è dovuto il rimborso delle spese forzose sostenute per motivi di rappresentanza o per ragioni della carica, sulla base della documentazione prodotta per le spese documentabili e delle dichiarazioni rilasciate dagli aventi titolo.

ARTICOLO 6

Decorrenze

1. La corresponsione dei rimborsi di cui all' art. 1 della presente legge decorre dalle date di cui all' art. 2 della legge regionale 1º agosto 1972, n. 15 ; la corresponsione dei rimborso di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 7

Norma transitoria

1. Le quote delle anticipazioni, erogate ai consiglieri regionali residenti fuori del capoluogo di regione, fino all'entrata in vigore della legge regionale 1º agosto 1972, n. 15 , a titolo di acconto sul rimborso delle spese di accesso alla sede regionale a norma dell'atto amministrativo n. 100, adottato dalla Giunta regionale il 17 novembre 1970, vengono detratte dall'importo del rimborso spettante ai sensi dell' art. 1 della presente legge.

2. Il trattamento economico di missione di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5 della presente legge sostituisce, a decorrere dalla data di cui al precedente art. 6 , la normativa dettata con atto amministrativo del Consiglio regionale n. 27 del 14 ottobre 1970.

ARTICOLO 8

Oneri finanziari

1. Gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge previsti in lire 63.500.000 fino a tutto il 31 dicembre 1972, saranno imputati per lire 52.000.000 al cap. 1 e per lire 11.500.000 al cap. 10 del bilancio dell'esercizio 1972; per integrare lo stanziamento di questi capitoli, rispettivamente di lire 10.000.000 e lire 11.500.000, è autorizzato il prelievo di lire 21.500.000 dal cap. 313 " Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso".

2. Gli oneri relativi all'anno 1973 previsti in complessive lire 59.500.000 saranno imputati per lire 42.000.000 al cap. 2 e per lire 2.500.000 al cap. 3 che presentano la necessaria disponibilità , per lire 10 milioni al cap. 10 e per lire 5.000.000 al cap. 12. A tal fine è autorizzato il prelievo della somma complessiva di lire 15.000.000 dal cap. 313 " Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso", per il corrispondente aumento dello stanziamento dei suddetti capitoli nn. 10 e 12.

3. Agli oneri relativi agli esercizi successivi si farà fronte con le entrate tributarie di cui all' art. 1 della legge 16 maggio 1970, n. 281 .


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 2 aprile 1973

Il Vicepresidente Tomassini

[1]

Note sulla vigenza

[1] - Abrogazione da: Articolo 8 Comma 1 legge Regione Umbria 26 febbraio 1981, n. 9.

[5] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 21 gennaio 1976, n. 7.

[6] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 21 gennaio 1976, n. 7.