Date di vigenza

03/06/1976 entrata in vigore mostra documento vigente dal 03/06/1976
02/12/1999 abrogazione mostra documento vigente dal 02/12/1999

Documento vigente dal 03/06/1976

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 12 Maggio 1976 , n. 23
Contributi agli Enti locali per l' esecuzione di opere pubbliche.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 21 del 19/05/1976

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. E' autorizzata, per gli anni 1975- 76, la spesa di complessive lire 4.490.000.000 per la concessione di contributi in conto capitale:

a) sulla spesa di lire 2.000.000.000 per l' esecuzione delle opere pubbliche di interesse degli Enti locali;

b) sulla spesa di lire 2.490.000.000 per l' esecuzione di opere di edilizia sanitaria ed ospedaliera, nei limiti, con le modalità e procedure previste dalla legge regionale 28 gennaio 1974, n. 10 , e successive modificazioni.

ARTICOLO 2

1. L' attività inerente la progettazione, l' appalto ed il collaudo delle opere di cui alla lett. b) del precedente art. 1, è delegata agli Enti ospedalieri, nel rispetto della normativa di cui agli artt. 4 e 5 della predetta legge regionale n. 10 del 1974 e delle competenze del Comitato regionale di controllo nonchè delle procedure stabilite con la legge regionale 24 maggio 1974, n. 37 .

ARTICOLO 3

1. Sono soppressi i contributi in annualità , di cui alla lett. d) dell' art. 16 della legge regionale 28 gennaio 1974, n. 10 e successive modificazioni, dandosi atto che nessun limite di impegno è stato utilizzato. Il cap. 4130 del bilancio dell' esercizio 1976 assume la seguente denominazione: "Contributi in conto capitale sulla spesa per le opere di edilizia sanitaria ed ospedaliera".

ARTICOLO 4

1. La spesa prevista con la legge sarà così imputata sul bilancio dell' esercizio finanziario 1976:
 
- lire 2.000 milioni al cap. 3800;
 
- lire 2.490 milioni al cap. 4130;
 
e ad essa si farà fronte:

a) quanto a lire 495 milioni, mediante l' utilizzo - a norma dell' art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64 - della disponibilità esistente sul cap. 4130 del bilancio dell' esercizio 1975;

b) quanto a lire 495 milioni, con la disponibilità dell' anno 1976 e di cui al precedente art. 3 ;

c) quanto a lire 3.500 milioni, con il netto ricavo di un mutuo, da ammortizzare in un periodo massimo di 30 anni, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre alle migliori condizioni del mercato finanziario.

2. Le somme corrisposte dall' Istituto finanziatore saranno introitate al cap. 900 della parte Entrata del bilancio regionale, esercizio 1976.

3. L' onere annuo per l' ammortamento del predetto mutuo comprensivo di quello eventualmente necessario per fidejussione bancaria - è previsto in un massimo di lire 495 milioni, da imputare al cap. 4710 del bilancio regionale per gli esercizi dal 1977 al 2006, e ad esso si farà fronte con le disponibilità provenienti dalla soppressione dei contributi di cui al precedente art. 3 .

4. La spesa medesima sarà specificatamente vincolata in bilancio, per la rispettiva competenza, a favore dell' Istituto mutuante e di quello che abbia prestato fidejussione, ed è dichiarata obbligatoria a tutti gli effetti.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.
Perugia, 12 maggio 1976

Vice presidente TOMASSINI

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Note sulla vigenza

[1] - Abrogazione da: Articolo 9 Comma 1 Lettera g legge Regione Umbria 15 novembre 1999, n. 30.

Note della redazione

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