Date di vigenza

04/04/1974 entrata in vigore mostra documento vigente dal 04/04/1974
22/07/1976 modifica mostra documento vigente dal 22/07/1976
21/09/1988 abrogazione mostra documento vigente dal 21/09/1988

Documento vigente dal 22/07/1976

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 11 Marzo 1974 ,n. 22
Interventi per l' elaborazione e l' attuazione dei piani di sviluppo e di adeguamento della rete distributiva e per la realizzazione nei comuni di Perugia e Terni di strutture per l' approvvigionamento, la conservazione e la commercializzazione all' ingrosso dei prodotti alimentari.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 10 del 20/03/1974

Il Consiglio regionale ha approvato. Il visto del Commissario del Governo si intende apposto per il decorso del termine di legge. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

TITOLO I

INTERVENTI PER L' ELABORAZIONE E L' ATTUAZIONE DEI PIANI DI SVILUPPO E DI ADEGUAMENTO DELLA RETE DISTRIBUTIVA

ARTICOLO 1

Finalità

1. In attuazione dei principi stabiliti dall' art. 20 dello Statuto e della legge 11 giugno 1971, n. 426 , la Regione concorre alle spese sostenute dai Comuni singoli od associati per l' elaborazione, l' attuazione dei piani di sviluppo e di adeguamento della rete distributiva, con un contributo in conto capitale pari all' importo complessivo stabilito dal successivo art. 8 .

ARTICOLO 2

Delega alle Province

1. Le funzioni relative alla ripartizione ed attribuzione del contributo ai Comuni sono delegate alle Province.

2. L' importo complessivo viene ripartito tra le province di Perugia e di Terni in ragione rispettivamente del 65 per cento e del 35 per cento.

ARTICOLO 3

Criteri di indirizzo

1. Le Amministrazioni provinciali si atterranno ai seguenti criteri:
 
- valutazione delle spese affrontate dai Comuni per l' elaborazione del piano in relazione allo stato dei bilanci comunali;
 
- valutazione del rapporto esercizi - popolazione del comune o dell' area dei comuni associati e degli effetti prevedibili in conseguenza dell' attuazione e dei piani a favore dei consumatori, dei commercianti e dell' assetto urbanistico;
 
- valutazione preferenziale per i comuni che abbiano redatto i piani in modo coordinato su base intercomunale;
 
- particolare valutazione e preferenza per la costituzione di forme associative tra piccoli esercenti tese a superare la polverizzazione dei punti - vendita ed a realizzare strutture più favorevoli ai consumatori;
 
- valutazione preferenziale per la realizzazione o il potenziamento di forme associative tra consumatori nonchè di strutture tra enti pubblici, piccoli esercenti e consumatori.

2. I contributi a favore dei Comuni potranno essere determinati fino a un massimo del 70 per cento rispetto alla spesa complessiva.

3. L' erogazione dei contributi, sentita la Commissione regionale per il commercio, ha luogo:

a) per le spese sostenute per l' elaborazione del piano, al momento della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell' avviso dell' avvenuto deposito del piano nella segreteria comunale ai sensi del secondo comma dell' art. 20 della legge 11 giugno 1971, n. 426 ;

b) per le spese sostenute per l' attuazione del piano a seguito presentazione di documenti giustificativi della avvenuta ultimazione degli interventi.

ARTICOLO 4

Coordinamento e vigilanza

1. Le funzioni di coordinamento e vigilanza sono esercitate dalla Giunta regionale alla quale le Province presentano annualmente una relazione contenente il rendiconto relativo alle richieste ed ai contributi erogati.

TITOLO II

INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE NEI COMUNI DI PERUGIA E TERNI DI STRUTTURE PER L' APPROVVIGIONAMENTO, LA CONSERVAZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE ALL' INGROSSO DEI PRODOTTI ALIMENTARI

ARTICOLO 5

Finalità

1. La Regione contribuisce con lire 100.000.000 alle spese sostenute dal Comune di Perugia e con lire 100.000.000 a quelle sostenute dal Comune di Terni per la realizzazione di strutture, a livello provinciale o comprensoriale, per l' approvvigionamento, la conservazione e la commercializzazione all' ingrosso dei prodotti alimentari.

ARTICOLO 6

Modalità per la concessione dei contributi

1. Le domande per la concessione dei contributi, corredate dal progetto tecnico e dal piano finanziario, sono presentate al Presidente della Giunta regionale.

2. La concessione dei contributi avviene a seguito di delibera della Giunta regionale sentita la Commissione regionale per il commercio.

ARTICOLO 7

Erogazione dei contributi

1. L' erogazione dei contributi ha luogo in due soluzioni:

a) 50 per cento all' inizio dei lavori;

b) 50 per cento ad intervenuta ultimazione dell'opera.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

ARTICOLO 8

Autorizzazione di spesa

1. Per l' attuazione degli interventi di cui al precedente titolo I è autorizzata la spesa di lire 300.000.000 che sarà imputata al cap. 461, di nuova istituzione, denominato " Contributi sulle spese sostenute dai Comuni per l' elaborazione, l' attuazione dei piani di sviluppo e di adeguamento della rete distributiva" del bilancio dell' esercizio 1974.

2. Per l' attuazione degli interventi di cui al precedente titolo II è autorizzata la spesa di lire 200.000.000 che sarà imputata al cap. 462, di nuova istituzione, denominato " Interventi per la realizzazione nei Comuni di Perugia e Terni di strutture per l' approvvigionamento, la conservazione e la commercializzazione all' ingrosso dei prodotti alimentari" del bilancio dell' esercizio 1974.

3. Alle predette spese si farà fronte mediante il netto ricavo di un mutuo della durata fino a trenta anni che la Giunta regionale è autorizzata a contrarre, alle migliori condizioni di mercato, con Istituti di credito a ciò abilitati   [ ... ] [5]  .

[ 4. ] [6]

4. L' onere annuo a carico della Regione per l' ammortamento del mutuo è previsto nell' importo di lire 72.800.000 e sarà imputato al cap. 4710 del bilancio degli esercizi dal 1976 al 2005. Tale spesa è dichiarata obbligatoria a tutti gli effetti [7]

5. All' onere medesimo si farà fronte con le entrate tributarie di cui all' art. 1 della legge 16 maggio 1970, n. 281 .

6. La rata di ammortamento sarà specificamente vincolata in bilancio a favore dell' Istituto mutuante.

7. Il netto ricavo del mutuo sarà versato alla Tesoreria regionale e imputato al cap. 90 " Mutui", della parte entrata del bilancio regionale per l' esercizio 1974.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 11 marzo 1974

Conti

[1]

Note sulla vigenza

[1] - Abrogazione da: Articolo 11 Comma 1 legge Regione Umbria 30 agosto 1988, n. 35.

[5] - Abrogazione da: Articolo 1 Comma 1 Lettera a legge Regione Umbria 30 giugno 1976, n. 27.

[6] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 Lettera b legge Regione Umbria 30 giugno 1976, n. 27.

[7] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 Lettera b legge Regione Umbria 30 giugno 1976, n. 27.