ARTICOLO 1
1.
All'
art. 17 della legge regionale 28 gennaio 1974, n. 10
- come sostituito dalla
legge regionale 21 maggio 1974, n. 36
e modificato dalle leggi regionali 23 gennaio 1975, n. 8 e 14 gennaio 1976, n. 3 - sono apportate le seguenti ulteriori modifiche ed integrazioni:
a)
al
primo comma
sono soppresse le parole "
e comunque ad un tasso non superiore al 9 per cento
";
b)
il terzo comma è così sostituito: "
Gli oneri derivanti alla Regione per l' ammortamento dei mutui di cui al primo comma sono calcolati in annue lire 1.287.500.000
";
c)
al quarto comma le parole "
dal 1974 al 2002
" sono sostituite con le parole "
dal 1976 al 2005
";
d)
è aggiunto il seguente sesto comma: "
I suddetti oneri di ammortamento sono dichiarati spese obbligatorie a tutti gli effetti
".
ARTICOLO 2
1.
Alla maggiore spesa di lire 293.700.000 derivante alla Regione dalla presente legge si farà fronte, per l' anno 1976, con la disponibilità esistente al cap. 4680 " Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso" del relativo bilancio (elenco n. 5, numero d' ordine 15).