Date di vigenza

22/07/1976 entrata in vigore mostra documento vigente dal 22/07/1976
02/12/1999 abrogazione mostra documento vigente dal 02/12/1999

Documento vigente dal 22/07/1976

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 30 Giugno 1976 , n. 28
Modifiche ed integrazioni della legge regionale 28 gennaio 1974, n. 10, concernente: Provvedimenti per agevolare la esecuzione di opere pubbliche e la formazione di strumenti urbanistici di interesse degli Enti locali.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 28 del 07/07/1976

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. All' art. 17 della legge regionale 28 gennaio 1974, n. 10 - come sostituito dalla legge regionale 21 maggio 1974, n. 36 e modificato dalle leggi regionali 23 gennaio 1975, n. 8 e 14 gennaio 1976, n. 3 - sono apportate le seguenti ulteriori modifiche ed integrazioni:

a) al primo comma sono soppresse le parole " e comunque ad un tasso non superiore al 9 per cento ";

b) il terzo comma è così sostituito: " Gli oneri derivanti alla Regione per l' ammortamento dei mutui di cui al primo comma sono calcolati in annue lire 1.287.500.000 ";

c) al quarto comma le parole " dal 1974 al 2002 " sono sostituite con le parole " dal 1976 al 2005 ";

d) è aggiunto il seguente sesto comma: " I suddetti oneri di ammortamento sono dichiarati spese obbligatorie a tutti gli effetti ".

ARTICOLO 2

1. Alla maggiore spesa di lire 293.700.000 derivante alla Regione dalla presente legge si farà fronte, per l' anno 1976, con la disponibilità esistente al cap. 4680 " Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso" del relativo bilancio (elenco n. 5, numero d' ordine 15).

ARTICOLO 3

1. Il secondo comma dell' art. 5 della legge regionale 28 gennaio 1974, n. 10 , è sostituito dal seguente: " I contributi in annualità costanti sono erogati direttamente agli Enti interessati ovvero agli Istituti mutuanti, con decorrenza dalla data di ammortamento dei mutui, con provvedimento della Giunta regionale ".


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.
Perugia, 30 giugno 1976

MARRI

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Note sulla vigenza

[1] - Abrogazione da: Articolo 9 Comma 1 Lettera h legge Regione Umbria 15 novembre 1999, n. 30.

Note della redazione

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