Art. 1
1.
Al fine di incrementare la produzione legnosa mediante l' esecuzione di piantagioni di specie forestali a rapido accrescimento la Regione provvede, nell'ambito del programma di interventi straordinari previsto dall'
art. 10 quinquies legge 16 ottobre 1975, n. 493
, alla assegnazione di contributi alle Comunità montane ed alla realizzazione di un vivaio forestale regionale.
Art. 2
1.
In vista del conseguimento dell' economicità della produzione del materiale di propagazione forestale è istitutito il vivaio forestale regionale.
2.
Il vivaio forestale regionale provvede tra l' altro alla produzione delle specie forestali di cui al
precedente art. 1
curandone in particolare, le qualità genetiche al fine di esaltarne la produttività .
Art. 3
1.
Per ottenere i contributi di cui al
precedente art. 1
le Comunità montane debbono presentare alla Giunta regionale progetti organici di intervento da attuare direttamente o indirettamente in vista del conseguimento, nell' ambito degli indirizzi della programmazione regionale e zonale delle finalità della presente legge.
2.
Più Comunità montane possono presentare un progetto comune a carattere interzonale da realizzare in forma associata.
3.
Alla domanda di concessione del contributo devono essere allegati oltre al progetto:
- la relazione finanziaria;
- il computo metrico estimativo;
- la cartografia;
- la dichiarazione di disponibilità dei terreni su cui saranno effettuati gli interventi.
4.
Le domande debbono essere presentate alla Giunta regionale entro 60 giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
5.
I contributi sono assegnati con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale; l' entità di ciascun contributo non può superare l' 80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.
6.
I contributi assegnati sono erogati:
- per il 50 per cento al momento della assegnazione;
- per il rimanente 50 per cento a seguito dell' esito positivo del collaudo delle opere effettuato dagli Uffici regionali.
Art. 4
1.
Per l' attuazione della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni di cui lire 220 milioni per l' assegnazione di contributi alle Comunità montane e lire 80 milioni per la realizzazione del vivaio forestale regionale.
Art. 5
1.
La spesa di cui al
precedente articolo 4
sarà imputata al bilancio dell' esercizio 1976 e, precisamente, quanto a lire 220 milioni nel cap. 3650 " Spese per l' incoraggiamento alla silvicoltura" e quanto a lire 80 milioni nel cap. 3660 " Acquisto terreni e spese di impianto ed ampliamento di vivai forestali".
2.
Al relativo onere si farà fronte con la quota del fondo di cui all'
art. 10 quinquies della legge 16 ottobre 1975, n. 493
.
3.
Al bilancio preventivo regionale dell' esercizio 1976 sono apportate le seguenti variazioni in aumento:
Parte entrata:
- Titolo IV - categoria 3 - cap. 784 - di nuova istituzione, denominato:
" Quota del fondo di cui all'
art. 10 quinquies della legge 16 ottobre 1975, n. 493
, per l'attuazione di un programma di interventi straordinari diretti ad incrementare la produzione legnosa mediante l' esecuzione di piantagioni di specie forestali a rapido accrescimento": lire 300.000.000
Parte spesa:
- Titolo II - sezione 2 - rubrica 3 - cap. 3650 " Spese per l' incoraggiamento alla silvicoltura": lire 220.000.000
- Titolo II - sezione 2 - rubrica 3 - cap. 3660 " Acquisto terreni e spese di impianti e ampliamento di vivai forestali. Acquisto di suoli edificatori per la costruzione di case forestali": lire 80.000.000.