Art. 1
Organizzazione dell' assistenza.
1.
La Regione istituisce il servizio di dialisi per l'assistenza dei nefropatici cronici per i quali non sia necessario procedere a ricovero ospedaliero e concede contributi per trapianti renali, secondo le modalità degli articoli successivi.
Art. 2
Contenuti.
1.
L' assistenza di cui all' articolo precedente consiste:
a)
nel trattamento conservativo medico, affidato ai servizi ospedalieri, fatti salvi gli oneri incombenti sugli enti gestori dell' assicurazione contro le malattie;
b)
nella consulenza per il trattamento dietetico, affidato ai servizi ospedalieri e nell' eventuale assistenza dietetica svolta dai Comuni nell' ambito della
legge regionale 23 febbraio 1973, n. 12
;
c)
nell' assistenza per l' adeguamento dell' attività lavorativa al grado di invalidità che spetta ai servizi socio - assistenziali delle ULSSS (Unità locali per i servizi sanitari e socio - assistenziali);
d)
nei trattamenti dialitici, domiciliari o ambulatoriali ad assistenza limitata, secondo le norme di cui ai successivi artt. 3 e 4;
e)
nella consulenza telefonica per il paziente in trattamento dialitico domiciliare e per il suo assistente, di cui al
successivo art. 5
;
f)
nel trasporto mediante mezzi pubblici dal domicilio al servizio di trattamento dialitico;
g)
nell' addestramento del personale di assistenza al trattamento dialitico secondo le norme previste al
successivo art. 7
.
Art. 3
Dialisi domiciliare.
1.
Per trattamento dialitico domiciliare si intende una tecnica affidata, nella sua condotta operativa, direttamente al paziente, che la effettua senza la presenza di personale sanitario o con l' ausilio di un familiare o terzo da lui designato, entrambi addestrati dal servizio dialitico ospedaliero.
Art. 4
Dialisi ambulatoriale ed assistenza limitata.
1.
Per trattamento dialitico ambulatoriale ad assistenza limitata si intende una tecnica affidata ad un operatore sanitario che assiste nell' ambito dei servizi ospedalieri ed extraospedalieri anche più pazienti contemporaneamente.
Art. 5
Consulenza telefonica.
1.
L' ospedale organizza presso il servizio dialitico la consulenza telefonica, per il paziente in trattamento domiciliare e per il suo assistente, nelle ore concordate per l' effettuazione della dialisi.
2.
Il paziente ed il suo assistente debbono segnalare qualsiasi situazione che, a loro giudizio, si discosti dal normale svolgimento del trattamento dialitico e, in caso di incidente, debbono immediatamente collegarsi con il servizio.
3.
Attraverso la consulenza telefonica il medico del servizio dialitico ospedaliero consiglia la soluzione più opportuna, assicura, in caso di necessità , il pronto intervento tecnico del servizio stesso e decide il ricovero di urgenza.
4.
Il servizio dialitico ospedaliero non risponde delle conseguenze derivanti da irreperibilità o mancata disponibilità nel caso di collegamenti telefonici per trattamenti dialitici effettuati in orari non concordati.
Art. 6
Responsabilità .
1.
I servizi dialitici ospedalieri autorizzati dal piano regionale hanno la responsabilità tecnica dell' assistenza dei pazienti in dialisi domiciliare ed ambulatoriale ad assistenza limitata.
2.
Il personale di altri presidi utilizzato per tale assistenza dipende funzionalmente dai servizi dialitici ospedalieri.
3.
La direzione sanitaria dell' ospedale dell' unità locale sanitaria e socio - assistenziale assicura i collegamenti con i servizi dialitici ospedalieri sia per la dialisi che per gli interventi conservativi medici e dietetici.
Art. 7
Corsi di addestramento.
1.
Il paziente, il suo assistente e l' operatore previsto al
precedente art. 4
vengono messi in grado di attendere al trattamento dialitico domiciliare e ambulatoriale ad assistenza limitata attraverso la frequenza di corsi appositi autorizzati dalla Giunta regionale presso i servizi dialitici ospedalieri ai quali gli interessati sono obbligati a partecipare se intendono avvalersi del servizio.
Art. 8
Contributi spese telefoniche.
1.
La Giunta regionale concede ai nefropatici non abbienti un contributo per l' istallazione dell' apparecchio telefonico a domicilio.
Art. 9
Doveri del paziente nell' esercizio della dialisi domiciliare.
1.
Le sedute di dialisi devono avvenire nei giorni e nelle ore concordate con il servizio dialitico ospedaliero.
2.
Qualsiasi seduta di dialisi in ore e giorni diversi da quelli fissati deve essere concordata oppure, in caso di emergenza, tempestivamente segnalata.
3.
Il servizio dialitico ospedaliero non risponde delle conseguenze di una mancata reperibilità degli operatori sanitari se la dialisi viene eseguita in orari non concordati.
4.
Il paziente deve condurre il trattamento secondo le regole apprese durante il corso accettando inoltre eventuali variazioni ritenute necessarie dai medici responsabili del programma o imposte dagli sviluppi del programma stesso. Non sono consentite variazioni se non preventivamente concordate con il servizio dialitico ospedaliero.
5.
Il paziente deve dare tempestivamente segnalazioni di qualsiasi situazione anormale o di incidente di qualsiasi entità al servizio dialitico ospedaliero che impartirà le opportune istruzioni.
Art. 10
Norme di indirizzo per i corsi.
1.
Il Consiglio regionale con proprio regolamento disciplina la durata, il contenuto, lo svolgimento dei corsi e la nomina dei docenti, stabilisce i requisiti per l' ammissione, la composizione delle commissioni giudicatrici, le modalità relative alla distribuzione, uso delle apparecchiature e dei materiali, nonchè le garanzie assicurative.
Art. 11
Contributi trapianti renali.
1.
Ai nefropatici, sia per la tipizzazione sia per l' operazione di trapianto renale, la Giunta regionale eroga contributi nei limiti previsti dall' ultimo comma dell'
art. 5 della legge regionale 21 marzo 1975, n. 15
.
Art. 12
Delega di funzioni.
1.
Le funzioni relative all' espletamento del servizio di cui alla presente legge sono delegate ai consorzi per le ULSSS previsti dalla
legge regionale 14 novembre 1974, n. 57
, salvo quelle direttamente attribuite agli Enti ospedalieri.
2.
Nell' espletamento delle funzioni delegate i consorzi si avvalgono dei servizi dialitici ospedalieri.
3.
Per l' esercizio della delega valgono le disposizioni di cui al titolo IV della legge regionale sopra citata.
Art. 13
Norma transitoria.
1.
Sino alla costituzione dei consorzi per le ULSSS le funzioni di cui all'
art. 12
sono delegate ai Comuni.
Art. 15
Norma finanziaria.
1.
Per il finanziamento degli oneri derivanti ai consorzi, e fino alla loro costituzione, ai singoli Comuni, dalle prestazioni previste dall' art. 2, lett. c), e), f), g) è autorizzata per l' anno 1976 la spesa di lire 38.400.000 da imputare al cap. 2461 del Bilancio regionale dello stesso esercizio denominato: " Spese per i servizi di assistenza ai nefropatici cronici" di nuova istituzione.
2.
Al predetto onere sarà fatto fronte con le seguenti variazioni di bilancio:
Parte Spesa - Variazioni in diminuzione
- Capitolo 1900: " Assegni post - sanatoriali e sanatoriali agli infermi tubercolotici assistiti dai Consorzi provinciali antitubercolari e relative maggiorazioni per i familiari a carico" (
art. 5 della legge 14 dicembre 1970, n. 1008
) (spese obbligatorie) L. 10.000.000
Capitolo 2330: " Borse di studio agli alunni delle scuole di istruzione secondaria, superiore ed artistica LR 22 gennaio 1975, n. 6" L. 28.400.000.
3.
Per gli esercizi successivi il relativo stanziamento sarà determinato con legge di bilancio.
4.
Le somme non impegnate in un esercizio sono utilizzate per lo stesso fine negli esercizi successivi.
5.
Gli enti delegati sono tenuti a presentare entro il 31 marzo di ogni anno, dettagliati e documentati rendiconti.