ARTICOLO 1
Finalità
1.
Fino a quando non sarà provveduto alla ristrutturazione generale dei servizi assistenziali, si provvede al mantenimento dei minori, degli inabili al lavoro e degli anziani di cui agli articoli successivi nelle forme e con le modalità disposte dalla presente legge, operando prevalentemente attraverso il nucleo familiare dell'assistito e l'ambiente sociale in cui esso vive.
ARTICOLO 2
Funzioni delegate ai Comuni
1.
[ ... ]
[6]
Ai Consorzi dei Comuni, e fino alla loro costituzione, ai singoli Comuni,[7]
viene delegato, per il rispettivo territorio, con riferimento alle esigenze della programmazione regionale, l'esercizio delle funzioni amministrative riguardanti il mantenimento dei minori di anni quindici e degli inabili al lavoro, che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 154 del TU delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
, ed all'art. 277 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con
regio decreto 6 maggio 1940, n. 635
, e siano segnalati dall'autorità locale di pubblica sicurezza in quanto esposti all'abbandono.
2.
Il sindaco, ricevuta la segnalazione della autorità di pubblica sicurezza, o di propria iniziativa ove sia anche autorità locale di pubblica sicurezza, dispone l' intervento assistenziale ritenuto più idoneo tra quelli previsti dal regolamento di cui all'
art. 4
, quale provvedimento urgente a carattere temporaneo.
[8]
ARTICOLO 3
Funzioni proprie dei Comuni
1.
I Consorzi dei Comuni e fino alla loro costituzione i singoli Comuni provvedono, per il rispettivo territorio, al mantenimento dei soggetti di cui all'
art. 2
.
2.
Provvedono, altresì , anche ove intervengano altri enti eventualmente tenuti per legge o per norma statutaria al mantenimento di minori di anni diciotto, di inabili al lavoro e di anziani, nei casi in cui, pur non ricorrendo le condizioni di vero e proprio abbandono, venga riscontrato un effettivo stato di bisogno per impedimenti, temporanei o permanenti, di carattere personale, economico, familiare, ambientale, che ne ostacolino l' inserimento, il mantenimento o il reinserimento nella vita familiare, scolastica, sociale, lavorativa
[10]
ARTICOLO 4
Criteri e modalità di intervento
1.
Con regolamento, da emanarsi entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il Consiglio comunale o l'Assemblea deliberante dei Comuni associati determina le modalità di intervento - attuabile anche attraverso organismi di decentramento amministrativo comunale - da valere per tutte le categorie di assistibili e che assicurino, in ordine preferenziale:
a)
prestazioni domiciliari di aiuto domestico, di servizio sociale e di assistenza sanitaria;
b)
altre prestazioni idonee a favorire l'inserimento, il mantenimento ed il reinserimento dell'assistito nella vita di relazione, compreso l'alloggio a condizioni preferenziali di assegnazione e di canone;
c)
prestazioni economiche, alternative ad altra forma di assistenza, anche attraverso la corresponsione di un assegno familiare o personale integrativo di eventuale trattamento pensionistico;
d)
formazione e finanziamento di piccoli nuclei comunitari, cui possano essere assicurate anche le prestazioni di cui al punto a) del presente articolo;
e)
ricovero di minori e di adulti inabili o di anziani, rispettivamente presso istituti educativo - assistenziali e presso case di riposo, riconosciuti idonei dalla Regione, semprechè sia accertata l'impossibilità di provvedere altrimenti al loro mantenimento.
2.
L'eventuale ricovero non esclude altre prestazioni di carattere economico ed assistenziale.
ARTICOLO 6
Funzioni proprie: soggetti e competenze
1.
Per quanto previsto dall'
art. 3
[ ... ]
[12]
l'organo deliberativo competente del Consorzio o del Comune[13]
, esperiti gli opportuni accertamenti, dispone l'intervento assistenziale ritenuto più idoneo tra quelli previsti dal regolamento di cui all'
art. 4
.
ARTICOLO 7
Assistenza di minori. Età : deroga
1.
In ogni caso, gli interventi assistenziali disposti in favore di minori che abbiano compiuto il quindicesimo o il diciottesimo anno possono essere prorogati, ove se ne ravvisi la necessità e su richiesta degli interessati, fino al termine dell'anno scolastico in corso al momento del compimento dei suddetti limiti di età.
ARTICOLO 8
Disposizioni finanziarie e contabili relative ai ricoveri
1.
[ ... ]
[14]
Qualora sia stato[15]
disposto il ricovero di una persona appartenente alle categorie previste dalla presente legge in idoneo istituto,
[ ... ]
[16]
la liquidazione delle spese di competenza verrà disposta[17]
, previa presentazione da parte dell'istituto ospitante di apposite contabilità trimestrali, specificanti la natura del ricovero, nelle quali debbono essere indicate:
1. - le generalità complete del ricoverato;
2. - gli estremi del provvedimento di ricovero;
3. - il trimestre contabilizzato;
4. - la misura della retta giornaliera;
5. - il numero delle giornate di effettiva presenza;
6. - l'importo totale;
7. - le generalità complete della persona autorizzata a riscuotere e quietanzare per conto dell'istituto.
ARTICOLO 10
Funzioni proprie: competenza passiva
[ 1. ]
[19]
1.
La Regione concorre finanziariamente alle spese sostenute dai Consorzi dei Comuni e, fino alla loro costituzione, dai singoli Comuni dell' Umbria per l' attività assistenziale di cui all'
art. 3
.
[20]
2.
Con provvedimento della Giunta regionale viene assegnato
[ ... ]
[21]
ai predetti Enti[22]
, all'inizio di ogni esercizio finanziario, sempre entro i limiti del corrispondente stanziamento allocato nel bilancio regionale, un contributo con destinazione vincolata rapportato ai seguenti parametri:
a)
per il quaranta per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune al 31 dicembre dell'anno precedente;
b)
per il sessanta per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune a detta data in età fino al diciottesimo anno compiuto e dal sessantesimo anno in poi.
3.
Eventuali somme residue non utilizzate dai predetti enti nell'esercizio di competenza andranno ad incremento del contributo loro assegnato nell'esercizio successivo.
ARTICOLO 11
Disposizione transitoria
1.
Fino alla entrata in vigore dei singoli regolamenti di cui all'
art. 4
, si applicano, ai soli fini della scelta dei tipi di intervento assistenziale, le disposizioni vigenti in materia.
2.
I ricoveri già disposti dallo Stato e confermati dalla Regione sono prorogati, salvo accertamento della persistenza dei motivi che li hanno determinati, fino a che non sia possibile provvedere altrimenti, secondo quanto previsto dal comma precedente.
articolo 12/ bis
1.
La Regione concorre all' assistenza dei neuropatici che versino in condizioni di bisogno, con contributi a carattere integrativo per garantire:
a)
l' accesso a centri ospedalieri di dialisi;
b)
l' organizzazione dei servizi di emodialisi domiciliare;
c)
l' assistenza per interventi di trapianto del rene.
2.
Per ogni nefropatico assistito i contributi sono concessi con le seguenti modalità :
- per l' accesso a centri ospedalieri di dialisi fino ad un massimo di lire 3.000.000;
- per i servizi di emodialisi domiciliare fino ad un massimo di lire 2.000.000;
- per l' assistenza per interventi di trapianto lire 1.500.000 da corrispondersi in due rate, la prima a seguito di presentazione di documentazione comprovante l' avvenuta tipizzazione, e la seconda a seguito di presentazione di documentazione comprovante l' avvenuta operazione di trapianto.
3.
I contributi di cui ai precedenti commi sono erogati dai Comuni.
4.
Per l' accreditamento delle somme ai Comuni si applica il secondo comma dell' art. 9.
[24]
ARTICOLO 13
Finanziamento
1.
Per far fronte agli oneri derivanti dalla presente legge, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1973, lo stanziamento in bilancio della somma di lire 140 milioni, di cui lire 60.000.000 destinate al " mantenimento degli inabili al lavoro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 154 del TU delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, ivi compresi gli oneri di carattere organizzativo" e lire 80.000.000 destinate ai " concorsi nelle spese per il mantenimento dei minori, degli inabili al lavoro e degli anziani, che si trovino in stato di indigenza, sostenute dai Comuni della regione, singoli o associati, à termini dell'
art. 3
della presente legge".
2.
Agli oneri relativi all'esercizio finanziario 1972 si provvede utilizzando gli stanziamenti di lire 65.000.000 e di lire 40.000.000 previsti dai capitoli 246 e 247 del bilancio regionale dello stesso esercizio.
3.
Per gli esercizi successivi al 1973 l'ammontare complessivo dello stanziamento di cui al
primo comma
sarà determinato annualmente con la legge di approvazione del bilancio preventivo e comunque in misura non inferiore a quella prevista per l'esercizio finanziario 1973.
4.
Le somme non impegnate in un esercizio sono utilizzate negli esercizi successivi, per i fini per cui sono state iscritte negli stati di previsione.