Date di vigenza

01/09/1977 entrata in vigore mostra documento vigente dal 01/09/1977
30/04/2015 abrogazioni mostra documento vigente dal 30/04/2015

Documento vigente dal 01/09/1977

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 9 Agosto 1977 , n. 42
Integrazione del fondo sanitario regionale per l' assistenza farmaceutica ai lavoratori autonomi previsto dalle leggi regionali 22 gennaio 1973, n. 9 e 29 marzo 1974, n. 23.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 37 del 17/08/1977

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO UNICO

1. Per l' attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale 22 gennaio 1973, n. 9 , è autorizzata, a decorrere dall' esercizio 1976, la ulteriore spesa annua di lire 150.000.000 ad integrazione dello stanziamento del capitolo 2010 previsto dalla legge regionale 29 marzo 1974, n. 23 , e quindi, in totale la spesa complessiva annua di lire 500.000.000.

2. L' integrazione di lire 150.000.000 viene ripartita tra i Comuni della regione in misura proporzionale al rapporto popolazione - assistiti di ciascun comune.

3. All' onere di lire 300.000.000 relativo agli anni 1976 e 1977 sarà fatto fronte:
 
- quanto a lire 150.000.000 mediante utilizzo - ai sensi della legge 23 febbraio 1955, n. 64 - della disponibilità esistente al cap. 4680 del bilancio preventivo regionale per l' anno 1976, come integrato con legge regionale 3 febbraio 1977, n. 9 ;
 
- quanto a lire 150.000.000 con corrispondente riduzione dello stanziamento previsto al cap. 3130 del bilancio preventivo regionale per l' anno 1977 (n. d' ordine 4 dell' elenco n. 3 allegato al bilancio).


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 9 agosto 1977

MARRI

[1]

Note sulla vigenza

[1] - Abrogazione da: Articolo 410 Comma 1 Lettera l legge Regione Umbria 9 aprile 2015, n. 11.