ARTICOLO UNICO
1.
Per l' attuazione degli interventi previsti dalla
legge regionale 22 gennaio 1973, n. 9
, è autorizzata, a decorrere dall' esercizio 1976, la ulteriore spesa annua di lire 150.000.000 ad integrazione dello stanziamento del capitolo 2010 previsto dalla
legge regionale 29 marzo 1974, n. 23
, e quindi, in totale la spesa complessiva annua di lire 500.000.000.
2.
L' integrazione di lire 150.000.000 viene ripartita tra i Comuni della regione in misura proporzionale al rapporto popolazione - assistiti di ciascun comune.
3.
All' onere di lire 300.000.000 relativo agli anni 1976 e 1977 sarà fatto fronte:
- quanto a lire 150.000.000 mediante utilizzo - ai sensi della
legge 23 febbraio 1955, n. 64
- della disponibilità esistente al cap. 4680 del bilancio preventivo regionale per l' anno 1976, come integrato con
legge regionale 3 febbraio 1977, n. 9
;
- quanto a lire 150.000.000 con corrispondente riduzione dello stanziamento previsto al cap. 3130 del bilancio preventivo regionale per l' anno 1977 (n. d' ordine 4 dell' elenco n. 3 allegato al bilancio).