Date di vigenza

30/03/1978 entrata in vigore mostra documento vigente dal 30/03/1978
30/04/2015 abrogazione mostra documento vigente dal 30/04/2015

Documento vigente dal 30/03/1978

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 28 Marzo 1978, n. 13
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 maggio 1975, n. 26 contenente norme per lo svolgimento dei concorsi in campo sanitario.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 13 del 29/03/1978

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. L' art. 13 della legge regionale 12 maggio 1975, n. 26 , è sostituito dal seguente: " Art. 13. - Per la costituzione delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l' assunzione del personale ospedaliero, disciplinata dal DPR 27 marzo 1969, n. 130 , modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148 , le qualifiche dei ruoli dell' Amministrazione dello Stato sono equiparate ai livelli funzionali di cui alla legge regionale 9 agosto 1973, n. 33 , nel seguente ordine: - qualifiche di dirigente superiore, primo dirigente ed equiparate: sesto livello funzionale; - qualifiche della carriera direttiva: quinto livello funzionale; - qualifiche della carriera di concetto: quarto livello funzionale; - qualifiche della carriera d' ordine ed esecutiva: terzo livello funzionale. Delle commissioni stesse possono far parte, in luogo dei dipendenti medici dei ruoli regionali, ufficiali sanitari di ruolo dei Comuni e loro Consorzi, ovvero dipendenti medici, comunque in servizio presso la Regione, provenienti dagli Enti mutualistici. Le designazioni di competenza della Regione relative alla composizione delle commissioni di cui ai comma precedenti, nonchè quelle relative ai segretari delle commissioni di sorteggio sono effettuate dalla Giunta regionale ".

ARTICOLO 2

Norma transitoria.

1. Restano valide le designazioni già effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge e sono efficaci ai fini della nomina da parte degli Enti ospedalieri.

ARTICOLO 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 28 marzo 1978

MARRI

[1]

Note sulla vigenza

[1] - Abrogazione da: Articolo 410 Comma 1 Lettera m legge Regione Umbria 9 aprile 2015, n. 11.