ARTICOLO 1
1.
L'
art. 13 della legge regionale 12 maggio 1975, n. 26
, è sostituito dal seguente: "
Art. 13. - Per la costituzione delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l' assunzione del personale ospedaliero, disciplinata dal
DPR 27 marzo 1969, n. 130
, modificato dalla
legge 18 aprile 1975, n. 148
, le qualifiche dei ruoli dell' Amministrazione dello Stato sono equiparate ai livelli funzionali di cui alla
legge regionale 9 agosto 1973, n. 33
, nel seguente ordine: - qualifiche di dirigente superiore, primo dirigente ed equiparate: sesto livello funzionale; - qualifiche della carriera direttiva: quinto livello funzionale; - qualifiche della carriera di concetto: quarto livello funzionale; - qualifiche della carriera d' ordine ed esecutiva: terzo livello funzionale. Delle commissioni stesse possono far parte, in luogo dei dipendenti medici dei ruoli regionali, ufficiali sanitari di ruolo dei Comuni e loro Consorzi, ovvero dipendenti medici, comunque in servizio presso la Regione, provenienti dagli Enti mutualistici. Le designazioni di competenza della Regione relative alla composizione delle commissioni di cui ai comma precedenti, nonchè quelle relative ai segretari delle commissioni di sorteggio sono effettuate dalla Giunta regionale
".