Date di vigenza

13/04/1978 entrata in vigore mostra documento vigente dal 13/04/1978
04/05/1995 abrogazione mostra documento vigente dal 04/05/1995

Documento vigente dal 13/04/1978

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 28 Marzo 1978 , n. 12
Modifiche ed integrazioni delle leggi regionali 3 giugno 1975, n. 40 e 6 settembre 1972, n. 23. Attribuzione ad alcune Comunità montane delle funzioni previste dalla legge regionale 3 giugno 1975, n. 40 . Modifiche alle norme che regolano la elezione degli organi statutari di quelle Comunità montane.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 13 del 29/03/1978

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. Alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 40 , è aggiunto il seguente articolo:
 
" Articolo 47. - Comunità montane. - . 1. Nei comprensori, il cui ambito territoriale coincide con quello di una delle zone omogenee individuate con la legge regionale 6 settembre 1972, n. 23 , le funzioni di cui alla presente legge sono assunte dalla Comunità , purchè i Comuni che ne fanno parte conferiscano all' Ente i poteri necessari a norma dell' art. 6, ultimo comma, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 . 2. Ai Comuni che provvedano ai sensi del precedente comma sono erogati i contributi di cui all' art. 13, sempre che lo statuto della Comunità venga adeguato ai criteri fissati dall' art. 11, ultimo comma, in quanto applicabili. 3. La Comunità montana deve intendersi sostituita al Consorzio a tutti gli effetti della presente legge, anche ai fini dell' esercizio delle funzioni delegate dalla Regione ".

ARTICOLO 2

1. All' art. 8 della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23 , sono aggiunti i seguenti commi:
 
" Nelle Comunità che assumono le funzioni di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 40 , ai sensi dell'art. 47 stessa legge, il Consiglio è composto dai sindaci dei Comuni facenti parte la Comunità , o da loro delegati, e da un numero di rappresentanti per ciascun Comune determinato nel modo seguente:
 
1) per i Comuni il cui Consiglio comunale è eletto con il sistema maggioritario, n. 2 rappresentanti di cui uno designato dalla minoranza;
 
2) per i Comuni il cui Consiglio comunale è eletto con il sistema proporzionale:
 
a) se aventi una popolazione da 5.000 a 15.000 abitanti, n. 5 rappresentanti;
 
b) se aventi una popolazione da 15.001 a 30.000 abitanti, n. 7 rappresentanti;
 
c) se aventi una popolazione da 30.001 a 60.000 abitanti, n. 11 rappresentanti;
 
d) se aventi una popolazione oltre 60.000 abitanti, n. 13 rappresentanti.
 
La popolazione di ciascun Comune è determinata in base ai risultati dell' ultimo censimento ufficiale.
 
I rappresentanti dei Comuni sono eletti dai rispettivi Consigli comunali con voto limitato, in modo da assicurare una adeguata rappresentanza delle minoranze, e possono essere scelti anche tra cittadini non consiglieri comunali purchè in possesso dei requisiti per l' elezione a consiglieri
".


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 18 marzo 1978

MARRI

[1]

Note sulla vigenza

[1] - Abrogazione da: Articolo 28 Comma 1 Lettera c legge Regione Umbria 10 aprile 1995, n. 28.