Date di vigenza

03/08/1978 entrata in vigore mostra documento vigente dal 03/08/1978
18/12/2014 abrogazione mostra documento vigente dal 18/12/2014

Documento vigente dal 03/08/1978

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 31 Luglio 1978 ,n. 36
Soppressione degli Enti comunali di assistenza. (1)
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 31 del 02/08/1978

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi gli ECA.

2. Le attribuzioni degli ECA nonchè i rapporti attivi e passivi ed il personale sono trasferiti ai rispettivi Comuni secondo quanto disposto dalla presente legge.

ARTICOLO 2

1. I Comitati amministrativi degli ECA attualmente in carica provvedono alla liquidazione degli ECA ed agli adempimenti previsti negli articoli seguenti.

ARTICOLO 3

1. Il Comitato amministrativo, entro il termine di sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, procede:

a) all' accertamento della consistenza patrimoniale dell' ECA mediante ricognizione, descrizione ed elencazione dei beni, nonchè alla identificazione dei beni che risultino appartenenti alle eventuali IPAB concentrate o amministrate ai sensi degli artt. 54 e segg. della legge 17 luglio 1890, n. 6972 anche essi descritti, elencati e distinti secondo l' appartenenza a ciascuna delle predette IPAB;

b) alla ricognizione dei rapporti giuridici pendenti, distinti in base alla loro referibilità all' ECA o a ciascuna delle eventuali IPAB concentrate o amministrate;

c) alla ricognizione del personale dipendente in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, con specificazione di ruoli, qualifiche e mansioni e trattamento economico in atto, distinto fra personale dipendente dell' ECA e personale dipendente dalle IPAB concentrate o amministrate dall' ECA.

2. Delle risultanze delle operazioni di cui ai punti a, b, c, viene trasmessa dettagliata comunicazione al Comune.

ARTICOLO 4

1. Nei successivi venti giorni il presidente dell' ECA procede alla consegna al Comune dei beni identificati ai sensi del precedente articolo, mediante verbale di consegna da redigersi in contraddittorio con un rappresentante del Comune interessato.

2. Le formalità della trascrizione e delle volture catastali sono effettuate nei termini e con le modalità previste dall' art. 2643 e seguenti del codice civile , in conformità a quanto previsto dalle vigenti leggi in materia di trasferimenti patrimoniali dallo Stato alle Regioni.

3. L' attribuzione al patrimonio comunale ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui il bene si trova con gli oneri e i pesi inerenti, con le pertinenze e le dotazioni di beni di arredi al servizio degli stessi.

ARTICOLO 5

1. Il personale degli ECA di ruolo, o con rapporto a tempo indeterminato alla data dell' 1 gennaio 1977 è trasferito ai rispettivi Comuni.

2. Il trasferimento viene effettuato entro il termine di cui all' art. 4 a mezzo di elenchi nominativi predisposti dal presidente dell' ECA in contraddittorio con un rappresentante del Comune interessato, sulla base della ricognizione eseguita ai sensi dell' art. 3, lett. c).

3. In attesa della riorganizzazione dei servizi sociali e sanitari nei consorzi previsti dalla legge regionale 14 novembre 1974, n. 57 , i dipendenti trasferiti ai Comuni sono inquadrati, nel rispetto dei diritti acquisiti, in un apposito ruolo comunale transitorio.

ARTICOLO 6

1. Qualora i Comitati amministrativi ed i rispettivi presidenti non procedano agli adempimenti di cui agli articoli precedenti entro i termini ivi previsti, alle operazioni medesime provvede un commissario nominato dal Presidente della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

ARTICOLO 7

1. All' amministrazione delle IPAB concentrate od amministrate dagli ECA provvedono, dalla data di scioglimento di questi ultimi, i rispettivi Comuni, assicurando la continuità delle prestazioni assistenziali, fino alla entrata in vigore della legge statale di riforma dell' assistenza pubblica ovvero della legge regionale prevista dall' art. 25 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 .

ARTICOLO 8

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e 65 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale regionale.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia 31 luglio 1978

Marri

[1]

Note sulla vigenza

[1] - Abrogazione da: Articolo 26 Comma 1 Lettera c legge Regione Umbria 28 novembre 2014, n. 25.

Note della redazione

(1) - 

Abrogazione confermata dalla L.R. 9 aprile 2015, n. 11, art. 410, comma 1, n)