ARTICOLO 1
1.
Per il triennio 1978- 80 la Regione, al fine di agevolare l' applicazione della
legge 1º giugno 1977, n. 285
, nonchè la realizzazione del piano per l' occupazione giovanile approvato dal Consiglio regionale dell' Umbria con deliberazione n. 630 del 29 settembre 1977, concorre mediante contributi alla formazione e potenziamento dell' associazionismo tra i giovani fino ad un massimo di lire 10 milioni per le spese di costituzione e gestione a favore di:
a)
cooperative costituite tra giovani iscritti nelle liste speciali per la realizzazione dei progetti previsti dall' art. 26 della legge citata;
b)
cooperative che associano giovani ai sensi degli artt. 18 e 19 della legge citata;
c)
cooperative che, associando almeno il 70 per cento di giovani iscritti nelle liste speciali, operino nelle materie di competenza regionale o in quelle previste dalla legge citata. La quota dei soci non iscritti nelle liste speciali deve essere composta da tecnici e/ o esperti nelle materie attinenti ai fini istituzionali delle cooperative.
ARTICOLO 2
1.
La domanda per la concessione dei contributi è presentata al Presidente della Giunta regionale.
2.
Alla domanda va allegata la seguente documentazione:
- iscrizione allo schedario generale della cooperazione;
- dichiarazione dell' ufficio di collocamento dalla quale risulti l' iscrizione dei giovani nelle liste speciali;
- per le cooperative costituite per la gestione dei progetti di cui all'
art. 26 della legge 1 giugno 1977, n. 285
, copia della convenzione stipulata con l' Ente responsabile della attuazione del progetto;
- copia del piano di ammortamento del prestito qualora venga richiesto il contributo come concorso al pagamento degli interessi;
- piano di sviluppo aziendale per la cooperativa di cui al punto c) dell' articolo precedente.
ARTICOLO 4
1.
L' erogazione dei contributi avviene:
a)
dopo l' affidamento del progetto, qualora trattasi di cooperativa costituita per la realizzazione dei progetti di cui all'
art. 26 della legge 1 giugno 1977, n. 285
;
b)
dopo l' approvazione da parte della Giunta regionale del progetto redatto dalla cooperativa costituita ai sensi dell'
art. 18 della legge 1 giugno 1977, n. 285
;
c)
previa presentazione della documentazione attestante l' avvenuta registrazione di atti contrattuali o di inizio di attività se trattasi di cooperativa di cui al punto c) dell'
art. 1
.
ARTICOLO 5
1.
I contributi vengono revocati qualora vengano utilizzati per finalità non corrispondenti a quelle indicate dalla presente legge.
ARTICOLO 6
1.
Per l' attuazione della presente legge è autorizzata, per l' anno 1978, la spesa di lire 300.000.000 (trecentomilioni) che sarà imputata al cap. 2580 di nuova istituzione denominato " Contributi a favore delle cooperative per l' attuazione delle finalità previste dalla
legge 1 giugno 1977, n. 285
" del bilancio del corrispondente esercizio.
2.
All' onere medesimo si farà fronte mediante prelievo di pari importo dallo stanziamento del cap. 4680 " Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso".
3.
Per gli anni successivi l' ammontare della spesa e i mezzi di copertura saranno determinati con la legge di approvazione del rispettivo bilancio.