Date di vigenza

14/09/1978 entrata in vigore mostra documento vigente dal 14/09/1978
27/12/2012 abrogazione mostra documento vigente dal 27/12/2012

Documento vigente dal 14/09/1978

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 21 Agosto 1978 ,n. 42
Proposta di legge a favore dell' associazionismo tra i giovani. Legge 1 giugno 1977, n. 285
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 36 del 30/08/1978

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. Per il triennio 1978- 80 la Regione, al fine di agevolare l' applicazione della legge 1º giugno 1977, n. 285 , nonchè la realizzazione del piano per l' occupazione giovanile approvato dal Consiglio regionale dell' Umbria con deliberazione n. 630 del 29 settembre 1977, concorre mediante contributi alla formazione e potenziamento dell' associazionismo tra i giovani fino ad un massimo di lire 10 milioni per le spese di costituzione e gestione a favore di:

a) cooperative costituite tra giovani iscritti nelle liste speciali per la realizzazione dei progetti previsti dall' art. 26 della legge citata;

b) cooperative che associano giovani ai sensi degli artt. 18 e 19 della legge citata;

c) cooperative che, associando almeno il 70 per cento di giovani iscritti nelle liste speciali, operino nelle materie di competenza regionale o in quelle previste dalla legge citata. La quota dei soci non iscritti nelle liste speciali deve essere composta da tecnici e/ o esperti nelle materie attinenti ai fini istituzionali delle cooperative.

ARTICOLO 2

1. La domanda per la concessione dei contributi è presentata al Presidente della Giunta regionale.

2. Alla domanda va allegata la seguente documentazione:
 
- iscrizione allo schedario generale della cooperazione;
 
- dichiarazione dell' ufficio di collocamento dalla quale risulti l' iscrizione dei giovani nelle liste speciali;
 
- per le cooperative costituite per la gestione dei progetti di cui all' art. 26 della legge 1 giugno 1977, n. 285 , copia della convenzione stipulata con l' Ente responsabile della attuazione del progetto;
 
- copia del piano di ammortamento del prestito qualora venga richiesto il contributo come concorso al pagamento degli interessi;
 
- piano di sviluppo aziendale per la cooperativa di cui al punto c) dell' articolo precedente.

ARTICOLO 3

1. I contributi vengono concessi dalla Giunta regionale, sentita la commissione regionale di cui all' art. 3 della legge 1 giugno 1977, n. 285 .

ARTICOLO 4

1. L' erogazione dei contributi avviene:

a) dopo l' affidamento del progetto, qualora trattasi di cooperativa costituita per la realizzazione dei progetti di cui all' art. 26 della legge 1 giugno 1977, n. 285 ;

b) dopo l' approvazione da parte della Giunta regionale del progetto redatto dalla cooperativa costituita ai sensi dell' art. 18 della legge 1 giugno 1977, n. 285 ;

c) previa presentazione della documentazione attestante l' avvenuta registrazione di atti contrattuali o di inizio di attività se trattasi di cooperativa di cui al punto c) dell' art. 1 .

ARTICOLO 5

1. I contributi vengono revocati qualora vengano utilizzati per finalità non corrispondenti a quelle indicate dalla presente legge.

ARTICOLO 6

1. Per l' attuazione della presente legge è autorizzata, per l' anno 1978, la spesa di lire 300.000.000 (trecentomilioni) che sarà imputata al cap. 2580 di nuova istituzione denominato " Contributi a favore delle cooperative per l' attuazione delle finalità previste dalla legge 1 giugno 1977, n. 285 " del bilancio del corrispondente esercizio.

2. All' onere medesimo si farà fronte mediante prelievo di pari importo dallo stanziamento del cap. 4680 " Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso".

3. Per gli anni successivi l' ammontare della spesa e i mezzi di copertura saranno determinati con la legge di approvazione del rispettivo bilancio.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 21 agosto 1978

Marri

[1]

Note sulla vigenza

[1] - Abrogazione da: Articolo 2 Comma 1 Numero 65 legge Regione Umbria 6 dicembre 2012, n. 22.