Date di vigenza

17/05/1979 entrata in vigore mostra documento vigente dal 17/05/1979
02/12/1999 abrogazione mostra documento vigente dal 02/12/1999

Documento vigente dal 17/05/1979

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 11 Maggio 1979, n. 20
Sovvenzione annua a favore della Società Mediterranea strade ferrate Umbro - Aretine per l' esercizio delle autolinee sostitutive ed integrative delle ferrovie Terni - Umbertide con diramazione Ponte S. Giovanni - Perugia e Umbertide - S. Sepolcro.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 22 del 16/05/1979

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. I fondi spettanti alla Regione ai sensi dell' art. 128 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 e per effetto della riduzione del cap. n. 1652 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti sono attribuiti, per l' anno 1978 e nella misura di lire 624.640.000, a titolo di sovvenzione annua, a favore della Società Mediterranea strade ferrate Umbro - Aretine, per l'esercizio delle autolinee sostitutive ed integrative delle ferrovie Terni - Umbertide con diramazione Ponte S. Giovanni - Perugia e Umbertide- S. Sepolcro.

2. Un importo pari a quello di cui al comma precedente viene attribuito, per l' anno 1979, allo stesso titolo, alla Società interessata.

3. Le suddette sovvenzioni sono comprensive della quota annua di lire 93.500.000, da destinare al rinnovo del materiale rotabile.

4. La sovvenzione annua relativa all' anno 1978 verrà erogata dopo l' entrata in vigore della presente legge e quella relativa al 1979 a trimestralità posticipate, dopo l' accertamento della regolarità del servizio sovvenzionato.

5. Qualora ulteriori stanziamenti di fondi statali vengano assegnati per gli anni 1978 e 1979 alla Regione per le finalità di cui all' art. 84 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 e limitatamente alle spese di esercizio per i servizi automobilistici sostitutivi di linee ferroviarie in concessione, il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad erogare a favore della Società Mediterranea strade ferrate Umbro - Aretine ulteriori sovvenzioni per gli anni anzidetti, fino alla concorrenza di lire 991.300.000 annue.

ARTICOLO 2

1. La spesa complessiva di lire 1.249.280.000 relativamente agli anni 1978 e 1979 sarà iscritta nel bilancio regionale dell' esercizio 1979 al cap. 3125, di nuova istituzione, denominato: " Sovvenzione annua a favore della Società Mediterranea strade ferrate Umbro - Aretine per l' esercizio delle autolinee sostitutive ed integrative delle ferrovie Terni - Umbertide con diramazione Ponte S. Giovanni - Perugia e Umbertide- S. Sepolcro".

2. Pari importo sarà iscritto nello stanziamento di cassa dello stesso capitolo.

3. All' onere di cui al primo comma sarà fatto fronte con quota dei fondi che saranno assegnati alla Regione per gli stessi anni ai sensi degli artt. 84, 127 e 128 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 e del decreto del Ministero dei trasporti n. 634/ A- 3714 del 12 settembre 1978.

4. Al bilancio di previsione 1979 sono, di conseguenza, apportate le seguenti variazioni:
 
Parte spesa
 
in aumento
 
Cap. 3125 Competenza L. 1.249.280.000, Cassa L. 1.249.280.000
 
in diminuzione
 
Cap. 9710 (Fondo globale - Elenco n. 5 allegato al bilancio, n. d' ord. 4) Competenza L. 1.249.280.000, Cassa L. 1.249.280.000

ARTICOLO 3

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli artt. 127 della Costituzione e 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria

Perugia, 11 maggio 1979

MARRI

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Note sulla vigenza

[1] - Abrogazione da: Articolo 10 Comma 1 Lettera n legge Regione Umbria 15 novembre 1999, n. 30.

Note della redazione

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