ARTICOLO 1
1.
Costituiscono il patrimonio agro - forestale della Regione i beni esistenti nel territorio regionale già facenti parte del demanio forestale dello Stato e compresi nel patrimonio dell' Azienda di Stato per le foreste demaniali o comunque da questa amministrati, trasferiti alla Regione in attuazione dell'
art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281
, dell' art. 1 lett. h) del
DPR 15 gennaio 1972, n. 11
, dell'
art. 68 del DPR 24 luglio 1977, n. 616
, nonchè gli altri beni agro - forestali a qualsiasi titolo pervenuti alla Regione.
ARTICOLO 2
1.
I beni agro - forestali fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione.
2.
Con delibera del Consiglio regionale possono essere autorizzate le alienazioni di singoli beni del patrimonio agro - forestale.
3.
L' alienazione può essere autorizzata purchè non in contrasto con le finalità della presente legge e con la programmazione regionale e risulti necessaria per soddisfare esigenze locali di utilizzazione del territorio, previo parere della Comunità montana interessata.
4.
Il ricavato della vendita dei beni di cui al precedente comma è reimpiegato nell' acquisto di beni immobili agro - forestali.
ARTICOLO 3
1.
I beni agro - forestali appartenenti ad Enti pubblici ed a privati possono essere acquisiti in uso al patrimonio indisponibile della Regione, sentita la competente commissione consiliare, mediante apposite convenzioni stipulate dal Presidente della Giunta regionale previa delibera della Giunta regionale stessa.
2.
Possono altresì essere stipulate convenzioni con le Regioni limitrofe per la gestione dei beni agro - forestali appartenenti ai rispettivi patrimoni.
ARTICOLO 4
1.
L' amministrazione dei beni costituenti il patrimonio agro - forestale della Regione e di quelli di cui al precedente articolo deve tendere, sulla base di piani di sviluppo economico - nazionali e regionali, al conseguimento in particolare delle seguenti finalità :
- difesa del suolo e dell' assetto idrogeologico e tutela dei boschi dagli incendi e dai parassiti;
- conservazione ed incremento del patrimonio forestale e difesa dell' equilibrio bio - ecologico del territorio regionale;
- costituzione di allevamenti di selvaggina da destinare al ripopolamento faunistico;
- costituzione di parchi naturali e riserve per la salvaguardia di zone di particolare interesse naturalistico;
- ripopolamento ittico;
- ricerca scientifica;
- attività ricreative - culturali;
- incremento della produzione del legno, dell' industria del legno e dei suoi derivati;
- valorizzazione dei prodotti secondari del bosco;
- incremento della attività zootecnica anche a tipo integrato;
- promozione di impianti selvicolturali d' avanguardia e di iniziative artigiane nel settore del legno, garantendo la necessaria assistenza tecnica.
ARTICOLO 5
1.
La gestione del patrimonio agro - forestale, compresi i beni di cui all'
art. 3
, avviene per complessi agro - forestali aventi una struttura tecnico - economica omogenea.
2.
L' elenco dei complessi di cui al comma precedente è compilato dalla Giunta regionale entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge. La Giunta regionale procede altresì alle eventuali variazioni ai complessi a seguito di nuove acquisizioni o per altri motivi.
ARTICOLO 6
1.
Le funzioni amministrative inerenti alla gestione dei beni di cui alla presente legge sono delegate alle Comunità montane che le svolgono nel rispetto degli indirizzi dettati dalla programmazione regionale.
2.
La gestione dei complessi di cui al precedente articolo viene effettuata sulla base di piani economici agro - forestali quinquennali che dovranno essere redatti, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, in armonia con i piani di sviluppo zonali di cui all'
art. 5 della legge 1102/ 71
.
3.
La Regione può riservarsi l' impianto e la direzione tecnica di uno o più vivai forestali al fine di assicurare l' approvvigionamento di alberi destinati al verde pubblico.
4.
I piani economici fissano:
- assestamento e coltura dei boschi;
- ripresa legnosa e piano dei tagli;
- produzione agricola e zootecnica;
- regolamento di utilizzazione dei pascoli e pratipascoli;
- produzione della selvaggina ed assestamento faunistico;
- conservazione attiva dei beni con particolare destinazione d' uso;
- acquisizione per accorpamento e razionale ampliamento del fondo.
5.
I piani economici e le loro revisioni sono predisposti dalle Comunità montane ed approvati dal Consiglio regionale.
ARTICOLO 7
1.
Sui beni agro - forestali di cui all'
art. 1
possono essere consentite concessioni d' uso, compatibilmente con le finalità di cui al precedente articolo:
a)
per attività agro - zootecniche;
b)
per l' esercizio di attività artigianali e industriali;
c)
per derivazioni di acqua, attraversamento di strade, linee elettriche, teleferiche, funivie, ecc.
2.
Inoltre sul patrimonio edilizio esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, comprese le aree adiacenti, possono essere date concessioni per attività turistiche e per abitazione.
3.
Le concessioni sono rilasciate nelle forme e con le modalità stabilite dalla legge sulla amministrazione e contabilità della Regione per una durata non superiore a 19 anni. L' atto di concessione dovrà specificare condizioni necessarie per la conservazione del bene concesso.
4.
Scaduta la concessione, la proprietà delle eventuali opere costruite resta acquisita alla Regione senza diritto ad alcun indennizzo.
ARTICOLO 8
1.
Entro il 31 gennaio di ogni anno le Comunità montane presentano alla Regione, per l' approvazione, i programmi per la gestione dei beni di cui all'
art. 5
redatti in conformità alle prescrizioni dei piani economici agro - silvo - zootecnici, con le previsioni di entrata e di uscita per l' esercizio finanziario in corso.
2.
Entro il 30 aprile dell' anno successivo le Comunità montane presenteranno il rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all' approvazione della Regione.
ARTICOLO 9
1.
I mezzi finanziari per la gestione dei complessi di cui all'
art. 6
vengono assegnati dalla Regione all' atto dell' approvazione del programma annuale.
2.
L' erogazione dei fondi assegnati avverrà previa approvazione da parte della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, dei fabbisogni di spesa o progetti esecutivi presentati dalle Comunità montane, corredati dalla deliberazione esecutiva della Giunta comunitaria, entro il 31 marzo e previo collaudo degli interventi effettuati.
ARTICOLO 10
1.
Per l' esercizio delle funzioni delegate con la presente legge le Comunità montane si avvalgono del Corpo forestale dello Stato impiegato nella Regione ai sensi del
DPR n. 11 del 15 gennaio 1972
e n. 616 del 24 luglio 1977, nonchè dei servizi tecnici operanti nel territorio e di quelli dell' Ente di sviluppo agricolo in Umbria e impiegano il personale comandato nonchè la manodopera di cui agli artt. 4 della
legge regionale 28 dicembre 1973, n. 48
e 2 della
legge regionale 18 marzo 1977, n. 15
.
2.
All' esecuzione delle opere silvo - pastorali e di sistemazione montana le Comunità montane provvedono altresì a mezzo di cottimo fiduciario, preferendo, per quanto possibile, cooperative di lavoratori agricole e forestali e privilegiando quelle costituite ai sensi della
legge 1 giugno 1977, n. 285
.
ARTICOLO 11
1.
Per l' attuazione della presente legge è autorizzata per l' anno 1979, la spesa di lire 100.000.000 con imputazione al cap. 4105, di nuova istituzione, denominato: " Spese per la gestione del patrimonio agro - forestale regionale".
2.
All' onere suddetto si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 4100 del bilancio regionale dell' esercizio 1979.
3.
A detto bilancio sono, di conseguenza, apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA
in aumento
- Cap. 4105 competenza L. 100.000.000, cassa L. 100.000.000;
In diminuzione
- Cap. 4100 competenza L. 100.000.000, cassa L. 100.000.000.
4.
Per gli anni successivi l' entità della spesa per le finalità del presente provvedimento sarà determinata con la legge di bilancio, nei limiti delle disponibilità previste nel bilancio poliennale regionale II settore, secondo programma, piano G/ 5.