Date di vigenza

13/09/1979 entrata in vigore mostra documento vigente dal 13/09/1979
21/12/1995 abrogazione mostra documento vigente dal 21/12/1995

Documento vigente dal 13/09/1979

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 22 Agosto 1979, n. 48
Istituzione dell' ufficio del difensore civico.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 42 del 29/08/1979

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

Istituzione

1. E' istituito l' ufficio del difensore civico. Le modalità di nomina del difensore civico e l' esercizio delle sue funzioni sono regolate dalla presente legge.

Art. 2

Compiti

1. Il difensore civico cura, a richiesta dei singoli cittadini, ovvero di una pluralità di cittadini, di una associazione o di un Ente, il regolare svolgimento delle loro pratiche presso l' Amministrazione regionale, gli Enti e le Aziende dipendenti o destinatari di deleghe della Regione, segnalando agli organi statutari regionali eventuali ritardi o irregolarità .

2. Qualora il difensore civico, nell' esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, accerti situazioni similari a quelle per le quali è stato richiesto di esplicare il suo intervento, agisce d' ufficio per il normale svolgimento delle pratiche giacenti presso gli uffici di cui al comma anzidetto.

3. Il difensore civico, qualora nello svolgimento della sua attività venga a conoscenza di disfunzioni o disservizi presso altri uffici della pubblica amministrazione, deve informare gli organi statutari regionali con apposita relazione.

Art. 3

Procedimento

1. Il cittadino che abbia in corso una pratica presso gli uffici dell' Amministrazione regionale, ivi compresi gli Enti e le Aziende dipendenti, ha diritto di chiedere per iscritto notizie sullo stato della pratica ai competenti organi statutari della Regione e degli altri Enti delegati. Trascorsi venti giorni senza che abbia ricevuto risposta, o ne abbia ricevuta una insoddisfacente, può chiedere l' intervento del difensore civico. Questi, previa comunicazione agli organi statutari competenti, chiede al funzionario responsabile dell' ufficio o settore interessato di procedere congiuntamente all' esame della pratica nel termine di cinque giorni.

2. In occasione dell' esame della pratica il difensore civico stabilisce, sentito il funzionario responsabile dell' ufficio o settore, e tenuto conto delle esigenze del settore e dell' ufficio medesimo, il termine massimo per la regolare definizione della stessa, dandone immediata notizia al cittadino interessato e, per conoscenza, agli organi statutari della Regione interessati.

3. Trascorso il termine di cui al comma precedente, il difensore civico è tenuto a portare a conoscenza degli organi statutari della Regione interessati gli ulteriori ritardi verificatisi.

4. Il funzionario che impedisca o ritardi lo svolgimento delle funzioni del difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari di cui al capo quarto della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33 , se dipendente regionale; negli altri casi, il disservizio viene segnalato all' Amministrazione da cui il funzionario dipende.

Art. 4

Relazioni

1. Il difensore civico invia, oltre alle dirette comunicazioni ai cittadini che ne abbiano provocato l' azione e ai competenti organi statutari della Regione di cui al precedente art. 3 :

a) relazioni dettagliate al Presidente della Giunta regionale per le opportune determinazioni;

b) relazioni dettagliate al Presidente del Consiglio regionale, perchè ne dia comunicazione al Consiglio, su argomenti di notevole rilievo o nei casi in cui ritenga di riscontrare gravi e ripetute irregolarità o negligenze da parte di uffici;

c) relazione annuale dettagliata sull' attività svolta, al Presidente del Consiglio regionale per la trasmissione ai consiglieri ai fini dell' esame da parte del Consiglio.

Art. 5

Designazione e nomina

1. Il difensore civico è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale su designazione del Consiglio regionale.

2. La designazione è valida se il designato ottiene il voto dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.

3. La votazione avviene per appello nominale.

Art. 6

Ineleggibilità e decadenza

1. Non sono eleggibili all' ufficio del difensore civico:

1) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali e comunali;

2) i membri del Comitato regionale di controllo e delle sue sezioni decentrate, gli amministratori di Enti, Istituti e aziende pubbliche;

3) gli amministratori di Enti e imprese a partecipazione pubblica nonchè i titolari, amministratori e dirigenti di Enti e imprese vincolate con la Regione da contratti di opere o di somministrazione ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione.

2. Quando per il difensore civico esista o si verifichi alcuna delle cause di ineleggibilità stabilite dal presente articolo, il Consiglio regionale ne dichiara la decadenza.

3. Si osservano, in quanto applicabili, le norme del regolamento del Consiglio regionale per la dichiarazione di annullamento della elezione o di decadenza dei consiglieri regionali.

Art. 7

Durata in carica, revoca

1. Il difensore civico dura in carica cinque anni e non è rieleggibile.

2. Può essere revocato con voto del Consiglio regionale a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.

3. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del difensore civico, il Presidente del Consiglio regionale convoca il Consiglio per procedere alla designazione del difensore civico. La convocazione del Consiglio regionale è effettuata senza ritardo in ogni altro caso di vacanza dell' ufficio del difensore civico.

Art. 8

Diritti dei consiglieri regionali

1. I consiglieri regionali hanno, nei riguardi dell' ufficio del difensore civico, i diritti previsti dagli articoli 26 e 28 dello Statuto e regolati dall' art. 18 del Regolamento interno del Consiglio regionale.

Art. 9

Indennità di funzione

1. Al difensore civico spettano le indennità di funzione e di trasferta stabilite per i consiglieri regionali.

Art. 10

Sede e dotazione organica

1. Il difensore civico ha sede presso gli uffici del Consiglio regionale.

2. Con successivo regolamento sarà stabilita la dotazione organica della segreteria dell' ufficio del difensore civico.

3. Il difensore civico, al fine di ottenere notizie e informazioni utili all' espletamento delle pratiche per le quali è stato richiesto il suo intervento, ha diritto di ottenere copia dei provvedimenti della Regione, degli Enti e delle Aziende dipendenti. La relativa richiesta deve essere rivolta per iscritto al capo dell'ufficio, Ente o Azienda.

Art. 11

Spesa

1. La presente legge avrà efficacia a partire dal 1980 e la relativa spesa sarà finanziata con la legge di bilancio dello stesso esercizio.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria

Perugia, 22 agosto 1979

MARRI

[1]

Note sulla vigenza

[1] - Abrogazione da: Articolo 12 legge Regione Umbria 30 novembre 1995, n. 45.

Note della redazione

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