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23/06/1982 modifica mostra documento vigente dal 23/06/1982
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Documento vigente dal 21/12/1979

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1979 , n. 65
Organizzazione del servizio sanitario regionale.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 63 del 20/12/1979

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Titolo I

ASSOCIAZIONE DEI COMUNI

Art. 1

Ambiti territoriali.

1. Il territorio della regione è suddiviso negli ambiti territoriali di cui all' allegata tabella A), per adeguare e coordinare la gestione dei servizi sociali e sanitari di cui al titolo III del DPR 24 luglio 1977, n. 616 , da parte delle amministrazioni locali.

Art. 2

Gestione dei servizi sociali e sanitari.

1. In ciascuno degli ambiti territoriali di cui ai nn. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 e 12 dell' allegata tabella A) la gestione dei servizi sociali e sanitari di cui all' articolo precedente è esercitata dai Comuni interessati, tra loro associati.

2. Negli ambiti territoriali di cui ai nn. 1, 2 e 9 della stessa tabella, il cui territorio coincide con le corrispondenti zone omogenee individuate dalla legge regionale 6 settembre 1972, n. 23 , la gestione dei servizi medesimi è esercitata dalle rispettive Comunità  montane.

Art. 3

Associazioni dei Comuni.

1. L' associazione dei Comuni è disciplinata da uno statuto , adottato dai singoli Comuni, che prevede in particolare, nel rispetto della presente legge:
 
- la denominazione e la sede dell' associazione;
 
- gli scopi dell' associazione;
 
- i compiti ed il funzionamento degli organi dell'associazione;
 
- il raccordo tra i Comuni titolari delle funzioni e l' associazione;
 
- le forme per assicurare la partecipazione della popolazione all' attività  dell' associazione;
 
- i modi di finanziamento.

Art. 4

Organi dell' associazione.

1. Organi dell' associazione dei Comuni sono: l' assemblea, l' esecutivo ed il presidente.

2. Per il settore dei servizi sanitari è istituito presso ogni associazione un comitato di gestione con i compiti previsti dal successivo art. 20 , in deroga alle attribuzioni dell' esecutivo di cui al successivo art. 8 .

Art. 5

Assemblea dell' associazione.

1. L' assemblea dell' associazione è composta da consiglieri comunali, in rappresentanza dei Comuni associati, eletti dai rispettivi Consigli comunali secondo le seguenti proporzioni: 40 rappresentanti per le associazioni con popolazione fino a 50.000 abitanti, 50 per quelle con popolazione tra i 50.001 e i 100.000 abitanti e 60 per quelle con popolazione superiore.

2. La popolazione è calcolata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.

3. L' assemblea dell' associazione, che dura in carica cinque anni e si rinnova in seguito alle elezioni amministrative generali, viene insediata entro 60 giorni dalle stesse ed esercita le proprie funzioni allorchè siano stati eletti almeno due terzi dei membri che la compongono.

4. Il numero dei rappresentanti per ciascun Comune si ottiene dividendo il numero degli abitanti del comune per il coefficiente ottenuto dal rapporto tra la popolazione complessiva dell' associazione ed il numero dei rappresentanti spettanti all' associazione stessa ai sensi del primo comma , approssimando i maggiori resti all' unità  , progressivamente fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere.

5. Tutti i Consigli comunali hanno diritto di eleggere almeno un rappresentante.

6. Il numero dei membri da eleggere da parte di ciascun Consiglio comunale non può superare il numero complessivo dei membri del Consiglio stesso; l' eventuale eccedenza è ripartita tra gli altri Comuni dell' associazione secondo i criteri di cui al quarto comma del presente articolo.

7. I singoli Consigli comunali, previa ripartizione dei membri loro assegnati tra le liste presentate nelle precedenti elezioni comunali in proporzione ai voti ottenuti con il metodo di cui all' art. 72, comma quinto del DPR 16 maggio 1960, n. 570 , eleggono i propri rappresentanti tra gli eletti nelle rispettive liste secondo la suddivisione così ottenuta.

8. I componenti dell' assemblea durano in carica quanto i Consigli comunali che li hanno espressi e permangono nelle funzioni fino alla loro sostituzione.

[11]
Art. 6

Attribuzioni dell' assemblea.

1. L' assemblea elegge l' esecutivo, approva i bilanci di previsione, i conti consuntivi e le relative relazioni, i piani ed i programmi annuali e poliannuali, la pianta organica del personale, i regolamenti e le convenzioni.

2. Le deliberazioni concernenti i bilanci e i conti consuntivi sono adottate a maggioranza dei componenti il collegio.

Art. 7

Pareri obbligatori.

1. Devono essere preceduti dal parere dei singoli Consigli comunali gli atti riguardanti l' approvazione dei piani e dei programmi annuali e poliannuali, dei regolamenti, della pianta organica del personale, del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

2. I Comuni devono pronunziarsi entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta, trascorso il quale senza che il parere sia stato dato, esso si intende favorevole ad ogni effetto.

Art. 8

Esecutivo.

1. L' esecutivo, composto da membri dell' assemblea, è eletto dalla stessa secondo i criteri e con le modalità  previste nello statuto .

2. All' esecutivo spettano compiti di proposta sugli atti e le iniziative di competenza dell' assemblea, di esecuzione dei provvedimenti della stessa, nonchè ogni altra attribuzione che gli sia affidata dallo statuto .

[14]
Art. 9

Presidente.

1. Il presidente dell' associazione dei Comuni, eletto dall' assemblea tra i suoi membri a maggioranza assoluta dei componenti, rappresenta l' associazione dei Comuni, convoca e presiede l' assemblea e l' esecutivo ed esercita ogni altra attribuzione che gli sia affidata dallo statuto .

Art. 10

Comunità  montane.

1. Nei casi in cui la gestione dei servizi sociali viene assunta dalle Comunità  montane ai sensi del secondo comma del precedente art. 2 , le competenze dell'assemblea, dell' esecutivo e del presidente sono attribuite, rispettivamente, al Consiglio, alla Giunta e al Presidente della Comunità  montana.

2. Il Consiglio delle Comunità  montane nei casi di cui al comma precedente è composto applicando le stesse norme di cui all' art. 5 , garantendo comunque, per quanto concerne il numero dei rappresentanti dei singoli Comuni, la rappresentanza minima già  prevista dall' art. 8 della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23 e successive modificazioni. [16]

Titolo II

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE


Capo I

COMPITI E GESTIONE DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI

Art. 11

Finalità  del servizio sanitario regionale.

1. Il servizio sanitario regionale è costituito dall' insieme delle funzioni, delle strutture e dei servizi organizzati sul territorio della regione per la tutela unitaria e globale della salute di tutta la popolazione.

2. L' attuazione del servizio sanitario regionale compete alla Regione, alle Province ed ai Comuni secondo le disposizioni contenute nella presente legge e nella legge 23 dicembre 1978, n. 833 .

Art. 12

Piano sanitario regionale.

1. All' attuazione del servizio sanitario la regione provvede con la formazione del piano sanitario triennale.

2. Il piano, nel rispetto dei contenuti e degli indirizzi del piano sanitario nazionale e della programmazione economica, contiene in particolare:

a) le modalità  per il conseguimento degli obiettivi da realizzare nel triennio con riferimento a quelli previsti all' art. 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ;

b) la previsione dei fondi predisposti per l' attuazione del piano e gli indirizzi per la loro ripartizione;

c) gli indirizzi per realizzare nel territorio regionale l' equilibrata e coordinata organizzazione dei servizi;

d) le indicazioni per la formazione e l' aggiornamento professionale del personale;

e) le procedure e le modalità  per le verifiche periodiche sullo stato di attuazione del piano.

3. Il piano cura inoltre l' organizzazione collegiale del lavoro dei dipendenti del servizio sanitario regionale per obiettivi e per progetti.

4. Il piano individua le forme ed i modi di partecipazione delle associazioni di volontariato alla realizzazione degli obiettivi previsti.

5. Il progetto di piano, deliberato dalla Giunta regionale, è inviato alle USL e alle Province, dopo che il Consiglio regionale abbia espresso il proprio parere entro i trenta giorni successivi alla sua trasmissione. [18]

6. Entro i tre mesi successivi è acquisito per gli aspetti di rispettiva competenza il parere delle USL e delle province e quindi il piano è approvato con legge regionale. [19]

Art. 13

Consulta regionale per la sanità  .

1. Per l' attuazione del servizio sanitario regionale è istituita la consulta regionale per la sanità  .

2. La consulta:
 
- esercita compiti di consulenza e di proposta nei confronti del Consiglio regionale e della Giunta per gli atti di loro competenza;
 
- esprime parere sugli atti di programmazione regionale in materia socio - sanitaria.

3. La consulta è composta:
 
- dall' assessore alla sanità  che la presiede;
 
- da 15 rappresentanti del Consiglio regionale eletti con voto limitato ai due terzi;
 
- da tre rappresentanti per ogni provincia;
 
- da tre rappresentanti per ogni USL;
 
- da tre rappresentanti delle associazioni del volontariato dalle stesse designati e nominati dal Consiglio regionale.

4. Le modalità  di funzionamento della consulta e le funzioni di segreteria, assicurate da un funzionario della Giunta regionale, sono disciplinate da apposito regolamento interno.

[21]
Art. 14

Compiti delle unità  sanitarie locali.

1. Le USL costituiscono lo strumento con il quale i Comuni realizzano la gestione di tutti i servizi sanitari da parte delle comunità  interessate.

2. Le associazioni dei Comuni e le Comunità  montane di cui al precedente art. 2 esercitano le funzioni amministrative relative alla gestione dei servizi sanitari proprie dei Comuni o loro delegate, mediante le USL.

3. Tali funzioni concernono, in particolare, per quanto di competenza:

a) la formazione continua degli operatori socio - sanitari e l' aggiornamento professionale del personale del servizio sanitario nazionale nonchè l' educazione sanitaria della popolazione;

b) l' igiene ambientale;

c) la protezione sanitaria materno - infantile, l' assistenza pediatrica e la tutela del diritto alla procreazione cosciente e responsabile;

d) la prevenzione individuale e collettiva delle malattie fisiche e psichiche;

e) l' igiene e medicina scolastica negli istituti di istruzione pubblica e privata di ogni ordine e grado;

f) l' igiene e medicina del lavoro; nonchè la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;

g) la medicina dello sport e la tutela sanitaria delle attività  sportive;

h) l' assistenza medico - generica e infermieristica, domiciliare e ambulatoriale;

i) l' assistenza medico - specialistica e infermieristica, ambulatoriale e domiciliare, per le malattie fisiche e psichiche;

l) l' assistenza ospedaliera per le malattie fisiche e psichiche;

m) la riabilitazione;

n) l' assistenza farmaceutica e la vigilanza sulle farmacie;

o) l' igiene della produzione, lavorazione, distribuzione e commercio degli alimenti e delle bevande;

p) la profilassi e la polizia veterinaria, la ispezione e la vigilanza veterinaria sugli animali destinati all' alimentazione umana, sugli impianti di macellazione e di trasformazione, sugli alimenti di origine animale, sull' alimentazione zootecnica e sulle malattie trasmissibili dagli animali all' uomo, sulla riproduzione, allevamento e sanità  animale, sui farmaci di uso veterinario;

q) gli accertamenti, le certificazioni ed ogni altra prestazione medico - legale.

Art. 15

Attribuzioni delegate.

1. Le attribuzioni amministrative delegate alla regione, ai sensi dell' art. 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 sono delegate ai Comuni che le esercitano mediante le USL con le modalità  stabilite dalla presente legge.

2. Le funzioni di indirizzo e coordinamento per l' esercizio delle attribuzioni delegate sono esercitate dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

3. Gli elenchi dei provvedimenti adottati nell' esercizio delle funzioni delegate, vengono trasmessi trimestralmente alla Giunta regionale, che può richiedere copia degli atti.

4. In caso di inadempienza da parte degli organi dell' USL nell' esercizio delle funzioni delegate, la Giunta regionale, previa fissazione di un termine adeguato, nomina un commissario per il compimento degli atti.

Art. 16

Organi dell' USL.

1. Sono organi dell' USL;
 
- l' assemblea;
 
- il comitato di gestione ed il suo presidente.

[23]
Art. 17

Assemblea dell' USL.

1. Per gli ambiti territoriali di cui al primo comma del precedente art. 2 , l' assemblea dell' USL coincide con quella dell' associazione intercomunale.

2. Per gli ambiti di cui al secondo comma dello stesso art. 2 , l' assemblea dell' USL coincide con il Consiglio della Comunità  montana.

3. L' assemblea si riunisce ordinariamente almeno due volte l' anno e straordinariamente su richiesta di almeno un terzo dei membri del Collegio e su proposta del Comitato di gestione.

[26]
Art. 18

Attribuzioni dell' assemblea dell' USL.

1. L' assemblea esercita le attribuzioni previste dal precedente art. 6 , relativamente alle materie di competenza dell' USL, previa acquisizione del parere dei singoli Comuni nei casi di cui al precedente art. 7 .

2. L' assemblea inoltre provvede a:

- stabilire le modalità  per la copertura di eventuali risultanze negative di gestione non ripianabili, ai sensi dell' art. 51, sesto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ;

- approvare la relazione allegata al bilancio sui livelli assistenziali raggiunti e sulle esigenze che si sono manifestate nel corso dell' esercizio;

- suddividere il territorio delle USL in distretti sanitari di base, ai sensi del successivo art. 34 . [28]

3. Per l' espletamento di tali compiti l' assemblea può prevedere l' istituzione di commissioni composte di propri membri e di cittadini, con poteri di proposta e di parere sugli atti di sua competenza.

[27]
Art. 19

Comitato di gestione dell' USL.

1. Il comitato di gestione dell' USL è composto di 9 membri, o di 13 nel caso di USL che gestiscono presidi o servizi multizonali. esso è eletto dall' assemblea con voto limitato a due terzi.

2. Sono eleggibili nel comitato di gestione, purchè in numero non superiore alla metà  dei componenti, anche membri non facenti parte dell' assemblea.

3. In caso di cessazione dalla carica di un membro per qualsiasi causa, si procede alla sua sostituzione garantendo comunque il rispetto della proporzionalità  di cui al primo comma .

4. Per gli ambiti territoriali di cui al secondo comma del precedente art. 2 , il Comitato di gestione coincide con la Giunta della Comunità  montana.

[30]
Art. 20

Attribuzioni del comitato di gestione dell' USL.

1. Il comitato di gestione compie tutti gli atti di amministrazione dell' USL, salvo quelli di competenza dell' assemblea ai sensi del precedente art. 16 , predispone gli schemi dei provvedimenti da sottoporre all' approvazione dell' assemblea, sovraintende agli uffici, presidi e servizi dell' USL, vigilando sul loro funzionamento e riferendo annualmente all' assemblea.

Art. 21

Presidente del comitato di gestione. Nomina e attribuzioni.

1. Il comitato di gestione elegge nel proprio seno il presidente a maggioranza assoluta dei componenti il collegio, scegliendolo tra i consiglieri comunali.

2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell' USL, dà  esecuzione agli atti del comitato di gestione, ne convoca e presiede le riunioni.

3. Il comitato di gestione elegge inoltre con voto limitato due vice presidenti che sostituiscono a turno il presidente in caso di assenza o impedimento.

4. Allorchè sussistono specifiche ed improrogabili ragioni d' urgenza, il presidente adotta i provvedimenti di competenza del comitato di gestione e li sottopone a ratifica da parte del comitato medesimo nella prima riunione che deve essere convocata al più presto e comunque non oltre 7 giorni.

5. Per gli ambiti territoriali di cui al secondo comma del precedente art. 2 il presidente dell' USL è il presidente della Comunità  montana.

[33]
Art. 22

Indennità  di funzione.

1. Il presidente ed i membri del comitato di gestione dell' USL hanno diritto di percepire un' indennità  , il cui ammontare è stabilito dall' assemblea, in misura non superiore a quella spettante rispettivamente al sindaco e agli assessori dei comuni con popolazione pari a quella dell' USL.

2. Tale indennità  non è cumulabile con quella percepita dal Comune in qualità  di sindaco o assessore.

3. L' indennità  per il presidente ed i membri della Giunta delle Comunità  montane che gestiscono USL è determinata con le stesse modalità  di cui ai precedenti commi, qualora le vigenti disposizioni prevedano indennità  di misura inferiore.

Art. 23

Poteri del sindaco.

1. Il sindaco, nell' esercizio delle funzioni che gli competono quale autorità  sanitaria locale si avvale dei servizi dell' USL, facendone preventivamente richiesta al presidente del comitato di gestione.

2. Qualora sussistono ragioni di urgenza il sindaco si avvale dei servizi di cui sopra rivolgendosi direttamente ai responsabili dei servizi medesimi, informandone contemporaneamente il presidente del comitato di gestione.

Art. 24

Controlli sugli atti delle USL.

1. Il Consiglio regionale nomina, con le modalità  previste dalla legislazione vigente, un esperto in materia sanitaria che integri il comitato regionale di controllo per l' esercizio del controllo sugli atti delle USL.

2. Il comitato regionale così integrato esercita il controllo sugli atti delle USL nelle forme previste dagli artt. 59 e seguenti della legge 10 febbraio 1953, n. 62 .


Capo II

PARTECIPAZIONE.

Art. 25

Finalità  e livelli.

1. Mediante la partecipazione i cittadini, le formazioni sociali esistenti sul territorio, gli operatori sanitari contribuiscono a migliorare l' organizzazione dei servizi e a dare impulso all' attività  programmata; inoltre controllano l' efficacia e la rispondenza dell' attività  medesima rispetto alle finalità  perseguite dal servizio sanitario regionale.

2. La partecipazione si espleta nei confronti dell' attività  dei distretti di base e nei confronti del complesso delle attività  delle USL.

Art. 26

Comitato partecipativo di distretto.

1. Per i fini di cui all' articolo precedente, l' assemblea dell' USL nomina un comitato partecipativo per ciascun distretto, anche con poteri di proposta nei confronti degli organi dell' USL stessa.

2. Nel caso di coincidenza dell' ambito territoriale del distretto con quello di un singolo Comune o con una porzione del territorio comunale, la nomina avviene su designazione del Consiglio comunale o, ove esista, del Consiglio di circoscrizione. [36]

3. Qualora il distretto corrisponda al territorio di più comuni, il comitato è nominato su designazione dei comuni che ne fanno parte.

4. Le designazioni dei rappresentanti di cui al secondo e terzo comma dovranno garantire la rappresentanza delle istanze sociali e degli operatori secondo modalità  fissate in apposito regolamento. [38]

5. Sulle proposte e sulle iniziative del comitato di distretto, i competenti organi dell' USL devono pronunciarsi non oltre sessanta giorni.

6. Le modalità  relative al funzionamento del comitato di distretto sono disciplinate nello statuto dell' associazione.

Art. 27

Partecipazione diretta della popolazione.

1. Al fine di rendere possibile la partecipazione diretta della popolazione, è riconosciuto ai cittadini residenti nel distretto, in numero non inferiore ad un decimo della popolazione del distretto medesimo, di presentare agli organi di gestione dell' USL e al comitato partecipativo di distretto concrete proposte tese al miglioramento dei servizi stessi.

2. Sulle proposte di cui al primo comma i competenti organi dell' USL debbono pronunciarsi entro lo stesso termine di cui all' articolo precedente.

Art. 28

Pubblicità  degli atti delle USL.

1. Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini e degli utenti interessati all' attuazione del servizio sanitario, le associazioni dei comuni disciplinano la pubblicazione degli atti delle USL garantendo:

1) il deposito degli atti e delle proposte di deliberazione presso gli uffici di direzione delle USL;

2) la pubblicità dell' estratto degli atti di maggiore rilevanza negli organi quotidiani di informazione;

3) la pubblicazione di tutti i provvedimenti adottati dagli organi delle USL in appositi spazi nella sede della stessa USL, dei comuni associati e dei distretti di base;

4) il diritto per ogni cittadino di ottenere il rilascio di copia di ogni atto dell' USL nel rispetto della vigente normativa in materia fiscale.

Art. 29

Partecipazione delle forze sociali alla gestione sociale dell' USL - Consulta.

1. Al fine di promuovere la partecipazione delle forze sociali alla gestione sociale dell' USL, è istituita presso ogni USL una consulta i cui membri sono designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, dalle formazioni sociali esistenti nel territorio e dai rappresentanti degli originari interessi dei disciolti Enti ospedalieri.

2. Le modalità  relative alla composizione e al funzionamento della consulta sono disciplinate dallo statuto .

Art. 30

Conferenza di organizzazione.

1. Al fine di realizzare la partecipazione degli operatori della sanità  , il comitato gestione promuove, almeno una volta l' anno, la conferenza per l' organizzazione dei servizi, dettando regole per il suo svolgimento.


Capo III

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE USL E LORO ARTICOLAZIONE NEI DISTRETTI DI BASE.

Art. 31

Profili organizzativi di carattere generale.

1. Nel predisporre le misure per l' organizzazione e il funzionamento dei servizi dell' USL, il Comitato di gestione deve ispirarsi ai principi dell' autonomia tecnico - funzionale dei servizi, della chiarezza nella individuazione delle responsabilità, e del lavoro di gruppo:

2. A tale scopo dovrà , in modo particolare:

1) predisporre a ciascun servizio un responsabile in possesso di corrispondente livello e qualifica funzionale;

2) garantire la integrazione ed il coordinamento delle attività del personale addetto a servizi diversi attraverso metodi basati sul lavoro di gruppo, nel rispetto, in ogni caso, delle competenze assegnate al personale;

3) realizzare la flessibilità delle strutture in modo da poterle costantemente adattare al mutare delle esigenze dei servizi, anche attraverso l' istituto della mobilità del personale.

Art. 32

Aree funzionali di intervento dell' USL.

1. L' USL è il complesso dei servizi, presidi e uffici operanti nel territorio per il soddisfacimento omogeneo e generalizzato dei bisogni sanitari della popolazione.

2. L' USL articola i propri presidi e uffici nelle seguenti aree funzionali di intervento:
 
- area dell' assistenza sanitaria di base;
 
- area integrativa dell' assistenza sanitaria di base;
 
-  area delle funzioni centrali[40]     .

Art. 33

Area dell' assistenza sanitaria di base. Distretti sanitari.

1. L' erogazione di servizi di prima istanza e di pronto intervento avviene nell' ambito dei distretti sanitari di base.

2. Fanno capo ai distretti tutte quelle attività  che interessano i cittadini in modo più comune e frequente.

3. Tali attività  riguardano, in particolare:
 
- il controllo ed il miglioramento dell' ambiente di vita e di lavoro;
 
- la tutela sanitaria delle attività  fisico - ricreative;
 
- la tutela degli alimenti, le vaccinazioni e le altre forme di profilassi e di disinfezione, nonchè le altre misure di lotta contro le malattie trasmissibili;
 
- gli interventi di prevenzione individuale e collettiva, compresi quelli di igiene mentale;
 
- le attività  diagnostiche e terapeutiche correnti, domiciliari e ambulatoriali in forma di degenza non ospedalieri, compresa la guardia medica;
 
- la distribuzione dei farmaci;
 
- l' informazione, la promozione sociale e l' educazione dei cittadini;
 
- la vigilanza, la profilassi e l' assistenza veterinaria    .

4. Nei distretti devono essere garantiti i collegamenti funzionali e le integrazioni con i servizi socio - assistenziali. [43]

Art. 34

Criteri per l' articolazione, l' organizzazione e la metodologia operativa nei distretti.

1. L' assemblea, su proposta dei singoli Consigli comunali, provvede a suddividere il territorio dell' USL in distretti sanitari di base in modo che essi, di norma, comprendano gruppi di popolazione tra i quattromila e i diecimila abitanti, tenendo conto delle caratteristiche demografiche, geomorfologiche e sociali del territorio, e in modo da assicurare in via normale la corrispondenza tra il territorio del distretto e quello del Comune o quello della Circoscrizione territoriale di cui alla legge 8 aprile 1976, n. 278 .

Art. 35

Area integrativa dei servizi di distretto.

1. I servizi integrativi nell' assistenza sanitaria di base anche se prestati da presidi multizonali, hanno lo scopo di fornire alle attività  distrettuali i necessari supporti tecnici, di attività  specialistiche e di consulenza di laboratorio, di radiologia e di degenza ospedaliera.

2. A tale scopo vengono istituiti dipartimenti secondo criteri di omogeneità  delle funzioni da svolgere, sia a livello territoriale che ospedaliero, anche in base a quanto stabilito dal piano sanitario regionale.

Art. 36

Collegamento tra le aree funzionali.

1. Il Comitato di gestione, tenendo conto delle indicazioni contenute nel piano sanitario regionale, emana  disposizioni per il collegamento delle aree funzionali[45]     di base ed integrativa con l' area delle funzioni centrali anche mediante l' individuazione nei distretti e nei dipartimenti di figure di coordinatori, nel rispetto delle norme dell' ordinamento del personale e di quelle dell' accordo nazionale unico di lavoro di cui all' art. 47, ottavo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 .

Art. 37

Servizi e presidi integrativi multizonali. Rinvio - Collegamento funzionale.

1. I presidi e servizi multizonali sono individuati nel piano sanitario regionale, che individua altresì le unità  sanitarie locali interessate ai medesimi.

2. La gestione delle strutture multizonali compete alle USL in cui le stesse sono ubicate. [47]

3. Al fine di assicurare il collegamento funzionale dei presidi e servizi multizonali con quelli delle USL interessate, il comitato di gestione territorialmente competente si avvale di un comitato di coordinamento composto da un rappresentante per ciascuna delle USL interessate.

4. Tale comitato deve essere sentito per tutte le questioni riguardanti la programmazione dei servizi, allo scopo precipuo di garantire uguali occasioni di fruizione dei servizi e l' accesso ai servizi stessi da parte delle popolazioni interessate; può inoltre essere sentito ogni volta che il comitato di gestione lo ritenga opportuno.

5. Le modalità  di funzionamento del comitato sono stabilite da apposito regolamento interno.

Art. 38

Area delle funzioni centrali e ufficio di direzione.

1. Entro l' area delle funzioni centrali si svolgono principalmente le attività  di programmazione e di organizzazione, nonchè di supporto tecnico agli organi di amministrazione delle USL.

2.  A questo scopo vengono costituiti servizi di settore per lo svolgimento delle seguenti funzioni:[51]    

a) per la responsabilità  sanitaria:
 
- formazione del personale ed educazione sanitaria della popolazione;
 
- igiene e prevenzione ambientale e del lavoro;
 
- assistenza sanitaria e farmaceutica;
 
-  sanità  animale ed igiene e vigilanza degli allevamenti[53]     ;
 
- medicina legale;

b) per la responsabilità  amministrativa:
 
- amministrazione economico - finanziaria;
 
- amministrazione dell' economato e del provveditorato;
 
- gestione dei servizi tecnologici;
 
- gestione delle convenzioni.

3. L' accorpamento in settori delle funzioni di cui al comma precedente viene determinato in apposito regolamento, tenendo conto della complessità  delle funzioni da svolgere, nonchè di quanto stabilito nel piano sanitario regionale. [56]

4. In ogni caso i settori devono essere almeno 2 per la responsabilità  sanitaria ed almeno 2 per la responsabilità  amministrativa. [58]

5. A ciascun settore è preposto un responsabile, in possesso dei requisiti specifici di professionalità  richiesti dalle norme legislative e contrattuali.

6.  I responsabili dei servizi di settore[60]     compongono l' ufficio di direzione delle USL, che è preposto collegialmente all' organizzazione, al coordinamento ed al funzionamento di tutti i servizi, alla gestione del piano e del sistema informativo, alle rilevazioni epidemiologiche nonchè alla direzione del personale.

7. Il personale dei ruoli sanitario e tecnico che abbia incarichi di responsabilità  in qualità  di dirigente o di direttore sanitario, primario ospedaliero, direttore, o che rivesta altra funzione riservata alle qualifiche apicali nei rispettivi ruoli, è chiamato, quando non sia membro dell' ufficio di direzione, ad intervenire ai lavori dello stesso per le questioni concernenti il presidio o ufficio cui è preposto.

8. Il coordinamento dell' ufficio di direzione è assicurato da coordinatori individuati dal comitato di gestione nei modi previsti dalle norme delegate di cui all' art. 47, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 . [62]

9. Le modalità  relative al funzionamento dell' ufficio di direzione sono stabilite nel regolamento di cui al terzo comma del presente articolo. [64]

[50]
Art. 39

Consiglio tecnico degli operatori.

1. In ciascuna USL è istituito il consiglio tecnico degli operatori.

2. Il consiglio tecnico degli operatori, organismo di consultazione tecnica del comitato di gestione dell' USL, esprime parere su ogni questioni che gli venga sottoposta dal comitato medesimo e formula altresì proposte per la elaborazione dei piani, dei programmi di intervento e dei progetti - obiettivo sulle materie di competenza delle USL.

Titolo III

GESTIONE COORDINATA DEI SERVIZI SOCIALI

Art. 40

Esercizio delle attribuzioni.

1. In attesa della legge di riforma dell' assistenza, le attribuzioni amministrative in materia di beneficenza pubblica, proprie dei Comuni ai sensi degli artt. 22 e 23 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 , sono esercitate dalle associazioni dei Comuni o dalle Comunità  montane, di cui al precedente articolo 2 , mediante gli stessi organi di gestione dell' USL, osservando le disposizioni contenute nella presente legge al fine di garantire il coordinamento e la integrazione con i servizi sanitari.

2. A tale scopo lo statuto stabilisce le competenze dell'assemblea, del comitato di gestione ed adegua l' organizzazione dei servizi, dei presidi, dei settori, nonchè la composizione della direzione prevedendo il coordinamento dei settori relativi ai servizi sociali.

Art. 41

Piano dei servizi socio - assistenziali

1.  Congiuntamente[72]     al piano dei servizi sanitari e con le stesse procedure di cui al precedente art. 12 , la Regione formula il piano triennale dei servizi socio - assistenziali con la particolare finalità  di realizzare la integrazione dei servizi sanitari con quelli socio - assistenziali.

Art. 42

Gestione dei fondi

1. La gestione dei fondi per l' esercizio delle attribuzioni di cui all' articolo precedente è tenuta distinta da quella relativa al fondo sanitario regionale.

2. I Comuni prevedono in bilancio gli stanziamenti per il finanziamento delle attività  di cui al presente titolo, da trasferirsi alle rispettive associazioni e Comunità  montane e provvedono inoltre di assegnare il personale ed i beni occorrenti.

Titolo IV

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 43

Modifica degli ambienti territoriali

1. Con legge regionale, su richiesta motivata anche di un singolo Comune, gli ambienti territoriali di cui all' art. 1 , possono essere modificati sentiti gli Enti locali interessati, qualora ciò si renda opportuno per una migliore ripartizione del territorio regionale in relazione alle esigenze dei servizi.

Art. 44

Composizione degli organi dell' USL nella fase transitoria

1. I Comuni degli ambiti territoriali di cui al primo comma dell' art. 2 , devono provvedere all' approvazione dello statuto e all' elezione dei loro rappresentanti ai fini della costituzione degli organi di gestione delle USL ai sensi dei precedenti articoli 17, 19 e 21, entro il termine perentorio di nove mesi dall' entrata in vigore della presente legge.

2. Fino alla completa costituzione degli organi di gestione delle USL, i componenti delle assemblee, degli organi esecutivi ed i presidenti dei Consorzi socio - sanitari istituiti nei predetti ambiti territoriali, ai sensi della legge regionale 14 novembre 1974, n. 57 , esercitano rispettivamente, le attribuzioni di membri delle assemblee, membri dei comitati di gestione e presidenti delle USL, anche in deroga a quanto stabilito nei precedenti artt. 17, 19 e 21 circa la composizione numerica, la proporzionalità  , la rappresentanza territoriale, la modalità  di nomina ed i requisiti per l' elezione nelle assemblee.

3. In caso di mancata costituzione degli organi dei Consorzi socio - sanitari, il Presidente della Giunta regionale, su deliberazione conforme della Giunta stessa e previo parere della competente commissione consiliare, nomina un commissario per l' adozione degli atti relativi alla provvisoria gestione dell' USL, limitatamente alle funzioni degli organi non ancora costituiti.

Art. 45

Costituzione dell' USL

1. Entro il 31 dicembre 1979 o altrimenti non oltre sette giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, adotta contestualmente ai sensi dell' art. 61 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , i seguenti provvedimenti: - costituzione dell' associazione dei Comuni nei casi previsti al primo comma dell' art. 2 ;
 
- costituzione delle USL, indicando la sede provvisoria e le norme di riferimento per il primo funzionamento nei casi di cui al primo comma del precedente art. 2 ;
 
- individuazione dei membri degli organi dell' USL durante la fase transitoria di cui al secondo comma dell' art. 44 ;
 
- fissazione della data della prima riunione dell'assemblea delle USL;
 
- dichiarazione dell' estinzione degli Enti le cui funzioni siano integralmente trasferite alle USL;
 
- nomina del commissario liquidatore di cui al penultimo comma del successivo art. 46 .

[74]
Art. 46

Trasferimento dei beni ai Comuni

1. I beni mobili ed immobili, nonchè le attrezzature degli Enti ed Istituti di cui all' art. 66, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , sono trasferiti al patrimonio del Comune in cui sono collocati con vincolo di destinazione alla USL territorialmente competente.

2. A tale scopo gli Enti e gli Istituti di cui al comma precedente, d' intesa con i Comuni destinatari, in conformità  delle norme per ciascuno vigenti, effettuano d' intesa con i Comuni destinatari una ricognizione straordinaria del proprio patrimonio e dei rapporti giuridici pendenti ivi compresa una verifica straordinaria di cassa.

3. Le Province e gli altri Enti titolari di ulteriori funzioni oltre quelle disciplinate dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 , effettuano le ricognizioni con le stesse modalità  di cui al comma precedente limitatamente ai beni destinati totalmente o prevalentemente ai servizi igienico - sanitari ed ai rapporti giuridici relativi.

4. I Comuni effettuano parimenti le operazioni di ricognizione di cui al comma precedente ai soli fini della attuazione dei vincolo di destinazione dei beni e dei rapporti giuridici alle USL.

5. I Consorzi socio - sanitari di cui alla legge regionale 14 novembre 1974, n. 57 , effettuano le stesse operazioni di cui al precedente terzo comma oltre che per i beni e i rapporti giuridici relativi alle funzioni igienico - sanitarie, anche, separatamente, per quelli relativi alle funzioni in materia di beneficenza pubblica per i fini di cui al titolo terzo della presente legge.

6. Le operazioni di verifica di cui ai commi precedenti devono essere concluse entro il termine di cui al primo comma dell' art. 45 e le relative risultanze devono essere trasmesse entro lo stesso termine alla Giunta regionale per l' emanazione del provvedimento ivi previsto.

7. Decorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, la Giunta regionale nomina un Commissario per le operazioni di liquidazione che devono comunque essere completate entro il termine di sessanta giorni dalla nomina.

[75]
Art. 47

Comitato consultivo provvisorio.

1. Al fine di evitare soluzioni di continuità  nella gestione dei presidi ospedalieri, è costituito presso il comitato di gestione di ciascuna USL un organismo consultivo nominato dal comitato di gestione stesso e composto da amministratori dei disciolti Enti ospedalieri, in numero non superiore a nove con voto limitato ai due terzi.

2. La durata in carica di tale comitato è stabilita dal comitato di gestione e non può comunque essere superiore a mesi tre dalla data del provvedimento di costruzione dell' USL. Ai membri di tale comitato spetta l' indennità  nella misura già  prevista per i membri dei Consigli di amministrazione degli Enti ospedalieri.

[76]
Art. 48

Organi dell' associazione dei Comuni nella fase transitoria.

1. Fino a quando i Comuni degli ambiti territoriali di cui al primo comma dell' art. 2 non abbiano affidato all' associazione corrispondente altri compiti oltre quelli previsti nei titoli secondo e terzo della presente legge, non si procede alla costituzione dell' esecutivo ed il presidente del comitato di gestione dell' USL assume anche le funzioni di presidente dell'associazione.

[77]
Art. 49

Abrogazione della legge regionale 14 novembre 1974, n. 57

1. La legge regionale 14 novembre 1974, n. 57 , è abrogata.

2. I Consorzi di cui alla citata legge esercitano le loro funzioni secondo i relativi statuti fino al provvedimento di costituzione delle USL di cui all' art. 45 .

Art. 50

Contabilità  dell' USL

1. Le norme per l' amministrazione del patrimonio e per la contabilità  delle USL sono contenute in separata legge regionale da emanare ai sensi dell' art. 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 .

Art. 51

Dichiarazione d' urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e 65 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria

Perugia, 19 dicembre 1979

MARRI


ALLEGATI:
ALLEGATO 1:

Allegato A) AMBITI TERRITORIALI - N. 1 - Comprende il territorio dei comuni di: Citerna, Città di Castello, Lisciano Niccone, Monte S. Maria Tiberina, Montone, Pietralunga, S. Giustino ed Umbertide. N. 2 - Comprende il territorio dei comuni di: Costacciaro, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Gubbio, Scheggia e Pascelupo, Sigillo e Valfabbrica. N. 3 - Comprende il territorio dei comuni di: Corciano, Deruta, Perugia e Torgiano. N. 4 - Comprende il territorio dei comuni di: Assisi, Bastia Umbra, Bettona e Cannara. N. 5 - Comprende il territorio dei comuni di: Bevagna, Foligno, Gualdo Cattaneo, Montefalco, Nocera Umbra, Spello, Trevi e Valtopina. N. 6 - Comprende il territorio dei comuni di: Castiglione del Lago, Città della Pieve, Magione, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Piegaro e Tuoro sul Trasimeno. N. 7 - Comprende il territorio dei comuni di: Collazzone, Fratta Todina, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, S. Venanzo e Todi. N. 8 - Comprende il territorio dei comuni di: Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Giano dell' Umbria e Spoleto. N. 9 - Comprende il territorio dei comuni di: Cascia, Cerreto di Spoleto, Monteleone di Spoleto, Norcia, Poggiodomo, Preci, Sellano, S. Anatolia di Narco, Scheggino Vallo di Nera. N. 10 - Comprende il territorio dei comuni di: Allerona, Baschi, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Fabro, Ficulle, Montecchio, Montegabbione, Monteleone di Orvieto, Orvieto, Parrano e Porano. N. 11 - Comprende il territorio dei comuni di: Alviano, Amelia, Attigliano, Avigliano Umbro, Calvi dell'Umbria, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Narni, Otricoli e Penna in Teverina. N. 12 - Comprende il territorio dei comuni di: Acquasparta, Arrone, Ferentillo, Montefranco, Polino, Sangemini, Stroncone e Terni.
[1]

Note sulla vigenza

[1] - Abrogazione da: Articolo 410 Comma 1 Lettera o legge Regione Umbria 9 aprile 2015, n. 11.

[11] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 14 gennaio 1985, n. 1.

[12] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 14 gennaio 1985, n. 1. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 14 aprile 1986, n. 16.

[13] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 14 aprile 1986, n. 16.

[14] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 6 Comma 1 legge Regione Umbria 14 gennaio 1985, n. 1.

[15] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 6 Comma 1 legge Regione Umbria 14 gennaio 1985, n. 1.

[16] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 7 Comma 1 legge Regione Umbria 14 gennaio 1985, n. 1.

[17] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 7 Comma 1 legge Regione Umbria 14 gennaio 1985, n. 1.

[18] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 61 Comma 1 legge Regione Umbria 21 marzo 1985, n. 11. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 61 Comma 1 legge Regione Umbria 21 marzo 1985, n. 11.

[19] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 61 Comma 1 legge Regione Umbria 21 marzo 1985, n. 11.

[20] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 61 Comma 1 legge Regione Umbria 21 marzo 1985, n. 11.

[21] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 35 Comma 1 legge Regione Umbria 27 marzo 1990, n. 9.

[22] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 35 Comma 1 legge Regione Umbria 27 marzo 1990, n. 9. - Abrogazione da: Articolo 1 legge Regione Umbria 30 giugno 1999, n. 19.

[23] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 19 ottobre 1982, n. 47.

[24] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 19 ottobre 1982, n. 47. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 14 aprile 1986, n. 16.

[25] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 14 aprile 1986, n. 16.

[26] - Abrogazione da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 14 aprile 1986, n. 16.

[27] - Abrogazione da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 14 aprile 1986, n. 16.

[28] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 61 Comma 2 legge Regione Umbria 21 marzo 1985, n. 11.

[29] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 61 Comma 2 legge Regione Umbria 21 marzo 1985, n. 11.

[30] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 14 aprile 1986, n. 16.

[31] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 14 aprile 1986, n. 16.

[32] - Integrazione da: Articolo 61 Comma 3 legge Regione Umbria 21 marzo 1985, n. 11.

[33] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 14 aprile 1986, n. 16.

[34] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 14 aprile 1986, n. 16.

[35] - Integrazione da: Articolo 8 Comma 1 legge Regione Umbria 14 gennaio 1985, n. 1.

[36] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 61 Comma 5 legge Regione Umbria 21 marzo 1985, n. 11.

[37] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 61 Comma 5 legge Regione Umbria 21 marzo 1985, n. 11.

[38] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 61 Comma 6 legge Regione Umbria 21 marzo 1985, n. 11.

[39] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 61 Comma 6 legge Regione Umbria 21 marzo 1985, n. 11.

[40] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 61 Comma 7 legge Regione Umbria 21 marzo 1985, n. 11.

[41] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 61 Comma 7 legge Regione Umbria 21 marzo 1985, n. 11.

[42] - Integrazione da: Articolo 61 Comma 8 legge Regione Umbria 21 marzo 1985, n. 11.

[43] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 61 Comma 9 legge Regione Umbria 21 marzo 1985, n. 11.

[44] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 61 Comma 9 legge Regione Umbria 21 marzo 1985, n. 11.

[45] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 61 Comma 10 legge Regione Umbria 21 marzo 1985, n. 11.

[46] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 61 Comma 10 legge Regione Umbria 21 marzo 1985, n. 11.

[47] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 61 Comma 11 legge Regione Umbria 21 marzo 1985, n. 11.

[48] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 61 Comma 11 legge Regione Umbria 21 marzo 1985, n. 11.

[49] - Integrazione da: Articolo 61 Comma 12 legge Regione Umbria 21 marzo 1985, n. 11.

[50] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 35 Comma 3 legge Regione Umbria 27 marzo 1990, n. 9.

[51] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 61 Comma 13 legge Regione Umbria 21 marzo 1985, n. 11.

[52] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 61 Comma 13 legge Regione Umbria 21 marzo 1985, n. 11.

[53] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 61 Comma 14 legge Regione Umbria 21 marzo 1985, n. 11.

[54] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 61 Comma 14 legge Regione Umbria 21 marzo 1985, n. 11.

[55] - Integrazione da: Articolo 38 Comma 1 legge Regione Umbria 31 maggio 1982, n. 29.

[56] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 61 Comma 15 legge Regione Umbria 21 marzo 1985, n. 11.

[57] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 61 Comma 15 legge Regione Umbria 21 marzo 1985, n. 11.

[58] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 38 Comma 1 legge Regione Umbria 31 maggio 1982, n. 29.

[59] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 38 Comma 1 legge Regione Umbria 31 maggio 1982, n. 29.

[60] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 61 Comma 16 legge Regione Umbria 21 marzo 1985, n. 11.

[61] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 61 Comma 16 legge Regione Umbria 21 marzo 1985, n. 11.

[62] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 38 Comma 1 legge Regione Umbria 31 maggio 1982, n. 29.

[63] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 38 Comma 1 legge Regione Umbria 31 maggio 1982, n. 29.

[64] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 61 Comma 17 legge Regione Umbria 21 marzo 1985, n. 11.

[65] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 61 Comma 17 legge Regione Umbria 21 marzo 1985, n. 11.

[66] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 35 Comma 3 legge Regione Umbria 27 marzo 1990, n. 9.

[67] - Integrazione da: Articolo 35 Comma 4 legge Regione Umbria 27 marzo 1990, n. 9.

[68] - Integrazione da: Articolo 35 Comma 4 legge Regione Umbria 27 marzo 1990, n. 9.

[69] - Integrazione da: Articolo 35 Comma 4 legge Regione Umbria 27 marzo 1990, n. 9.

[70] - Integrazione da: Articolo 35 Comma 4 legge Regione Umbria 27 marzo 1990, n. 9.

[71] - Integrazione da: Articolo 35 Comma 4 legge Regione Umbria 27 marzo 1990, n. 9.

[72] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 35 Comma 5 legge Regione Umbria 27 marzo 1990, n. 9.

[73] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 35 Comma 5 legge Regione Umbria 27 marzo 1990, n. 9.

[74] - Abrogazione da: Articolo 35 Comma 6 legge Regione Umbria 27 marzo 1990, n. 9.

[75] - Abrogazione da: Articolo 35 Comma 6 legge Regione Umbria 27 marzo 1990, n. 9.

[76] - Abrogazione da: Articolo 35 Comma 6 legge Regione Umbria 27 marzo 1990, n. 9.

[77] - Abrogazione da: Articolo 35 Comma 6 legge Regione Umbria 27 marzo 1990, n. 9.