ARTICOLO 1
1.
In considerazione di quanto disposto dagli artt. 52 e 54, lett. f), del
DPR 24 luglio 1977, n. 616
ed in attuazione di quanto prescritto al punto 4 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 1978
ed al punto 1 del decreto del Presidente della Giunta regionale 4 dicembre 1978, n. 841, la Giunta regionale predispone il piano regionale di razionalizzazione della rete distributiva di carburanti in collaborazione con l' ANCI e con le categorie interessate.
2.
A tal fine la Giunta regionale è autorizzata ad avvalersi di società e/ o Enti specializzati nel settore.
3.
Il piano è approvato dal Consiglio regionale.
ARTICOLO 2
1.
Per l' attuazione della presente legge è autorizzata, per l' anno 1979, la spesa di lire 50.000.000, sia in termini di competenza che di cassa, con imputazione al cap. 5710, di nuova istituzione, denominato: " Spese per la formazione del piano regionale di razionalizzazione della rete distributiva di carburanti".
2.
All' onere suddetto si fa fronte con la disponibilità del fondo globale iscritto al cap. 6120 (Elenco n. 2 allegato al bilancio 1979, n. d' ordine 5).
3.
Al bilancio preventivo regionale dell' esercizio 1979 sono, di conseguenza, apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA
In aumento
Cap. 5710 (Tit. I - Sez. 10 - Rubr. 49 - Cat. 4 - Tipo 1.1 - Sett. 22) competenza L. 50.000.000, cassa L. 50.000.000
In diminuzione
Cap. 6120 competenza L. 50.000.000, cassa L. 30.000.000
Cap. 6140 competenza L. 0, cassa L. 20.000.000
TOTALE competenza L. 50.000.000, cassa L. 50.000.000