Date di vigenza

10/04/1980 entrata in vigore mostra documento vigente dal 10/04/1980
29/06/1984 modifica mostra documento vigente dal 29/06/1984
13/12/2001 abrogazione mostra documento vigente dal 13/12/2001

Documento vigente dal 10/04/1980

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 18 Marzo 1980, n. 19
Delega alle Comunità montane dell' Umbria, e ai Comuni non appartenenti ad alcuna Comunità montana, delle funzioni amministrative in materia di boschi, terreni montani e movimenti di terra su terreni soggetti a vincolo idrogeologico.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 18 del 26/03/1980

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge

ARTICOLO 1

1. Le funzioni amministrative in materia di vincoli per scopi idrogeologici dei boschi e dei terreni montani trasferite alla Regione col DPR 15 gennaio 1972, n. 11 e col DPR 24 luglio 1977, n. 616 , a norma degli articoli 118, comma terzo, della Costituzione e 71 dello Statuto regionale , sono delegate alle Comunità montane con le modalità previste dalla presente legge.

ARTICOLO 2

1. La delega riguarda le funzioni amministrative previste dagli articoli 2 e seguenti del RD 30 dicembre 1923, n. 3267 concernenti:
 
- le autorizzazioni per la trasformazione dei boschi in altre qualità di coltura e per la trasformazione dei terreni saldi in altri soggetti a periodica lavorazione;
 
- le determinazioni nell' ambito delle prescrizioni di massima e di polizia forestale delle modalità del governo e dell' utilizzazione dei boschi e del pascolo nei boschi e terreni pascolativi, della soppressione e utilizzazione dei cespugli aventi funzioni protettive nonchè quella dei lavori di dissodamento dei terreni saldi e della lavorazione del suolo nei terreni a coltura agraria, se ritenute necessarie;
 
-  la determinazione, la esclusione e la esenzione dei terreni nei confronti del vincolo idrogeologico, fermo restando il disposto di cui al quarto comma dell' art. 69 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 ; concernenti:[4] 
 
- le autorizzazioni per il pascolo nei boschi e nei terreni sottoposti a vincolo;
 
- la determinazione dei terreni da sottoporre a vincoli per altri scopi diversi da quello idrogeologico.

ARTICOLO 3

1. Sono delegate altresì alle Comunità montane dell'Umbria le seguenti funzioni amministrative concernenti:
 
- il rilascio della licenza per la produzione a scopo di vendita e per la vendita di materiale forestale di propagazione di cui all' art. 2 della legge 22 maggio 1973, n. 269 , quando la ditta svolge un' attività di interesse locale;
 
- la tutela tecnica ed economica dei boschi, la tutela tecnica ed economica dei beni silvo - pastorali dei Comuni e degli Enti pubblici, di cui all' art. 1 DLv 12 marzo 1948, n. 804.

ARTICOLO 4

1. Sono delegate inoltre, alle Comunità montane, nell'ambito delle loro competenze territoriali, le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni ai soli fini idrogeologici, per movimenti di terra su terreni soggetti a vincolo idrogeologico.

ARTICOLO 5

1. Le funzioni amministrative previste dai precedenti articoli 2 e 3 sono delegate alle Comunità montane nel cui ambito territoriale ricadono i singoli patrimoni interessati dal vincolo o dalla autorizzazione.

2. Le licenze per l' espletamento dell' attività vivaistica forestale sono rilasciate dalla Comunità montana nel cui territorio si intende esercitare l' attività stessa.

3. Per la individuazione della Comunità montana competente si applicano i criteri previsti dal successivo art. 6 .

ARTICOLO 6

1. Nel caso in cui il patrimonio interessato ricade sul territorio di più Comunità montane, la funzione amministrativa è esercitata dalla Comunità montana sul cui territorio insiste la parte prevalente del patrimonio stesso.

2. Qualora il patrimonio interessato non ricada in tutto o in parte nel territorio di alcuna Comunità montana, le funzioni amministrative sono esercitate da quella Comunità montana cui appartiene il Comune nel cui territorio in tutto o nella maggior parte ricade lo stesso patrimonio interessato.

3. Se, infine, il patrimonio interessato dal provvedimento è posto su territorio di un Comune non appartenente ad alcuna Comunità montana le funzioni amministrative sono esercitate dal Comune medesimo.

ARTICOLO 7

1. Per l' espletamento delle funzioni amministrative di cui alla presente legge, gli Enti delegati si avvalgono, su disposizione della Giunta regionale, del Corpo forestale dello Stato impiegato dalla Regione ai sensi del DPR n. 11 del 15 gennaio 1972 e n. 616 del 24 luglio 1977, nonchè dei Servizi tecnici regionali operanti nel territorio e di quelli dell' Ente di sviluppo agricolo in Umbria.

2. La Regione può comandare il proprio personale presso gli Enti delegati per l' espletamento delle funzioni previste dalla presente legge.

ARTICOLO 8

1. La funzione di indirizzo e coordinamento è esercitata dal Consiglio regionale mediante direttiva di carattere generale, nell' ambito degli indirizzi stabiliti dalla programmazione regionale.

ARTICOLO 9

1. Qualora le Amministrazioni interessate non adempiano all' espletamento delle funzioni delegate, la Giunta regionale, sentito l' Ente delegato e previa fissazione di un termine adeguato, si sostituisce nel compimento degli atti relativi.

ARTICOLO 10

1. Alla fine di ogni esercizio finanziario, e comunque non oltre il 30 aprile dell' anno successivo, gli Enti delegati presentano alla Giunta regionale il rendiconto finanziario, relativo agli stanziamenti ricevuti nell' anno precedente.

ARTICOLO 11

1. I mezzi finanziari per l' attuazione della presente legge sono ripartiti annualmente dalla Giunta regionale in base ai seguenti criteri: 50 per cento in ragione della superficie dell' Ente; 30 per cento in ragione della popolazione; 20 per cento in ragione delle superfici soggette a vincolo.

ARTICOLO 12

1. Per l' attuazione della presente legge è autorizzata per l' anno 1980, sia in termini di competenza che di cassa, la spesa di lire 3.000.000 con imputazione al cap. 4141, di nuova istituzione, denominato " Spese per la gestione delle competenze delegate alle Comunità montane dell' Umbria in materia di boschi, terreni montani, e movimenti di terra su terreni soggetti a vincolo idrogeologico".

2. All' onere suddetto si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento di competenza e di cassa iscritto al cap. 4080 del bilancio regionale dell'esercizio 1980.

3. A detto bilancio sono di conseguenza apportate le seguenti variazioni:
 
PARTE SPESA
 
In aumento Cap4141 competenza L. 3.000.000 cassa L. 3.000.000
 
In diminuzione
 
Cap. 4080 competenza L. 3.000.000 cassa L. 3.000.000

4. Per gli anni successivi l' entità della spesa per le finalità del presente provvedimento sarà determinata con la legge di bilancio nei limiti delle disponibilità previste nel bilancio poliennale regionale.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 18 marzo 1980

MARRI

[1]

Note sulla vigenza

[1] - Abrogazione da: Articolo 51 Comma 1 Lettera c legge Regione Umbria 8 giugno 1984, n. 29.

[4] - Abrogazione da: Articolo 16 Comma 7 legge Regione Umbria 8 giugno 1984, n. 29.