ARTICOLO 1
1.
In relazione ai compiti di natura eccezionale connessi con le operazioni di soccorso e con l' avvio dell'attività di ricostruzione nelle zone della Valnerina colpite dal sisma del settembre 1979, la Giunta regionale, in caso di necessità e per specifiche esigenze, può assumere personale straordinario a tempo determinato, per un periodo non superiore a dodici mesi, sulla base del contingente, per livelli e profili professionali, determinato con atto amministrativo del Consiglio regionale, su proposta della Giunta medesima, previa intesa con la Comunità montana e gli Enti locali interessati.
2.
Con lo stesso atto il Consiglio regionale detta i criteri e le modalità delle assunzioni, sentite le organizzazioni sindacali.
ARTICOLO 2
1.
La Giunta regionale, in deroga al limite temporale fissato dal
primo comma dell' art. 12 della legge regionale 15 giugno 1979, n. 26
, ha facoltà di procedere - entro il termine di giorni sessanta dalla data di entrata in vigore della presente legge - al conferimento, oltre che dei posti messi a concorso e di quelli conferiti ai sensi del primo comma del predetto art. 12, dei posti di istruttore tecnico - geometra e di autista che risultino disponibili alla data del 1º gennaio 1980, utilizzando, secondo l' ordine, le graduatorie dei concorsi pubblici a posti dello stesso livello funzionale - retributivo e profilo professionale già espletati.
ARTICOLO 3
1.
La Giunta regionale è autorizzata a richiedere, per esigenze particolari e per periodi di tempo limitati, il comando di dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali o di altri Enti pubblici.
ARTICOLO 4
1.
L' indennità di trasferta per il personale regionale comandato in servizio nelle zone della Valnerina, ove ricorra il caso previsto dalla prima parte del
primo comma dell' art. 9 della legge 18 dicembre 1973, n. 836
, richiamato dall'
art. 6 della legge 26 luglio 1978, n. 417
, e, per rinvio, dal
primo comma dell' art. 14 della legge regionale 15 giugno 1979, n. 28
, non è soggetta a riduzioni percentuali in conseguenza della durata della missione.
2.
In deroga al disposto di cui all' ultimo comma dell'
art. 20 della legge regionale 15 giugno 1979, n. 26
, il congedo ordinario spettante al personale regionale per gli anni 1979 e 1980, è rinviato o interrotto per le eccezionali e indifferibili esigenze di servizio connesse ai compiti di cui al
precedente art. 1
, sarà fruito, rispettivamente, entro il 31 dicembre 1980 e il 31 dicembre 1981.
3.
Il limite annuale individuale fissato dall'
art. 18 della predetta legge regionale 15 giugno 1979, n. 26
per il lavoro straordinario per particolari e definite funzioni o posizioni di lavoro, può essere elevato, con deliberazione della Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, del 50 per cento per gli anni 1979 e 1980, per i dipendenti regionali comandati in servizio nelle zone della Valnerina, con i limiti indicati nel
secondo comma dell' art. 11 della legge regionale 15 giugno 1979, n. 28
.
ARTICOLO 5
1.
Per l' attuazione della presente legge è autorizzata, per l' anno 1980, la spesa di lire 295 milioni, di cui lire 265 milioni da imputare al cap. 280 denominato " Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi, contributi previdenziali, assistenziali e simili al personale di ruolo e non di ruolo" e lire 30 milioni al cap. 290 denominato " Compensi al personale per la prestazione di lavoro straordinario".
2.
All' onere suddetto si fa fronte con la quota della disponibilità prevista nel fondo globale iscritto al cap. 6120 del bilancio per l' esercizio 1980 (elenco n. 2 allegato al bilancio, n. d' ordine 2).
3.
Al bilancio predetto sono apportate, di conseguenza, le seguenti variazioni:
in aumento
Parte spesa
Cap. 280 competenza L. 265.000.000
cassa L. 265.000.000
Cap. 290 competenza L. 30.000.000
cassa L. 30.000.000
Totale competenza L. 295.000.000
totale cassa L. 295.000.000
in diminuzione
Cap. 6120 competenza L. 295.000.000
cassa L. 295.000.000
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'
art. 127 della Costituzione
e dell'
art. 65 dello Statuto regionale
ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.