Date di vigenza

15/05/1980 entrata in vigore mostra documento vigente dal 15/05/1980
05/04/1990 modifica mostra documento vigente dal 05/04/1990
29/03/2008 abrogazione mostra documento vigente dal 29/03/2008

Documento vigente dal 15/05/1980

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 23 aprile 1980 ,n. 35
 Contributi a favore delle Associazioni dell' artigianato, del commercio e del turismo.[5]    
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 26 del 30/04/1980

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere,  alle Associazioni professionali autonome degli artigiani e dei commercianti nonchè[7]     alle associazioni operanti nel settore del turismo (associazioni e cooperative degli albergatori e degli agenti di viaggio, associazioni turistiche facenti capo ai sindacati dei lavoratori e associazioni democratiche del tempo libero) maggiormente rappresentative a livello nazionale e operanti sul territorio regionale, contributi annuali per il finanziamento di quelle iniziative che, in coerenza con il programma regionale di sviluppo, sono dirette al potenziamento dei settori da ciascuna di esse rappresentati.

2. Gli organismi di cui al precedente comma debbono presentare documentata richiesta alla Giunta regionale per l' anno 1980 entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, per gli anni successivi entro il 30 gennaio. La Giunta regionale dispone la concessione del contributo annuale, determinandone l' entità, tenuto conto dei programmi di attività.

3. Dal 1981 la concessione del contributo è disposta dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare.

ARTICOLO 2

1. Per la concessione del contributo di cui alla presente legge è autorizzata per l' anno 1980, sia in termini di competenza che di cassa la spesa di lire 140.000.000, con imputazione al cap. 5570 (Tit. 1 - sez. 10 - rubr. 48 cat. 5 - tipo 1.1. - settore 20) di nuova istituzione denominato: " Concessione di contributi alle associazioni del commercio, dell' artigianato e del turismo".

2. All' onere suddetto si fa fronte come segue:
 
- quanto a lire 60.000.000 mediante utilizzo - ai sensi dell' art. 26, quinto comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 - della disponibilità del fondo globale iscritto al cap. 9700 del bilancio per l' esercizio 1979 (elenco n. 4 numero d' ordine 6);
 
- quanto a lire 80.000.000 con la disponibilità del fondo globale iscritto allo stesso capitolo del bilancio 1980 (elenco n. 4).

3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio dell' esercizio 1980 le conseguenti variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa a norma dell' art. 28, secondo comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23.

4. Per gli anni successivi l' entità della spesa per le finalità della presente legge sarà stabilita con legge di bilancio ai sensi dell' art. 5 della vigente legge regionale di contabilità.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 23 aprile 1980

Marri

[1]

Note sulla vigenza

[1] - Abrogazione da: Articolo 4 Comma 1 Lettera a legge Regione Umbria 26 marzo 2008, n. 5.

[5] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 61 Comma 1 legge Regione Umbria 12 marzo 1990, n. 5.

[6] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 61 Comma 1 legge Regione Umbria 12 marzo 1990, n. 5.

[7] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 61 Comma 2 legge Regione Umbria 12 marzo 1990, n. 5.

[8] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 61 Comma 2 legge Regione Umbria 12 marzo 1990, n. 5.