Date di vigenza

23/05/1980 entrata in vigore mostra documento vigente dal 23/05/1980
19/04/1990 modifica mostra documento vigente dal 19/04/1990
18/04/1985 modifica mostra documento vigente dal 18/04/1985
30/04/2015 abrogazione mostra documento vigente dal 30/04/2015

Documento vigente dal 23/05/1980

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE, 17 Maggio 1980 n. 43
Prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 33 del 22/05/1980

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

Campo di applicazione della legge.

1. La presente legge fissa i principi relativi alla programmazione, organizzazione e gestione delle attività per la prevenzione e la tutela della salute nei luoghi di lavoro, in conformità a quanto previsto in particolare dagli articoli 14, 20, 21 e 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , e ai sensi della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65 in armonia con la programmazione regionale sanitaria.

2. In relazione a quanto stabilito dall' art. 20, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , la Regione e le Unità sanitarie locali realizzano per quanto di competenza le attività di prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro concordando i programmi con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e con le associazioni imprenditoriali.

Art. 2

Compiti della Regione.

1. La Regione promuove la prevenzione e la tutela della salute nei luoghi di lavoro predisponendo un apposito progetto - obiettivo nell' ambito del piano sanitario triennale, fissando in tale contesto i principi per la pianificazione delle strutture territoriali e le relative misure finanziarie, nonchè garantendo l' omogeneità dei programmi su tutto il territorio regionale mediante attività di indirizzo e coordinamento tese anche al raggiungimento della corrispondenza tra costi dei servizi e relativi benefici.

Art.3

Compiti delle USL

1. L' organizzazione e la gestione dei servizi per la prevenzione e la tutela della salute nei luoghi di lavoro è attuata dalle Unità sanitarie locali attraverso appositi servizi istituiti ai sensi dell' art. 38 della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65 , nonchè per mezzo dei presidi multizonali di cui all' art. 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , e con l' utilizzazione di tutti gli altri presidi dell' USL e del relativo personale dipendente e convenzionato ai sensi degli articoli 47 e 48 della citata legge 833 del 1978 .

[6]
Art. 4

Compiti del servizio.

1. Il servizio per la prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, costituito presso l' Ufficio di direzione delle USL ai sensi dell' articolo 38 della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65 , attua la direzione tecnica ed il coordinamento di tutte le attività corrispondenti nell' ambito del territorio dell' USL e provvede alla gestione diretta delle attività stesse tramite:

a) operatori del servizio stesso;

b) operatori dei presidi e servizi multizonali;

c) le strutture e gli operatori presenti nel territorio ed utilizzabili ai sensi della vigente normativa sull' ordinamento del personale e di quella contenuta nelle convenzioni nazionali uniche per la medicina generica e specialistica per quanto concerne le attività di cui al penultimo comma del successivo articolo 10 .

2. L' attività di direzione e di coordinamento viene svolta nel quadro del programma complessivo dell' USL, garantendo la partecipazione delle istanze sociali nonchè l' integrazione con gli altri servizi nell' ambito unitario e globale delle funzioni sanitarie.

[8]
Art. 5

Obiettivi del servizio.

1. Il servizio per la prevenzione e la tutela della salute nei luoghi di lavoro ha i seguenti obiettivi:

a) garantire l' integrazione e il coordinamento di tutte le funzioni e le competenze attribuite in materia ai Comuni con quelle assegnate alle USL dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 ;

b) indicare le misure idonee alla prevenzione e alla eliminazione dei fattori di rischio conseguenti alla progettazione, attuazione ed esercizio degli impianti produttivi, anche con riguardo ai fattori di nocività eventualmente presenti nell' organizzazione del lavoro in applicazione alle norme vigenti in materia;

c) promuovere e verificare l' attuazione e il rispetto delle specifiche norme a tutela della salute dei lavoratori, per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, nonchè l' attuazione delle altre misure volte a tutelare la salute e integrità fisica in attuazione del combinato disposto dall' art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e dell' ultimo comma dell' art. 20 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ;

d) garantire la partecipazione dei gruppi omogenei dei lavoratori alle attività di elaborazione e di indagine, anche allo scopo di promuoverne l' educazione sanitaria;

e) promuovere e coordinare le attività di ricerca finalizzate alla conoscenza e rimozione delle cause di nocività presenti nei luoghi di lavoro secondo le indicazioni del piano sanitario regionale e sulla base degli accordi da stipulare con l' Università ai sensi dell' art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 .

Art. 6

Attività del servizio

1. Le attività di prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, sono quelle previste dagli artt. 20 e 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 .

2. In particolare competono al servizio di prevenzione e tutela nei luoghi di lavoro i seguenti compiti:

1) la individuazione dei fattori di nocività, di pericolosità e di deterioramento negli ambienti di lavoro, anche mediante collaudi e verifiche di macchine, impianti o mezzi di protezione prodotti, istallati o utilizzati nel territorio dell' USL, ai sensi della vigente normativa statale;

2) la comunicazione dei dati accertati e la loro diffusione nei luoghi di lavoro e di residenza dei lavoratori sia direttamente che tramite gli organi di decentramento comunale e le rappresentanze sindacali, ai fini anche di una corretta gestione degli strumenti informativi di cui all' art. 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , fatta salva la tutela del segreto industriale ai sensi dell' art. 20, comma secondo della citata legge n. 833;

3) la prescrizione delle misure conseguenti alle attività ispettive di competenza delle USL ai sensi dell'art. 21 della citata legge n. 833;

4) la indicazione delle misure idonee all' eliminazione dei fattori di rischio ed il risanamento dell' ambiente di lavoro, in applicazione delle norme di legge vigenti in materia;

5) la formulazione di mappe di rischio con l' obbligo delle aziende di comunicare le sostanze presenti nel ciclo produttivo e le loro caratteristiche tossicologiche nonchè i possibili effetti sull' uomo e sull'ambiente;

6) gli accertamenti sanitari sui lavoratori esposti ai fattori di rischio;

7) la formulazione di pareri preventivi richiesti dai Comuni secondo le modalità previste dalle leggi e regolamenti sui progetti di insediamenti industriali e sulle attività produttive in genere, nonchè sulla ristrutturazione degli stessi, ai fini di appurarne la compatibilità con la tutela sanitaria dell' ambiente e la difesa della salute dei lavoratori.

3. Al servizio di prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro possono essere affidate, su richiesta delle aziende e dei lavoratori, indagini sanitarie, ivi comprese le visite preventive periodiche previste dalla vigente legislazione. Spetta in ogni caso al servizio il coordinamento delle attività di cui al presente comma.

[10]
Art. 7

Rapporti con i servizi sanitari aziendali.

1. Il servizio di prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro stabilisce, sulla base delle norme di riordino della legislazione disposte ai sensi dell' art. 24 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , anche per i servizi sanitari aziendali i criteri di priorità, la metodologia e la standardizzazione degli interventi, gli strumenti informativi da usare, le caratteristiche della elaborazione epidemiologica, la forma di comunicazione dei dati al servizio competente dell' USL e la individuazione degli stessi.

NORME TRANSITORIE

Art. 8

Organizzazione dei servizi e stralcio del piano.

1. Fino all' approvazione del primo piano sanitario regionale, ed a stralcio dello stesso, le USL dispongono le attività di prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro con le modalità previste negli articoli seguenti.

[12]
Art. 9

1. Le attività di prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro vengono programmate in modo che rispondano:

a) agli obblighi di legge;

b) alle richieste dei lavoratori e delle loro organizzazioni;

c) alle richieste delle aziende e delle associazioni imprenditoriali.

2. Nell' ambito dei programmi di cui al precedente comma, vanno assicurati in modo particolare:

1) la formulazione delle mappe di rischio a livello aziendale o territoriale;

2) la raccolta e distribuzione delle informazioni relative ai rischi o ai danni;

3) la esecuzione di controlli sanitari sull' ambiente e sulle persone.

[13]
Art. 10

1. Ciascuna USL organizza nell' ambito della propria pianta organica provvisoria, un servizio di prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, strutturato in modo da comprendere almeno:
 
- un medico;
 
- un operatore sanitario non medico;
 
- un tecnico dell' ambiente;
 
- un operatore amministrativo.

2. Le attribuzioni al personale di cui al precedente comma hanno carattere provvisorio, fino al completo trasferimento alle USL di tutto il personale di cui agli artt. 67, 72 e 73 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 .

3. L' utilizzo di operatori assegnati alle USL con le procedure di cui agli artt. 67 e 68 della citata legge n. 833 dovrà avvenire conservando la posizione giuridica e funzionale corrispondente a quella ricoperta nell' Ente di provenienza, secondo le tabelle di equiparazione allegate al DPR 20 dicembre 1979, n. 761 .

4. Nel caso debba essere fatto ricorso a personale non compreso nei contingenti di cui sopra, costituiscono titolo di preferenza la precedente attività nel settore e l' acquisizione di specifici titoli di studio oppure la frequenza a corsi di specializzazione o qualificazione nelle relative discipline.

5. Le attività di prevenzione e di medicina del lavoro mirate sui singoli individui sono erogate tramite i presidi e gli operatori, dipendenti e convenzionati, che erogano le normali prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione in fase di medicina generica e specialistica.

6. Le prestazioni specialistiche attivate nell' ambito dei servizi di prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro che, per caratteristiche tecniche e funzionali, non possono essere fornite con le modalità di cui al precedente comma, sono erogate da strutture tecniche di dimensione multizonale secondo quanto previsto al successivo art. 11 .

[14]
Art. 11

Presidi multizonali di prevenzione.

1. In attesa della individuazione da parte del piano sanitario regionale dei presidi multizonali di prevenzione, le USL di Perugia e di Terni mettono a disposizione di tutte le altre USL le strutture trasferite dalle Province e dai Consorzi provinciali antitubercolari, quelle degli Ospedali, nonchè le altre strutture necessarie per la prevenzione e la sicurezza del lavoro disponibili in regime di convenzione, con particolare riguardo a quelle universitarie.

2. Per i collegamenti funzionali di cui al precedente comma, si fa rinvio all' art. 37 della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65 .

3. Le strutture ed il personale dell' ENPI, dell' ANCC degli Ispettorati del lavoro, fino al trasferimento alle USL, opereranno secondo le direttive della Regione ai sensi dell' art. 5 , commi sesto e ottavo, del DL 30 dicembre 1979, n. 663, modificato con legge 29 febbraio 1980, n. 33 .

[16]
Art. 12

Attività di ispezione.

1. Le attività di ispezione sui luoghi di lavoro vengono esercitate ai sensi delle leggi vigenti secondo le direttive da realizzarsi con le forme previste dall' art. 5, commi sesto e ottavo, del DL 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

2. Il Presidente della Giunta regionale, ai fini della proposta dei nominativi degli operatori cui dovrà essere attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell' art. 21, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, si avvale dei criteri formulati dalla Giunta regionale sentite le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e le Associazioni imprenditoriali.

[18]
Art. 13

Oneri a carico delle Aziende.

1. Fino all' emissione di specifiche norme nazionali, i costi degli interventi, richiesti dalle imprese o concordati tra imprese e lavoratori    ai sensi dell' ultimo comma dell' art. 20 della legge 833, sono attribuite alle Aziende secondo le modalità da concordare con le Associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori   

Art. 14

Strumenti informativi del servizio.

1. I servizi di prevenzione e medicina del lavoro, per la esecuzione degli interventi utilizzano, oltre le attrezzature ed i mezzi idonei alla conoscenza delle condizioni ambientali e sanitarie, i seguenti strumenti informativi:
 
  
 
- mappe di rischio;
 
- questionari di gruppo omogeneo;
 
- registri dei dati ambientali e biostatistici; nonchè :
 
- le denunce e il registro degli infortuni;
 
- le schede sanitarie individuali dei servizi aziendali;
 
- i risultati delle rilevazioni ambientali effettuate dai servizi aziendali e da altri Istituti;
 
- ogni altra informazione utile allo svolgimento delle funzioni previste dalla presente legge.

Art. 15

Finanziamento.

1. Agli oneri finanziari derivanti dall' applicazione della presente legge la Regione dell' Umbria provvede mediante l' utilizzo dei fondi di cui al capitolo n. 2265 denominato «Fondo per l' assistenza sanitaria regionale destinato alle spese correnti» e al cap. n. 7285 denominato «Fondo per l' assistenza sanitaria regionale destinato alle spese di investimento».

2. Il riparto delle quote del fondo sanitario regionale alle USL di cui al precedente comma, sarà effettuato sulla base dei programmi risultanti dal piano sanitario regionale.

3. In attesa del piano sanitario regionale per l' esecuzione di quanto previsto dalla presente legge la Regione dell' Umbria provvede a:

- fornire alle USL la strumentazione idonea e necessaria allo svolgimento delle rilevazioni ambientali di base di cui all' art. 8;

- finanziarie la esecuzione di interventi specifici sulla base dei programmi presentati dalle USL;

- finanziarie l' accesso alle strutture integrative di cui all' art. 5 lett. e) della presente legge e ad altre strutture di carattere scientifico e di ricerca;

- organizzare opportune attività di formazione e qualificazione del personale delle USL e da queste utilizzato secondo le esplicitazioni del piano annuale di formazione.

[28]

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Perugia, 17 maggio 1980

MARRI

[1]

Note sulla vigenza

[1] - Abrogazione da: Articolo 410 Comma 1 Lettera r legge Regione Umbria 9 aprile 2015, n. 11.

[6] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 37 Comma 2 legge Regione Umbria 27 marzo 1990, n. 9.

[7] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 37 Comma 2 legge Regione Umbria 27 marzo 1990, n. 9.

[8] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 37 Comma 3 legge Regione Umbria 27 marzo 1990, n. 9.

[9] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 37 Comma 3 legge Regione Umbria 27 marzo 1990, n. 9.

[10] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 37 Comma 4 legge Regione Umbria 27 marzo 1990, n. 9.

[11] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 37 Comma 4 legge Regione Umbria 27 marzo 1990, n. 9.

[12] - Abrogazione da: Articolo 37 Comma 5 legge Regione Umbria 27 marzo 1990, n. 9.

[13] - Abrogazione da: Articolo 37 Comma 5 legge Regione Umbria 27 marzo 1990, n. 9.

[14] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 37 Comma 6 legge Regione Umbria 27 marzo 1990, n. 9.

[15] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 37 Comma 6 legge Regione Umbria 27 marzo 1990, n. 9.

[16] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 62 Comma 1 legge Regione Umbria 21 marzo 1985, n. 11.

[17] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 62 Comma 1 legge Regione Umbria 21 marzo 1985, n. 11.

[18] - Sostituzione (testo inserito) (testo eliminato) da: Articolo 62 Comma 2 legge Regione Umbria 21 marzo 1985, n. 11. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 62 Comma 1 legge Regione Umbria 21 marzo 1985, n. 11.

[19] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 62 Comma 1 legge Regione Umbria 21 marzo 1985, n. 11.

[20] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 7 Comma 1 legge Regione Umbria 27 marzo 1990, n. 9.

[22] - Integrazione da: Articolo 37 Comma 8 legge Regione Umbria 27 marzo 1990, n. 9.

[23] - Integrazione da: Articolo 37 Comma 8 legge Regione Umbria 27 marzo 1990, n. 9. - Integrazione da: Articolo 8 Comma 1 legge Regione Umbria 27 marzo 1990, n. 9.

[24] - Integrazione da: Articolo 62 Comma 3 legge Regione Umbria 21 marzo 1985, n. 11.

[25] - Integrazione da: Articolo 62 Comma 4 legge Regione Umbria 21 marzo 1985, n. 11.

[26] - Integrazione da: Articolo 62 Comma 4 legge Regione Umbria 21 marzo 1985, n. 11.

[27] - Integrazione da: Articolo 62 Comma 4 legge Regione Umbria 21 marzo 1985, n. 11.

[28] - Abrogazione da: Articolo 9 Comma 1 legge Regione Umbria 27 marzo 1990, n. 9. - Abrogazione da: Articolo 37 Comma 9 legge Regione Umbria 27 marzo 1990, n. 9.