Date di vigenza

17/06/1980 entrata in vigore mostra documento vigente dal 17/06/1980
02/12/1999 abrogazione mostra documento vigente dal 02/12/1999

Documento vigente dal 17/06/1980

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 29 Maggio 1980, n. 60
Contributi alle cooperative di abitazione.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 35 del 02/06/1980

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alle Cooperative di abitazione, che per il loro programma non abbiano ottenuto contributi pubblici e che intendano costruire alloggi per i propri soci, contributi in annualità sull' ammontare dei mutui a tal fine contratti con istituti di credito o con istituti previdenziali a ciò autorizzati.

2. Il contributo viene concesso sul costo ammissibile stabilito dalla Regione in base ai costi massimi a mq di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457 . Tale costo ammissibile non può superare comunque l' importo di lire 30.000.000 comprensivo degli oneri per l' acquisizione e l' urbanizzazione delle aree. Il contributo è determinato nella misura del 6 per cento del costo ammissibile per i primi 5 anni, compreso il periodo di preammortamento, e del 4 per cento per i successivi 5 anni.

3. Il contributo è determinato nella misura del 7,50 per cento del costo ammissibile per i primi 5 anni, compreso il periodo di preammortamento e del 5,50 per cento per i successivi 5 anni per le cooperative i cui soci abbiano un reddito annuo non superiore a lire 7.200.000, determinato con i criteri di cui all' art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 .

ARTICOLO 2

1. Gli interventi finanziati con i contributi di cui all' art. 1 se realizzati in aree diverse da quelle comprese nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 , e successive modificazioni devono essere convenzionati ai sensi dell' art. 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10

ARTICOLO 3

1. La Giunta regionale provvederà, entro 60 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, ad emettere il bando per la concessione dei contributi di cui all' art. 1 .

2. Le domande di concessione dei contributi dovranno essere presentate alla Giunta regionale entro 60 giorni dall' emanazione del bando di cui al precedente comma.

3. Le domande dovranno contenere l' elenco dei soci premotatari e di riserva, secondo quanto previsto dall' art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 457 .

ARTICOLO 4

1. Il Consiglio regionale provvede entro 60 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande alla individuazione, su proposta della Giunta regionale, delle cooperative beneficiarie dei contributi di cui all' art. 1 , secondo i criteri stabiliti nel programma quadriennale 1980/ 1983 della legge 5 agosto 1978, n. 457 .

ARTICOLO 5

1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge si applicano le norme tecniche della legge 5 agosto 1978, n. 457 e le procedure emanate dalla Giunta regionale in attuazione della stessa legge.

ARTICOLO 6

1. La Giunta regionale concorderà con gli Istituti di credito o Istituti previdenziali le modalità di erogazione dei mutui, gli accertamenti tecnici da eseguire e le modalità del pagamento all' Ente mutuante del contributo a carico della Regione di cui all' art. 1 .

ARTICOLO 7

1. L' erogazione del contributo regionale è disposta, con provvedimento della Giunta regionale, secondo l' andamento dei lavori nella fase di preammortamento e alla presentazione del contratto finale di mutuo per il periodo di ammortamento.

ARTICOLO 9

1. Agli interventi attuati da cooperative a proprietà individuale e indivisa sono riservati rispettivamente il 75 e il 25 per cento dei contributi stanziati dalla presente legge.

2. Qualora i contributi concessi non esauriscano gli stanziamenti attribuiti a ciascun tipo di cooperative i finanziamenti residui possono essere destinati alle cooperative dell' altro tipo.

ARTICOLO 10

1. Per l' attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 400.000.000 quale limite d' impegno per l' anno 1981.

2. Le annualità - da iscrivere nei bilanci dal 1981 al 1990 al cap. 7007( tit. II, sez. 7, rubr. 19, categ. 3, tipo 2.1., settore 23) di nuova istituzione, denominato: " Contributi in annualità alle cooperative di abitazione sull' ammortamento dei mutui contratti per la costruzione di alloggi da destinare ai propri soci" - sono così determinate:
 
- lire 400.000.000 per ciascuno degli anni dal 1981 al 1985;
 
- lire 293.500.000 per ciascuno degli anni dal 1985 al 1990.

3. All' onere suddetto si farà fronte con l' incremento della quota del fondo comune di cui all' art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Nella previsione per l' anno 1981 del bilancio pluriennale aggiornato con legge regionale 18 marzo 1980, n. 17 la quota del fondo comune è elevata di lire 400.000.000. Di pari importo è aumentata la previsione di spesa di cui al IV settore, I programma, progetto 4.1.1.6.


Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Perugia, 29 maggio 1980

MARRI

[1]

Note sulla vigenza

[1] - Abrogazione da: Articolo 6 Comma 1 Lettera h legge Regione Umbria 15 novembre 1999, n. 30.