Date di vigenza

14/03/1981 entrata in vigore mostra documento vigente dal 14/03/1981
13/01/2007 abrogazione mostra documento vigente dal 13/01/2007

Documento vigente dal 14/03/1981

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 26 Febbraio 1981 ,n. 13
Proroga della efficacia della classificazione alberghiera. (1)
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. Ed.str. n. 11 del 27/02/1981

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. La classificazione degli alberghi, delle pensioni e delle locande stabilita per le province della regione umbra, di Perugia e Terni, con efficacia per l' anno 1980 ai sensi del RDL 18 gennaio 1937, n. 975 , convertito in legge 30 dicembre 1937, n. 2651 e successive modificazioni, è prorogata a tutti gli effetti sino al 31 dicembre 1985.

ARTICOLO 2

1. Fino a quando non sia disposto diversamente, sono fatte salve, in quanto applicabili, le norme sostanziali e procedurali vigenti nella materia oggetto della presente legge.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

[1]

Note sulla vigenza

[1] - Abrogazione da: Articolo 109 Comma 1 Lettera r legge Regione Umbria 27 dicembre 2006, n. 18.

Note della redazione

(1) - 

Abrogazione confermata dall'art. 93, comma 2, lettera cc), L.R. 12 luglio 2013, n. 13