ARTICOLO 1
1.
A decorrere dall' anno 1981 le UUSSLL erogano un'indennità annua lorda di lire 2.500.000 per disagiato servizio, ai titolari e direttori responsabili di farmacie rurali, ubicate in comuni o frazioni o centri abitati con popolazione inferiore a 5000 abitanti, il cui volume d' affari dichiarato ai fini dell' imposta sul valore aggiunto riferito all' anno precedente non abbia superato i 60.000.000 di lire.
2.
Qualora il volume d' affari superi il limite di cui al comma precedente, l' indennità ivi prevista è diminuita di lire 100.000 per ogni milione eccedente la quota di lire 60.000.000.
ARTICOLO 2
1.
Al titolare di dispensario farmaceutico, istituito ai sensi della
legge 8 marzo 1968, n. 221
, le UUSSLL erogano a decorrere dall' anno 1981 una indennità di gestione pari a lire 500.000 annue, ridotta della metà nel caso in cui il dispensario sia ubicato in locali messi a disposizione del Comune.
2.
L' indennità di cui al comma precedente è dovuta solo al titolare il cui volume d' affari, dichiarato ai fini dell' imposta sul valore aggiunto, per l' attività farmaceutica complessiva, riferito all' anno precedente, sia inferiore a 85.000.000.
ARTICOLO 3
1.
Le indennità di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sono concesse, ferme restando le provvidenze previste dalle leggi 8 marzo 1968, n. 221 e 5 marzo 1973, n. 40.
ARTICOLO 4
1.
Gli aspiranti alla indennità prevista dall'
art. 1
devono presentare all' USL competente per territorio entro il 30 giugno di ciascun anno apposita domanda corredata della seguente documentazione:
a)
certificato del sindaco attestante la consistenza della popolazione residenziale al 31 dicembre dell' anno precedente cui si riferisce l' indennità nel comune, frazione o centro abitato in cui è ubicata la farmacia;
b)
certificato di residenza del titolare e direttore responsabile della farmacia rurale;
c)
certificazione dell' ammontare del volume di affari relativo alla gestione della farmacia dichiarato ai fini dell' imposta sul valore aggiunto riferito all' anno precedente.
ARTICOLO 5
1.
Le indennità previste dalla presente legge sono erogate dalle UUSSLL nel cui territorio sono ubicate le farmacie rurali e dispensari farmaceutici interessati entro il 30 settembre di ciascun anno.
2.
L' indennità di cui all'
art. 1
viene corrisposta unicamente ai titolari e direttori responsabili di farmacie rurali che sono risultate aperte al pubblico per l' intero anno solare cui il volume di affari si riferisce.
ARTICOLO 6
1.
Laddove gli uffici finanziari statali accertino un volume di affari ai fini dell' imposta sul valore aggiunto superiore a quello dichiarato e tale da modificare comunque il diritto alle indennità previste dalla presente legge, i beneficiari sono tenuti a rimborsare alle UUSSLL entro 60 giorni dalla notifica dell' accertamento le somme indebitamente percepite.
ARTICOLO 7
1.
Agli oneri derivati dall' applicazione della presente legge valutate in 36.300.000 annui si farà fronte con le quote del Fondo sanitario nazionale per spese correnti attribuite annualmente alla Regione.