Date di vigenza

25/06/1981 entrata in vigore mostra documento vigente dal 25/06/1981
17/05/1990 abrogazione mostra documento vigente dal 17/05/1990

Documento vigente dal 25/06/1981

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 8 Giugno 1981 , n. 31
Interventi a favore delle farmacie rurali particolarmente disagiate. (1)
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 31 del 10/06/1981

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. A decorrere dall' anno 1981 le UUSSLL erogano un'indennità annua lorda di lire 2.500.000 per disagiato servizio, ai titolari e direttori responsabili di farmacie rurali, ubicate in comuni o frazioni o centri abitati con popolazione inferiore a 5000 abitanti, il cui volume d' affari dichiarato ai fini dell' imposta sul valore aggiunto riferito all' anno precedente non abbia superato i 60.000.000 di lire.

2. Qualora il volume d' affari superi il limite di cui al comma precedente, l' indennità ivi prevista è diminuita di lire 100.000 per ogni milione eccedente la quota di lire 60.000.000.

ARTICOLO 2

1. Al titolare di dispensario farmaceutico, istituito ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 221 , le UUSSLL erogano a decorrere dall' anno 1981 una indennità di gestione pari a lire 500.000 annue, ridotta della metà nel caso in cui il dispensario sia ubicato in locali messi a disposizione del Comune.

2. L' indennità di cui al comma precedente è dovuta solo al titolare il cui volume d' affari, dichiarato ai fini dell' imposta sul valore aggiunto, per l' attività farmaceutica complessiva, riferito all' anno precedente, sia inferiore a 85.000.000.

ARTICOLO 3

1. Le indennità di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sono concesse, ferme restando le provvidenze previste dalle leggi 8 marzo 1968, n. 221 e 5 marzo 1973, n. 40.

ARTICOLO 4

1. Gli aspiranti alla indennità prevista dall' art. 1 devono presentare all' USL competente per territorio entro il 30 giugno di ciascun anno apposita domanda corredata della seguente documentazione:

a) certificato del sindaco attestante la consistenza della popolazione residenziale al 31 dicembre dell' anno precedente cui si riferisce l' indennità nel comune, frazione o centro abitato in cui è ubicata la farmacia;

b) certificato di residenza del titolare e direttore responsabile della farmacia rurale;

c) certificazione dell' ammontare del volume di affari relativo alla gestione della farmacia dichiarato ai fini dell' imposta sul valore aggiunto riferito all' anno precedente.

ARTICOLO 5

1. Le indennità previste dalla presente legge sono erogate dalle UUSSLL nel cui territorio sono ubicate le farmacie rurali e dispensari farmaceutici interessati entro il 30 settembre di ciascun anno.

2. L' indennità di cui all' art. 1 viene corrisposta unicamente ai titolari e direttori responsabili di farmacie rurali che sono risultate aperte al pubblico per l' intero anno solare cui il volume di affari si riferisce.

ARTICOLO 6

1. Laddove gli uffici finanziari statali accertino un volume di affari ai fini dell' imposta sul valore aggiunto superiore a quello dichiarato e tale da modificare comunque il diritto alle indennità previste dalla presente legge, i beneficiari sono tenuti a rimborsare alle UUSSLL entro 60 giorni dalla notifica dell' accertamento le somme indebitamente percepite.

ARTICOLO 7

1. Agli oneri derivati dall' applicazione della presente legge valutate in 36.300.000 annui si farà fronte con le quote del Fondo sanitario nazionale per spese correnti attribuite annualmente alla Regione.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 8 giugno 1981

MARRI

[1]

Note sulla vigenza

[1] - Abrogazione da: Articolo 7 Comma 1 legge Regione Umbria 27 aprile 1990, n. 31.

Note della redazione

(1) - 

Abrogazione confermata dalla L.R. 9 aprile 2015, n. 11, art. 410, comma 1, lett. v)