ARTICOLO UNICO
1.
Per la concessione del concorso regionale nel pagamento degli interessi sui prestiti agrari di durata massima quinquennale previsti dall'
art. 5, lettera c), della legge regionale 24 aprile 1979, n. 17
, è disposto, per l' esercizio 1981, il limite di impegno di lire 415 milioni, cui si farà fronte con le disponibilità del fondo globale iscritto al cap. 9710 (elenco n. 5 allegato al bilancio 1981).
2.
L' onere di lire 415.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1981 al 1985 sarà imputato al cap. 7701 dei relativi bilanci.
3.
Gli interventi di cui alla presente legge sono previsti nel bilancio pluriennale 1981- 1983, II settore, II programma, progetto A/ 2.
4.
Al bilancio di previsione dell' esercizio 1981 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA
In aumento
- Cap. 7701 Competenza L. 415.000.000 Cassa L. 200.000.000
In diminuzione
- Cap. 9710 Competenza L. 415.000.000 Cassa L. 200.000.000
5.
La quota del limite d' impegno eventualmente non utilizzata nel 1981 costituirà economia di spesa di tale esercizio e limite di impegno per gli esercizi successivi. In tal caso, nei bilanci dal 1986 in poi saranno iscritti gli stanziamenti per far fronte alle annualità scadenti dopo detto anno.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'
art. 127 della Costituzione
e dell'
art. 65 dello Statuto regionale
ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.