Date di vigenza

23/07/1981 entrata in vigore mostra documento vigente dal 23/07/1981
15/04/1986 modifica mostra documento vigente dal 15/04/1986
30/04/2015 abrogazione mostra documento vigente dal 30/04/2015

Documento vigente dal 23/07/1981

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 1 Luglio 1981 ,n. 40
Contributi finanziari per interventi nei settori agricoli delle fiere, mostre, mercati e dell' apicoltura.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 38 del 08/07/1981

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Fiere, mostre e mercati

1. Per l' esercizio 1981, è autorizzata la spesa di lire 210.000.000 in termini di competenza e di cassa per la partecipazione della Regione a fiere, mostre, mercati e manifestazioni similari di rilevanza regionale, interregionale e internazionale nel settore agro - alimentare    .

2. Il relativo importo è iscritto nel bilancio per l'esercizio 1981 in aggiunta allo stanziamento del capitolo 3560 ( tit. 1, sez. 10, rubr. 42, cat. 4, tipo 11, sett. 25) denominato "  Spese per contributi per la partecipazione a fiere, mercati e manifestazioni similari[6]     " .

ARTICOLO 2

Apicoltura

1. Per l' esercizio 1981 è autorizzata la spesa di lire 10.000.000 in termini di competenza e di cassa quale contributo a favore del Consorzio provinciale apistico di Perugia nelle spese per il miglioramento e l' incremento dell' apicoltura.

2. Il relativo stanziamento è iscritto nel bilancio per l' esercizio 1981 al cap. 7668 di nuova istituzione ( tit. 2, sez. 10, rubr. 42, tipo 2.1., cat. 3, sett. 10), denominato " Contributi per il miglioramento e l'incremento dell' apicoltura".

ARTICOLO 3

Modalità di concessione

1. Alla concessione delle provvidenze previste dai precedenti articoli provvede la Giunta regionale, sulla base di appositi progetti delle iniziative da finanziare.

2. Per le iniziative di cui all' art. 1 ove siano promosse e realizzate da soggetti diversi dalla Regione, la concessione dei contributi è disposta dalla Giunta regionale e gli stessi possono essere liquidati in via anticipata nella misura massima del 50 per cento del contributo ammesso e, per la quota residua, sulla base di documentato rendiconto.

ARTICOLO 4

Norma finanziaria

1. All' onere complessivo di lire 220.000.000 necessario per l' attuazione della presente legge si fa fronte con pari disponibilità prevista nel fondo globale del capitolo 9710 del bilancio per l' esercizio 1981 (elenco n. 5 allegato al bilancio, n. d' ordine 5).

2. Al predetto bilancio sono apportate, di conseguenza, le seguenti variazioni:
 
PARTE SPESA
 
- Cap. 3560 Competenza L. 210.000.000 Cassa L. 210.000.000
 
- Cap. 7668 Competenza L. 10.000.000 Cassa L. 10.000.000
 
Competenza L. 220.000.000 Cassa L. 220.000.000
 
In diminuzione
 
- Cap. 9710 Competenza L. 220.000.000 Cassa L. 220.000.000

3. Gli interventi disposti con la presente legge trovano riferimento nel bilancio pluriennale 1981- 1983 al II settore, II programma, progetto 4.

ARTICOLO 5

Finanziamento esercizi successivi.

1. Per gli anni successivi gli stanziamenti di spesa per l' attuazione degli interventi previsti dalla presente legge saranno determinati con le leggi di bilancio, a norma dell' art. 5, secondo comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 .


La presente legge regionale verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 1 luglio 1981

Marri

[1]

Note sulla vigenza

[1] - Abrogazione da: Articolo 225 Comma 1 Lettera g legge Regione Umbria 9 aprile 2015, n. 12.

[5] - Integrazione da: Articolo 20 Comma 1 legge Regione Umbria 10 aprile 1986, n. 14.

[6] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 20 Comma 2 legge Regione Umbria 10 aprile 1986, n. 14.

[7] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 20 Comma 2 legge Regione Umbria 10 aprile 1986, n. 14.