Date di vigenza

03/09/1981 entrata in vigore mostra documento vigente dal 03/09/1981
13/01/2007 abrogazione mostra documento vigente dal 13/01/2007

Documento vigente dal 03/09/1981

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 12 agosto 1981 ,n. 54
Rifinanziamento leggi regionali nn. 10/1973 e 32/1979. (1)
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 45 del 19/08/1981

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. La presente legge dispone la concessione, per l' anno 1981, di provvidenze finanziarie per la realizzazione delle opere di cui all' art. 2 della legge regionale 23 gennaio 1973, n. 10 e delle attrezzature alberghiere di cui all' art. 4, lett. a) della legge regionale 22 giugno 1979, n. 32 .

ARTICOLO 2

1. Le provvidenze finanziarie consistono:

a) nel contributo regionale, annuo, per un periodo non superiore ad anni 20, pari al cinque per cento del capitale concesso a mutuo dagli Istituti bancari autorizzati;

b) nella concessione di garanzie sussidiarie per consentire l' erogazione del mutuo fino all' importo complessivo della spesa ritenuta ammissibile.

ARTICOLO 3

1. Gli aventi diritto decadono dalle provvidenze finanziarie disposte ai sensi delle leggi regionali 23 gennaio 1973, n. 10 e 21 maggio 1974, n. 33 qualora gli Istituti di credito non pervengano alla stipula del contratto condizionato di mutuo entro tre mesi dall' entrata in vigore della presente legge.

2. Il termine di cui al precedente comma è elevato di ulteriori tre mesi qualora l' ammissione ai medesimi benefici sia stata disposta nel periodo di un anno precedente l' entrata in vigore della presente legge.

3. Le disponibilità finanziarie derivanti dalle decadenze pronunciate ai sensi dei precedenti commi sono utilizzate dalle Amministrazioni provinciali per ulteriori concessioni da disporsi sulla base delle destinazioni stabilite dalle leggi regionali 23 gennaio 1973, n. 10 e 21 maggio 1974, n. 33.

ARTICOLO 4

1. Per quanto non disposto dalla presente legge, si applicano le norme di cui al Tit. II della legge regionale 22 giugno 1979, n. 32 .

ARTICOLO 5

1. Per la concessione dei contributi di cui all' art. 2 della legge regionale 23 gennaio 1973, n. 10 , è autorizzato, per l' anno 1981, il limite d' impegno di lire 150 milioni con iscrizione al cap. 9260 del bilancio preventivo regionale di detto anno.

2. Per la concessione dei contributi di cui all' art. 4, lett. a) della legge regionale 22 giugno 1979, n. 32 , è autorizzato il limite di impegno di lire 100 milioni. con iscrizione al cap. 9261 dello stesso bilancio.

3. All' onere complessivo di lire 250 milioni si fa fronte, per l' anno 1981, con la disponibilità del fondo globale iscritto al cap. 9700 (elenco n. 4 allegato al bilancio, n. d' ordine 4).

4. Al bilancio preventivo regionale dell' esercizio 1981 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza:
 

             
PARTE SPESA     
  In aumento   
Cap. 9260    L. 150.000.000 
Cap. 9261    L. 100.000.000 
  in diminuzione   
Cap. 9700    L. 250.000.000 

5. Nei bilanci degli esercizi dal 1981 al 2000 è iscritta nei capitoli 9260 e 9261 l' annualità rispettivamente di lire 150 milioni e 100 milioni.

6. La quota di ciascun limite d' impegno eventualmente non utilizzata nel 1981 costituirà economia di spesa di tale esercizio e limite di impegno per gli esercizi successivi e così via fino al suo esaurimento. In tal caso nei bilanci dal 2001 in poi saranno iscritti gli stanziamenti per far fronte alle annualità scadute dopo detto anno.

7. Alle garanzie sussidiarie di cui all' art. 6, lett. b), della legge regionale 22 giugno 1979, n. 32 si provvede con il fondo di cui all' art. 14 della legge regionale 25 marzo 1981, n. 16 , iscritto al cap. 6045.

8. Gli interventi disposti con la presente legge sono previsti nel bilancio pluriennale 1981- 1983, al terzo settore, terzo programma, progetto 3.2.

9. Per gli anni dal 1982 in poi si provvederà con legge di bilancio a determinare l' entità delle eventuali nuove autorizzazioni di spesa a norma dell' art. 5 della vigente legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 12 agosto 1981

Marri

[1]

Note sulla vigenza

[1] - Abrogazione da: Articolo 109 Comma 1 Lettera t legge Regione Umbria 27 dicembre 2006, n. 18.

Note della redazione

(1) - 

Abrogazione confermata dall'art. 93, comma 2, lettera ee), L.R. 12 luglio 2013, n. 13.