Capo I
COMPITI E GESTIONE DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI
Art. 11
Finalità del servizio sanitario regionale.
1.
Il servizio sanitario regionale è costituito dall' insieme delle funzioni, delle strutture e dei servizi organizzati sul territorio della regione per la tutela unitaria e globale della salute di tutta la popolazione.
2.
L' attuazione del servizio sanitario regionale compete alla Regione, alle Province ed ai Comuni secondo le disposizioni contenute nella presente legge e nella
legge 23 dicembre 1978, n. 833
.
Art. 12
Piano sanitario regionale.
1.
All' attuazione del servizio sanitario la regione provvede con la formazione del piano sanitario triennale.
2.
Il piano, nel rispetto dei contenuti e degli indirizzi del piano sanitario nazionale e della programmazione economica, contiene in particolare:
a)
le modalità per il conseguimento degli obiettivi da realizzare nel triennio con riferimento a quelli previsti all'
art. 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833
;
b)
la previsione dei fondi predisposti per l' attuazione del piano e gli indirizzi per la loro ripartizione;
c)
gli indirizzi per realizzare nel territorio regionale l' equilibrata e coordinata organizzazione dei servizi;
d)
le indicazioni per la formazione e l' aggiornamento professionale del personale;
e)
le procedure e le modalità per le verifiche periodiche sullo stato di attuazione del piano.
3.
Il piano cura inoltre l' organizzazione collegiale del lavoro dei dipendenti del servizio sanitario regionale per obiettivi e per progetti.
4.
Il piano individua le forme ed i modi di partecipazione delle associazioni di volontariato alla realizzazione degli obiettivi previsti.
5.
Il progetto di piano, deliberato dalla Giunta regionale, è inviato alle USL e alle Province, dopo che il Consiglio regionale abbia espresso il proprio parere entro i trenta giorni successivi alla sua trasmissione.
[18]
6.
Entro i tre mesi successivi è acquisito per gli aspetti di rispettiva competenza il parere delle USL e delle province e quindi il piano è approvato con legge regionale.
[19]
Art. 13
Consulta regionale per la sanità .
1.
Per l' attuazione del servizio sanitario regionale è istituita la consulta regionale per la sanità .
2.
La consulta:
- esercita compiti di consulenza e di proposta nei confronti del Consiglio regionale e della Giunta per gli atti di loro competenza;
- esprime parere sugli atti di programmazione regionale in materia socio - sanitaria.
3.
La consulta è composta:
- dall' assessore alla sanità che la presiede;
- da 15 rappresentanti del Consiglio regionale eletti con voto limitato ai due terzi;
- da tre rappresentanti per ogni provincia;
- da tre rappresentanti per ogni USL;
- da tre rappresentanti delle associazioni del volontariato dalle stesse designati e nominati dal Consiglio regionale.
4.
Le modalità di funzionamento della consulta e le funzioni di segreteria, assicurate da un funzionario della Giunta regionale, sono disciplinate da apposito regolamento interno.
[21]
Art. 14
Compiti delle unità sanitarie locali.
1.
Le USL costituiscono lo strumento con il quale i Comuni realizzano la gestione di tutti i servizi sanitari da parte delle comunità interessate.
2.
Le associazioni dei Comuni e le Comunità montane di cui al
precedente art. 2
esercitano le funzioni amministrative relative alla gestione dei servizi sanitari proprie dei Comuni o loro delegate, mediante le USL.
3.
Tali funzioni concernono, in particolare, per quanto di competenza:
a)
la formazione continua degli operatori socio - sanitari e l' aggiornamento professionale del personale del servizio sanitario nazionale nonchè l' educazione sanitaria della popolazione;
b)
l' igiene ambientale;
c)
la protezione sanitaria materno - infantile, l' assistenza pediatrica e la tutela del diritto alla procreazione cosciente e responsabile;
d)
la prevenzione individuale e collettiva delle malattie fisiche e psichiche;
e)
l' igiene e medicina scolastica negli istituti di istruzione pubblica e privata di ogni ordine e grado;
f)
l' igiene e medicina del lavoro; nonchè la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
g)
la medicina dello sport e la tutela sanitaria delle attività sportive;
h)
l' assistenza medico - generica e infermieristica, domiciliare e ambulatoriale;
i)
l' assistenza medico - specialistica e infermieristica, ambulatoriale e domiciliare, per le malattie fisiche e psichiche;
l)
l' assistenza ospedaliera per le malattie fisiche e psichiche;
m)
la riabilitazione;
n)
l' assistenza farmaceutica e la vigilanza sulle farmacie;
o)
l' igiene della produzione, lavorazione, distribuzione e commercio degli alimenti e delle bevande;
p)
la profilassi e la polizia veterinaria, la ispezione e la vigilanza veterinaria sugli animali destinati all' alimentazione umana, sugli impianti di macellazione e di trasformazione, sugli alimenti di origine animale, sull' alimentazione zootecnica e sulle malattie trasmissibili dagli animali all' uomo, sulla riproduzione, allevamento e sanità animale, sui farmaci di uso veterinario;
q)
gli accertamenti, le certificazioni ed ogni altra prestazione medico - legale.
Art. 15
Attribuzioni delegate.
1.
Le attribuzioni amministrative delegate alla regione, ai sensi dell'
art. 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833
sono delegate ai Comuni che le esercitano mediante le USL con le modalità stabilite dalla presente legge.
2.
Le funzioni di indirizzo e coordinamento per l' esercizio delle attribuzioni delegate sono esercitate dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.
3.
Gli elenchi dei provvedimenti adottati nell' esercizio delle funzioni delegate, vengono trasmessi trimestralmente alla Giunta regionale, che può richiedere copia degli atti.
4.
In caso di inadempienza da parte degli organi dell' USL nell' esercizio delle funzioni delegate, la Giunta regionale, previa fissazione di un termine adeguato, nomina un commissario per il compimento degli atti.
Art. 16
Organi dell' U.L.S.S.
1.
Sono Organi dell'ULSS:
-
L'assemblea;
-
Il comitato di gestione e il suo presidente;
-
Il collegio dei revisori
[24]
Art. 17
Assemblea dell' USL.
1.
Per gli ambiti territoriali di cui al
primo comma del precedente art. 2
, l' assemblea dell' USL coincide con quella dell' associazione intercomunale.
2.
Per gli ambiti di cui al
secondo comma dello stesso art. 2
, l' assemblea dell' USL coincide con il Consiglio della Comunità montana.
3.
L' assemblea si riunisce ordinariamente almeno due volte l' anno e straordinariamente su richiesta di almeno un terzo dei membri del Collegio e su proposta del Comitato di gestione.
[26]
Art. 18
Attribuzioni dell' assemblea dell' USL.
1.
L' assemblea esercita le attribuzioni previste dal
precedente art. 6
, relativamente alle materie di competenza dell' USL, previa acquisizione del parere dei singoli Comuni nei casi di cui al
precedente art. 7
.
2.
L' assemblea inoltre provvede a:
-
stabilire le modalità per la copertura di eventuali risultanze negative di gestione non ripianabili, ai sensi dell'
art. 51, sesto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833
;
-
approvare la relazione allegata al bilancio sui livelli assistenziali raggiunti e sulle esigenze che si sono manifestate nel corso dell' esercizio;
-
suddividere il territorio delle USL in distretti sanitari di base, ai sensi del
successivo art. 34
.
[28]
3.
Per l' espletamento di tali compiti l' assemblea può prevedere l' istituzione di commissioni composte di propri membri e di cittadini, con poteri di proposta e di parere sugli atti di sua competenza.
[27]
Art. 19
Comitato di gestione dell' USL.
1.
Il comitato di gestione dell' USL è composto di 9 membri, o di 13 nel caso di USL che gestiscono presidi o servizi multizonali. esso è eletto dall' assemblea con voto limitato a due terzi.
2.
Sono eleggibili nel comitato di gestione, purchè in numero non superiore alla metà dei componenti, anche membri non facenti parte dell' assemblea.
3.
In caso di cessazione dalla carica di un membro per qualsiasi causa, si procede alla sua sostituzione garantendo comunque il rispetto della proporzionalità di cui al
primo comma
.
4.
Per gli ambiti territoriali di cui al
secondo comma del precedente art. 2
, il Comitato di gestione coincide con la Giunta della Comunità montana.
[30]
Art. 20
Attribuzioni del comitato di gestione dell' USL.
1.
Il comitato di gestione compie tutti gli atti di amministrazione dell' USL, salvo quelli di competenza dell' assemblea ai sensi del
precedente art. 16
, predispone gli schemi dei provvedimenti da sottoporre all' approvazione dell' assemblea, sovraintende agli uffici, presidi e servizi dell' USL, vigilando sul loro funzionamento e riferendo annualmente all' assemblea.
Art. 21
Presidente del comitato di gestione. Nomina e attribuzioni.
1.
Il comitato di gestione elegge nel proprio seno il presidente a maggioranza assoluta dei componenti il collegio, scegliendolo tra i consiglieri comunali.
2.
Il presidente ha la rappresentanza legale dell' USL, dà esecuzione agli atti del comitato di gestione, ne convoca e presiede le riunioni.
3.
Il comitato di gestione elegge inoltre con voto limitato due vice presidenti che sostituiscono a turno il presidente in caso di assenza o impedimento.
4.
Allorchè sussistono specifiche ed improrogabili ragioni d' urgenza, il presidente adotta i provvedimenti di competenza del comitato di gestione e li sottopone a ratifica da parte del comitato medesimo nella prima riunione che deve essere convocata al più presto e comunque non oltre 7 giorni.
5.
Per gli ambiti territoriali di cui al
secondo comma del precedente art. 2
il presidente dell' USL è il presidente della Comunità montana.
[33]
Art. 22
Indennità di funzione.
1.
Il presidente ed i membri del comitato di gestione dell' USL hanno diritto di percepire un' indennità , il cui ammontare è stabilito dall' assemblea, in misura non superiore a quella spettante rispettivamente al sindaco e agli assessori dei comuni con popolazione pari a quella dell' USL.
2.
Tale indennità non è cumulabile con quella percepita dal Comune in qualità di sindaco o assessore.
3.
L' indennità per il presidente ed i membri della Giunta delle Comunità montane che gestiscono USL è determinata con le stesse modalità di cui ai precedenti commi, qualora le vigenti disposizioni prevedano indennità di misura inferiore.
Art. 23
Poteri del sindaco.
1.
Il sindaco, nell' esercizio delle funzioni che gli competono quale autorità sanitaria locale si avvale dei servizi dell' USL, facendone preventivamente richiesta al presidente del comitato di gestione.
2.
Qualora sussistono ragioni di urgenza il sindaco si avvale dei servizi di cui sopra rivolgendosi direttamente ai responsabili dei servizi medesimi, informandone contemporaneamente il presidente del comitato di gestione.
Art. 24
Controlli sugli atti delle USL.
1.
Il Consiglio regionale nomina, con le modalità previste dalla legislazione vigente, un esperto in materia sanitaria che integri il comitato regionale di controllo per l' esercizio del controllo sugli atti delle USL.
2.
Il comitato regionale così integrato esercita il controllo sugli atti delle USL nelle forme previste dagli artt. 59 e seguenti della
legge 10 febbraio 1953, n. 62
.
Capo II
PARTECIPAZIONE.
Art. 25
Finalità e livelli.
1.
Mediante la partecipazione i cittadini, le formazioni sociali esistenti sul territorio, gli operatori sanitari contribuiscono a migliorare l' organizzazione dei servizi e a dare impulso all' attività programmata; inoltre controllano l' efficacia e la rispondenza dell' attività medesima rispetto alle finalità perseguite dal servizio sanitario regionale.
2.
La partecipazione si espleta nei confronti dell' attività dei distretti di base e nei confronti del complesso delle attività delle USL.
Art. 26
Comitato partecipativo di distretto.
1.
Per i fini di cui all' articolo precedente, l' assemblea dell' USL nomina un comitato partecipativo per ciascun distretto, anche con poteri di proposta nei confronti degli organi dell' USL stessa.
2.
Nel caso di coincidenza dell' ambito territoriale del distretto con quello di un singolo Comune o con una porzione del territorio comunale, la nomina avviene su designazione del Consiglio comunale o, ove esista, del Consiglio di circoscrizione.
[36]
3.
Qualora il distretto corrisponda al territorio di più comuni, il comitato è nominato su designazione dei comuni che ne fanno parte.
4.
Le designazioni dei rappresentanti di cui al secondo e
terzo comma
dovranno garantire la rappresentanza delle istanze sociali e degli operatori secondo modalità fissate in apposito regolamento.
[38]
5.
Sulle proposte e sulle iniziative del comitato di distretto, i competenti organi dell' USL devono pronunciarsi non oltre sessanta giorni.
6.
Le modalità relative al funzionamento del comitato di distretto sono disciplinate nello statuto dell' associazione.
Art. 27
Partecipazione diretta della popolazione.
1.
Al fine di rendere possibile la partecipazione diretta della popolazione, è riconosciuto ai cittadini residenti nel distretto, in numero non inferiore ad un decimo della popolazione del distretto medesimo, di presentare agli organi di gestione dell' USL e al comitato partecipativo di distretto concrete proposte tese al miglioramento dei servizi stessi.
2.
Sulle proposte di cui al
primo comma
i competenti organi dell' USL debbono pronunciarsi entro lo stesso termine di cui all' articolo precedente.
Art. 28
Pubblicità degli atti delle USL.
1.
Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini e degli utenti interessati all' attuazione del servizio sanitario, le associazioni dei comuni disciplinano la pubblicazione degli atti delle USL garantendo:
1)
il deposito degli atti e delle proposte di deliberazione presso gli uffici di direzione delle USL;
2)
la pubblicità dell' estratto degli atti di maggiore rilevanza negli organi quotidiani di informazione;
3)
la pubblicazione di tutti i provvedimenti adottati dagli organi delle USL in appositi spazi nella sede della stessa USL, dei comuni associati e dei distretti di base;
4)
il diritto per ogni cittadino di ottenere il rilascio di copia di ogni atto dell' USL nel rispetto della vigente normativa in materia fiscale.
Art. 29
Partecipazione delle forze sociali alla gestione sociale dell' USL - Consulta.
1.
Al fine di promuovere la partecipazione delle forze sociali alla gestione sociale dell' USL, è istituita presso ogni USL una consulta i cui membri sono designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, dalle formazioni sociali esistenti nel territorio e dai rappresentanti degli originari interessi dei disciolti Enti ospedalieri.
2.
Le modalità relative alla composizione e al funzionamento della consulta sono disciplinate dallo
statuto
.
Art. 30
Conferenza di organizzazione.
1.
Al fine di realizzare la partecipazione degli operatori della sanità , il comitato gestione promuove, almeno una volta l' anno, la conferenza per l' organizzazione dei servizi, dettando regole per il suo svolgimento.
Capo III
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE USL E LORO ARTICOLAZIONE NEI DISTRETTI DI BASE.
Art. 31
Profili organizzativi di carattere generale.
1.
Nel predisporre le misure per l' organizzazione e il funzionamento dei servizi dell' USL, il Comitato di gestione deve ispirarsi ai principi dell' autonomia tecnico - funzionale dei servizi, della chiarezza nella individuazione delle responsabilità, e del lavoro di gruppo:
2.
A tale scopo dovrà , in modo particolare:
1)
predisporre a ciascun servizio un responsabile in possesso di corrispondente livello e qualifica funzionale;
2)
garantire la integrazione ed il coordinamento delle attività del personale addetto a servizi diversi attraverso metodi basati sul lavoro di gruppo, nel rispetto, in ogni caso, delle competenze assegnate al personale;
3)
realizzare la flessibilità delle strutture in modo da poterle costantemente adattare al mutare delle esigenze dei servizi, anche attraverso l' istituto della mobilità del personale.
Art. 32
Aree funzionali di intervento dell' USL.
1.
L' USL è il complesso dei servizi, presidi e uffici operanti nel territorio per il soddisfacimento omogeneo e generalizzato dei bisogni sanitari della popolazione.
2.
L' USL articola i propri presidi e uffici nelle seguenti aree funzionali di intervento:
- area dell' assistenza sanitaria di base;
- area integrativa dell' assistenza sanitaria di base;
-
area delle funzioni centrali[40]
.
Art. 33
Area dell' assistenza sanitaria di base. Distretti sanitari.
1.
L' erogazione di servizi di prima istanza e di pronto intervento avviene nell' ambito dei distretti sanitari di base.
2.
Fanno capo ai distretti tutte quelle attività che interessano i cittadini in modo più comune e frequente.
3.
Tali attività riguardano, in particolare:
- il controllo ed il miglioramento dell' ambiente di vita e di lavoro;
- la tutela sanitaria delle attività fisico - ricreative;
- la tutela degli alimenti, le vaccinazioni e le altre forme di profilassi e di disinfezione, nonchè le altre misure di lotta contro le malattie trasmissibili;
- gli interventi di prevenzione individuale e collettiva, compresi quelli di igiene mentale;
- le attività diagnostiche e terapeutiche correnti, domiciliari e ambulatoriali in forma di degenza non ospedalieri, compresa la guardia medica;
- la distribuzione dei farmaci;
- l' informazione, la promozione sociale e l' educazione dei cittadini;
- la vigilanza, la profilassi e l' assistenza veterinaria
.
4.
Nei distretti devono essere garantiti i collegamenti funzionali e le integrazioni con i servizi socio - assistenziali.
[43]
Art. 34
Criteri per l' articolazione, l' organizzazione e la metodologia operativa nei distretti.
1.
L' assemblea, su proposta dei singoli Consigli comunali, provvede a suddividere il territorio dell' USL in distretti sanitari di base in modo che essi, di norma, comprendano gruppi di popolazione tra i quattromila e i diecimila abitanti, tenendo conto delle caratteristiche demografiche, geomorfologiche e sociali del territorio, e in modo da assicurare in via normale la corrispondenza tra il territorio del distretto e quello del Comune o quello della Circoscrizione territoriale di cui alla
legge 8 aprile 1976, n. 278
.
Art. 35
Area integrativa dei servizi di distretto.
1.
I servizi integrativi nell' assistenza sanitaria di base anche se prestati da presidi multizonali, hanno lo scopo di fornire alle attività distrettuali i necessari supporti tecnici, di attività specialistiche e di consulenza di laboratorio, di radiologia e di degenza ospedaliera.
2.
A tale scopo vengono istituiti dipartimenti secondo criteri di omogeneità delle funzioni da svolgere, sia a livello territoriale che ospedaliero, anche in base a quanto stabilito dal piano sanitario regionale.
Art. 36
Collegamento tra le aree funzionali.
1.
Il Comitato di gestione, tenendo conto delle indicazioni contenute nel piano sanitario regionale, emana
disposizioni per il collegamento delle aree funzionali[45]
di base ed integrativa con l' area delle funzioni centrali anche mediante l' individuazione nei distretti e nei dipartimenti di figure di coordinatori, nel rispetto delle norme dell' ordinamento del personale e di quelle dell' accordo nazionale unico di lavoro di cui all'
art. 47, ottavo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833
.
Art. 37
Servizi e presidi integrativi multizonali. Rinvio - Collegamento funzionale.
1.
I presidi e servizi multizonali sono individuati nel piano sanitario regionale, che individua altresì le unità sanitarie locali interessate ai medesimi.
2.
La gestione delle strutture multizonali compete alle USL in cui le stesse sono ubicate.
[47]
3.
Al fine di assicurare il collegamento funzionale dei presidi e servizi multizonali con quelli delle USL interessate, il comitato di gestione territorialmente competente si avvale di un comitato di coordinamento composto da un rappresentante per ciascuna delle USL interessate.
4.
Tale comitato deve essere sentito per tutte le questioni riguardanti la programmazione dei servizi, allo scopo precipuo di garantire uguali occasioni di fruizione dei servizi e l' accesso ai servizi stessi da parte delle popolazioni interessate; può inoltre essere sentito ogni volta che il comitato di gestione lo ritenga opportuno.
5.
Le modalità di funzionamento del comitato sono stabilite da apposito regolamento interno.
Art. 38
Area delle funzioni centrali e ufficio di direzione.
1.
Entro l' area delle funzioni centrali si svolgono principalmente le attività di programmazione e di organizzazione, nonchè di supporto tecnico agli organi di amministrazione delle USL.
2.
A questo scopo vengono costituiti servizi di settore per lo svolgimento delle seguenti funzioni:[51]
a)
per la responsabilità sanitaria:
- formazione del personale ed educazione sanitaria della popolazione;
- igiene e prevenzione ambientale e del lavoro;
- assistenza sanitaria e farmaceutica;
-
sanità animale ed igiene e vigilanza degli allevamenti[53]
;
- medicina legale;
b)
per la responsabilità amministrativa:
- amministrazione economico - finanziaria;
- amministrazione dell' economato e del provveditorato;
- gestione dei servizi tecnologici;
- gestione delle convenzioni.
c)
per la responsabilità socio - assistenziale:
- prevenzione e promozione sociale;
- interventi socio - assistenziali.
[55]
3.
L' accorpamento in settori delle funzioni di cui al comma precedente viene determinato in apposito regolamento, tenendo conto della complessità delle funzioni da svolgere, nonchè di quanto stabilito nel piano sanitario regionale.
[56]
[ 4. ]
[58]
4.
In ogni caso i settori devono essere almeno due per la responsabilità sanitaria, almeno due per la responsabilità amministrativa e almeno uno per la responsabilità socio - assistenziale
[59]
5.
A ciascun settore è preposto un responsabile, in possesso dei requisiti specifici di professionalità richiesti dalle norme legislative e contrattuali.
6.
I responsabili dei servizi di settore[60]
compongono l' ufficio di direzione delle USL, che è preposto collegialmente all' organizzazione, al coordinamento ed al funzionamento di tutti i servizi, alla gestione del piano e del sistema informativo, alle rilevazioni epidemiologiche nonchè alla direzione del personale.
7.
Il personale dei ruoli sanitario e tecnico che abbia incarichi di responsabilità in qualità di dirigente o di direttore sanitario, primario ospedaliero, direttore, o che rivesta altra funzione riservata alle qualifiche apicali nei rispettivi ruoli, è chiamato, quando non sia membro dell' ufficio di direzione, ad intervenire ai lavori dello stesso per le questioni concernenti il presidio o ufficio cui è preposto.
[ 8. ]
[62]
8.
Il coordinamento dell'ufficio di direzione è assicurato da un coordinatore sanitario e uno amministrativo individuati dal comitato di gestione dell'USL, secondo le norme di cui al
DPR 20 dicembre 1979, n. 761
. Viene inoltre individuato dal Comitato di gestione un coordinatore dei servizi sociali, il quale, con i coordinatori sanitario e amministrativo, assicura i necessari collegamenti tra i vari servizi.
[63]
9.
Le modalità relative al funzionamento dell' ufficio di direzione sono stabilite nel regolamento di cui al
terzo comma
del presente articolo.
[64]
[50]
Art. 39
Consiglio tecnico degli operatori.
1.
In ciascuna USL è istituito il consiglio tecnico degli operatori.
2.
Il consiglio tecnico degli operatori, organismo di consultazione tecnica del comitato di gestione dell' USL, esprime parere su ogni questioni che gli venga sottoposta dal comitato medesimo e formula altresì proposte per la elaborazione dei piani, dei programmi di intervento e dei progetti - obiettivo sulle materie di competenza delle USL.