Date di vigenza

24/03/1983 entrata in vigore mostra documento vigente dal 24/03/1983
21/11/1987 abrogazione mostra documento vigente dal 21/11/1987

Documento vigente dal 24/03/1983

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 7 Marzo 1983 , n. 4
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 38 , riguardante: "Disciplina e valorizzazione della coltura dei funghi e dei tartufi". (1)
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 18 del 09/03/1983

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. Fino all'entrata in vigore di una disciplina regionale organica sulla raccolta e commercializzazione dei tartufi, la sanzione amministrativa di cui all' art. 7, secondo comma, della legge regionale 2 maggio 1980, n. 38 , è sostituita dalla sanzione da lire 50.000 (cinquantamila) a lire 2.000.000 (duemilioni), fermo restando la confisca del prodotto.

ARTICOLO 2

1. All' art. 4 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 38 , sono aggiunti i seguenti commi: " Le Comunità montane od i Comuni non facenti parte delle Comunità montane, in deroga a quanto previsto dai commi precedenti, sulla base dell'andamento stagionale e delle particolari esigenze delle zone interessate, potranno individuare periodi di raccolta diversi.
 
Del calendario per la raccolta dei tartufi predisposto ai sensi del precedente comma dovrà essere data idonea pubblicità a cura della Comunità montana o del Comune interessato
".

ARTICOLO 3

1. Il secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 38 , è sostituito dal seguente:
 
" Le procedure da adottare per la verbalizzazione delle infrazioni alle norme disciplinari della presente legge e per il sequestro dei mezzi impiegati per commettere le infrazioni, sono quelle previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive norme attuative ".

ARTICOLO 4

1. Dopo l' art. 8 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 38 , è aggiunto il seguente articolo 8- bis:
 
" Le Comunità montane ed i Comuni non facenti parte delle Comunità montane possono promuovere, in collaborazione con gli uffici regionali, studi e ricerche al fine della predisposizione di una cartografia a scala 1: 100.000 per l'individuazione delle zone a vocazione produttiva di tartufo nero ".


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 7 marzo 1983

MARRI

[1]

Note sulla vigenza

[1] - Abrogazione da: Articolo 17 Comma 1 legge Regione Umbria 3 novembre 1987, n. 47.

Note della redazione

(1) - 

Abrogazione confermata dall'art. 225, comma 1, lett. h) della L.R. 9 aprile 2015, n. 12