ARTICOLO 1
1.
Fino all'entrata in vigore di una disciplina regionale organica sulla raccolta e commercializzazione dei tartufi, la sanzione amministrativa di cui all'
art. 7, secondo comma, della legge regionale 2 maggio 1980, n. 38
, è sostituita dalla sanzione da lire 50.000 (cinquantamila) a lire 2.000.000 (duemilioni), fermo restando la confisca del prodotto.
ARTICOLO 2
1.
All'
art. 4 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 38
, sono aggiunti i seguenti commi: "
Le Comunità montane od i Comuni non facenti parte delle Comunità montane, in deroga a quanto previsto dai commi precedenti, sulla base dell'andamento stagionale e delle particolari esigenze delle zone interessate, potranno individuare periodi di raccolta diversi.
Del calendario per la raccolta dei tartufi predisposto ai sensi del precedente comma dovrà essere data idonea pubblicità a cura della Comunità montana o del Comune interessato
".
ARTICOLO 4
1.
Dopo l'
art. 8 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 38
, è aggiunto il seguente articolo 8- bis:
"
Le Comunità montane ed i Comuni non facenti parte delle Comunità montane possono promuovere, in collaborazione con gli uffici regionali, studi e ricerche al fine della predisposizione di una cartografia a scala 1: 100.000 per l'individuazione delle zone a vocazione produttiva di tartufo nero
".