Date di vigenza
| 25/06/1981 | entrata in vigore | mostra documento vigente dal 25/06/1981 |
| 14/07/1983 | modifica | mostra documento vigente dal 14/07/1983 |
| 08/12/1987 | modifica | mostra documento vigente dal 08/12/1987 |
| 15/01/2003 | abrogazione | mostra documento vigente dal 15/01/2003 |
Documento vigente dal 14/07/1983
| Fustaie di resinose alpine | Anni 80 |
| Fustaie di faggio | Anni 80 |
| Fustaie di quercia | Anni 90 |
| Fustaie di pino laricio e nero | Anni 50 |
| Fustaie di pini mediterranei | Anni 50 |
Fustaie disetanee
1. Nei boschi di alto fusto trattati a taglio saltuario o a scelta l'utilizzazione va eseguita con criteri essenzialmente colturali osservando un periodo di curazione non inferiore a dieci anni e utilizzando le piante mature (intendendosi per mature quelle che hanno raggiunto approssimativamente il turno fissato dall' art. 42 ), nonché le piante danneggiate, deformi o in condizioni di evidente deterioramento.
2. Durante il periodo di curazione nessun taglio è ammesso salvo quanto è disposto nei precedenti artt. 30 e 31.
3. E' prescritta la dichiarazione di taglio di cui all' art. 40 e la sua mancanza è punita con la stessa ammenda prevista nell'articolo medesimo.
Fustaie irregolari
1. I boschi con soprasuolo irregolare, ossia non decisamente coetanei né disetanei, sono considerati ai fini del taglio, come boschi disetanei salvo diversa prescrizione dell'Amministrazione competente per territorio.
2. Anche per essi è prescritta la dichiarazione di taglio di cui all' art. 40 con la conseguente ammenda.
Penalità per irregolarità dei tagli
1. Qualunque sia il tipo di taglio adottato per i boschi di alto fusto, il proprietario, ovvero chi procede alla utilizzazione, risponde dei danni derivati dall'eccesso o dalla condotta irregolare delle operazioni ai sensi dell' art. 26 del R.D. n. 3267/1923 , salvo il compimento dei lavori di ripristino in virtù dell' art. 25 del medesimo.
Taglio delle piante di castagno
1. Il taglio delle piante di castagno è disciplinato oltre che dal presente regolamento anche dalle disposizioni contenute nel R.D.L. 18 giugno 1931, n. 973 . Entro i limiti di tali disposizioni, il turno minimo dei castagneti ad alto fusto è di anni 60, salvo quanto è disposto dal precedente art. 1 .
2. Per il turno minimo dei cedui valgono le norme di cui all' art. 51 .
Castagneti da frutto
1. Nei castagneti da frutto è permessa:
a) la capitozzatura delle piante vecchie e adulte per rinvigorirne la chioma e delle giovani per prepararle all'innesto;
b) la formazione al piede della pianta di ripiani sostenuti da muri a secco e da ciglioni inerbati;
c) la lavorazione di detti ripiani a scopo colturale;
d) l'estirpazione delle erbe dannose e dei frutici invadenti, nonché la ripulitura totale della superficie allo scopo di facilitare la raccolta delle castagne;
e) l'estirpazione delle ceppaie delle piante tagliate, purché le buche siano subito riempite col terreno di ricavo e la superficie sia regolarmente ripianata e si provveda alla sostituzione delle piante. L'Amministrazione competente per territorio ai sensi della legge regionale n. 19/1980 , su parere degli organi tecnici può, nei castagneti suddetti, il cui terreno sia eccezionalmente mobile, dilavato o in forte pendenza, vietare o condizionare alcune delle operazioni di cui sopra.
2. La coltura agraria temporanea consociata può essere autorizzata dagli Enti medesimi, i quali stabiliscono all'uopo, le modalità atte a prevenire i danni.
1. Le norme delle presenti prescrizioni non si applicano alle colture arboree di tipo industriale impiantate artificialmente.
2. I proprietari o conduttori di detti impianti sono tenuti a farne preventiva segnalazione alla Amministrazione competente per territorio; in caso contrario l'impianto sarà sottoposto alle presenti prescrizioni.
Riserve di matricine
1. Il taglio dei boschi cedui sarà regolato in modo da preservare almeno:
- nei cedui di castagno 36 matricine per Ha (distanza m. 16);
- altre specie 83 matricine per Ha (distanza m. 11).
2. Dette matricine saranno scelte fra le piante venute da seme, e, in mancanza fra polloni di giovini ceppaie che, per conformazione, resistenza ed utilità per la fertilità e conservazione del terreno, siano ritenute migliori, e distribuite possibilmente in modo uniforme su tutta la superficie della tagliata ed a gruppi, a seconda che possano o no resistere all'isolamento, con preferenza però per i luoghi dove la loro presenza potrà meglio favorire la rinnovazione del bosco.
3. In ogni caso i gruppi non devono rimanere a distanza maggiore di m.20 l'uno dall'altro.
4. Qualora le esigenze della coltura lo consentano, l'Amministrazione competente per territorio, ai sensi della legge regionale n. 19 del 1980 , può consentire la riserva di un numero di matricine minore di quello prescritto od anche il taglio andante senza riserva di matricine.
5. Le matricine da riservare di cui al primo comma del presente articolo, dovranno essere così ripartite:
- un terzo del primo turno, un terzo del secondo turno e un terzo del terzo turno o di età superiore.
6. Fanno eccezione i boschi cedui semplici il cui trattamento dovrà essere gradualmente rapportato alle norme di cui sopra.
7. Il taglio delle matricine è consentito, solamente, in contemporaneità a quello ceduo [41]
Piante conifere nei cedui
1. Quando nel bosco ceduo vi siano conifere, queste, salvo l'autorizzazione dell'Amministrazione competente per territorio ai sensi della legge regionale n. 19/1980 , devono essere escluse dal taglio, ma non dal computo delle matricine, se ne hanno la qualità.
2. L'abbattimento delle conifere, anche se autorizzato, deve essere effettuato contemporaneamente al taglio del ceduo.
Cedui senza matricine
1. Nei boschi cedui di ontano, robinia e nocciolo, non è obbligatoria la riserva di matricine, però il proprietario è tenuto a rinnovare le ceppaie morte od esauste nella stagione adatta, immediatamente successiva al taglio, mediante semina o piantagione, anche di altre specie, nel rispetto della legge 22 maggio 1973, n. 269 .
Turno minimo dei cedui puri per tutte le altitudini.
1.
Per i boschi cedui il turno dei tagli non può essere inferiore:
| per il faggio | ad anni 24 |
| per le quercie caducifoglie | ad anni 14 |
| per il carpino | ad anni 12 |
| per il leccio per il corbezzolo e le altre essenze della macchia mediterranea | ad anni 18 |
| per il castagno | ad anni 10 |
| per l'ontano, nocciolo, robinia, salice e betulla | ad anni 10 |
Turno minimo dei cedui misti
1. Per i cedui misti si osserva il turno della specie predominante.
Cedui a sterzo
1. Per i cedui a sterzo il taglio di curazione è consentito quando i polloni di maggiore diametro hanno raggiunto l'età media di anni 20 (faggio).
Sfolli e taglio della frasca
1. Nei boschi cedui sono permessi gli sfolli periodici in qualsiasi stagione.
2. Durante la stagione vegetativa precedente al taglio finale dei cedui, sono consentiti la potatura e lo svettamento per la produzione della frasca. Tali operazioni restano in ogni caso escluse per le matricine e i polloni destinati a divenire matricine.
Scortecciamento dei polloni da cortecciola
1. I polloni e le piante che possono essere scortecciati in piedi sono quelli destinati a taglio nella stagione silvana successiva.
2. Alla base di ciascun pollone va rilasciata una "calza" di 15 cm. di altezza. Nella successiva stagione si deve provvedere al taglio del pollone in prossimità del "colletto".
3. Le infrazioni sono punite a termine dell' art. 26 del R.D. n. 3267/1923 .
Operazioni colturali nei boschi cedui
1. Nell'esecuzione del taglio nei boschi cedui è d'obbligo la riceppatura o la tramarratura delle ceppaie vecchie o deperienti ed il taglio dei monconi, dei polloni intristiti, nonché dei frutici spinosi non aventi funzioni protettive del suolo.
CEDUI COMPOSTI
Cedui composti
1. Le prescrizioni per il taglio dei cedui matricinati di cui ai precedenti articoli valgono anche per il taglio dei cedui composti, caratterizzati dall'esistenza di un maggior numero di matricine di diversa età distribuite almeno in 4 turni.
2. Il numero delle matricine da riservare deve essere non inferiore a 180 per ettaro, di cui 100 all'età del turno del ceduo e 80 ripartite fra le classi di età multiple del turno, nelle proporzioni di: 40 nel secondo turno, 25 del terzo turno, 15 del quarto turno e dei turni successivi. Solo nel caso in cui venga accertata l'assenza di matricine appartenenti ai turni suddetti, le stesse saranno surrogate con altrettante dei turni inferiori.
CEDUI DA CAPITOZZA O DA SGAMOLLO
Cedui da capitozza o da sgamollo.
1. La capitozzatura e la sgamollatura delle piante latifoglie è consentita solo nei boschi nei quali attualmente si pratica, con esclusione delle piante matricine.
2. Sulle piante educate a capitozza e a sgamollo possono asportarsi solo le gettate dell'anno precedente, conservando quelle dell'ultima primavera ed un pollone tirasucchio, il quale sarà tagliato nella stagione prescritta ed all'età non minore di quattro anni.
3. E' tollerata la consuetudine del taglio delle frasche da foraggio nei mesi di giugno e luglio, rimanendo in ogni caso il proprietario obbligato a rinnovare le piante morte o esauste.
4. Salvo il disposto del comma precedente l'epoca dei tagli nei boschi a capitozza e a sgamollo deve coincidere con quella degli altri cedui della stessa specie.
PENALITÀ' RELATIVE AI CEDUI SEMPLICI E COMPOSTI
Penalità basate sull' art. 26 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 .
[ 1. ] [42]
1. Per le infrazioni alle disposizioni contenute negli artt. 49-50-52-53-54-55-56-58 e 59, si applicano le pene comminate dall'art. 26 del R.D. n. 3267/1923 [43]
NORME PER I TERRENI CESPUGLIATI E ARBUSTATI
Denuncia e modalità della soppressione
1. La eliminazione dei cespugli e degli arbusti è soggetta ad autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione competente per territorio, ai sensi della legge regionale n. 19/1980 .
2. L'autorizzazione comporta l'obbligo di procedere nella stagione successiva, all'inerbimento del terreno o al suo rimboschimento.
3. Per quanto riguarda il ciocco di erica, valgono le norme di cui al precedente articolo 20 .
4. Allorché il terreno è mobile o in forte pendenza, la eliminazione dei cespugli e degli arbusti deve essere fatta a strisce alternate od a scacchiera.
5. L'effettuazione dei lavori non autorizzati o non conformi alle norme previste è punita con la sanzione amministrativa minima di L. 25.000 e massima di L. 50.000, fatte salve le ammende previste dagli articoli 24 e 25 del R.D. n. 3267/1923 .
6. I cespugliati di specie forestale o prevalentemente tali, sono equiparati ad ogni effetto ai boschi estremamente deteriorati, di cui al secondo comma del precedente articolo 33 .
7. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai terreni a coltura agraria e a quelli pascolivi.
NORME PER I TERRENI PASCOLIVI
Modalità del pascolo
1. Per l'esercizio del pascolo nei terreni pascolivi si osservano le seguenti disposizioni:
1) E' vietato asportare dai pascoli le deiezioni degli animali. Esse devono essere distribuite, per quanto è possibile, uniformemente sulla superficie pascoliva;
2) il pascolo nei terreni pascolivi ad altitudine compresa tra gli 800 e 1000 metri può esercitarsi solo dal 20/4 al 30/11 e ad altitudine superiore [ ... ] [48] ai metri 1000[49] dal 1 maggio al 31 ottobre.
2. Eventuali deroghe possono essere consentite dall'Amministrazione competente per territorio ai sensi della legge regionale n. 19/1980 ;
3. il pascolo vagante ed incustodito non può esercitarsi che nei terreni liberi al pascolo e sempreché la proprietà contermine ed i terreni anche dello stesso proprietario in cui il pascolo è vietato, siano garantiti dallo sconfinamento degli animali a mezzo di chiudente;
4. fuori del caso precedente, il pascolo deve essere esercitato nei modi indicati nel precedente [ ... ] [50] art. 23[51] ;
5. i pascoli montani appartenenti agli Enti, devono essere utilizzati in conformità all' art.135 del R.D. n. 3267/1923 ;
6. l'Amministrazione competente per territorio ai sensi della legge regionale n. 19/1980 , può imporre nei pascoli di estensione superiore a 50 Ha, il sistema del pascolamento a rotazione o altre forme di utilizzazione in conformità delle buone norme di alpicoltura, determinando caso per caso il carico massimo di bestiame.
3. Le infrazioni alle disposizioni che precedono sono punite come segue:
a) quelle dei nn. 1 e 3 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di L.25.000 e massima di lire 50.000;
b) quelle del n. 2 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di L.5.000 e massima di L. [ ... ] [52] 10.000[53] per ogni capo di bestiame bovino, equino e suino con un minimo di L.20.000. Qualora si tratti di bestiame ovino il limite minimo è di L. [ ... ] [54] 4.000[55] e quello massimo è di L. [ ... ] [56] 10.000[57] con un minimo in ogni caso di L. 20.000;
c) quelle del n. 4 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di L.25.000 e massima di L. 50.000 salva l'eventuale applicazione dell' articolo 26 del presente regolamento ovvero dell' art. 636 del codice penale in caso che lo sconfinamento si sia verificato;
d) quelle del n. 5 con l'ammenda prevista nell'ultimo comma dell' art. 135 del R.D. n.3267/1923 ; e) quelle del n. 6 con la sanzione amministrativa del pagamento previsto dal successivo art. 65 .
Pascoli deteriorati
1. Nei pascoli deteriorati, la durata del pascolo, il carico massimo del bestiame, la ripartizione del pascolo in sezioni ed in turni di riposo sono stabiliti dall'Amministrazione competente per territorio, ai sensi della legge regionale n. 19/1980 .
2. Le infrazioni sono punite con la sanzione amministrativa prevista dal precedente articolo.
Miglioramento dei pascoli
1. Nei pascoli, i lavori di ordinaria coltura, quali ad esempio il decespugliamento, lo spietramento, la regimazione idraulica, il drenaggio, la strigliatura, l'erpicatura, la concimazione, la suddivisione in comparti e tutte le altre operazioni colturali che non provochino danni di carattere idrogeologico, sono lasciati alla libera iniziativa dei proprietari o possessori.
2. La rottura periodica del cotico erboso è soggetta da parte dell'Amministrazione competente, ai sensi della legge regionale n. 19/1980 , ad autorizzazione che fissa le eventuali prescrizioni.
3. L'inosservanza delle stesse è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di L. 25.000 e massima di L. 50.000.
4. La mancata richiesta dell'autorizzazione comporta la sanzione amministrativa di L.20.000 con un massimo di L. 200.000.
NORME PER IL DISSODAMENTO DEI TERRENI NUDI E SALDI
Modalità di trasformazione dei terreni nudi e saldi
1. Le modalità di cui all' art. 21 del R.D. n. 1126 del 16 maggio 1926 per il dissodamento dei terreni nudi e saldi e per la successiva coltivazione agraria devono riguardare in particolare il deflusso delle acque, l'eventuale riduzione della pendenza, la profondità massima dello scasso e le eventuali opere di sostegno.
Movimento dei terreni per l'impianto di nuovi boschi
1. I lavori per l'impianto di nuovi boschi devono essere effettuati secondo le regole di tecnica silvo-pastorale e comunque in modo da non provocare danni di natura idrogeologica.
2. Le relative infrazioni sono punite a norma dell' art. 24 del R.D. n. 3267 del 1923 .
NORME PER LA LAVORAZIONE DEI TERRENI A COLTURA AGRARIA
Lavorazione del terreno
1. Se la pratica in uso per la lavorazione del suolo, a causa della scarsa consistenza o della eccessiva pendenza del terreno, non è sufficiente ad evitare i danni previsti all' art. 1 del R.D. n.3267/1923 , la Amministrazione competente per territorio ai sensi della legge regionale n.19/1980 , può subordinare l'ulteriore lavorazione alle modalità intese a prevenire i danni suddetti.
2. L'Amministrazione suddetta notifica il termine entro il quale la pratica di lavorazione in atto deve essere abbandonata, nonché quello di esecuzione dei lavori di sistemazione.
3. Il proprietario dei terreni deve curare il mantenimento a regola d'arte delle opere di sistemazione.
4. Le infrazioni saranno punite ai termini dell' art. 24 e seguenti del R.D. n. 3267/1923 .
Deflusso delle acque
1. Le acque di irrigazione e quelle di scolo dei serbatoi, degli abbeveratori, lavatoi, ecc., debbono essere condotte in modo da non procurare danni alle pendici sottostanti.
2. Le infrazioni sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di L.25.000 e massima di L. 50.000 salva l'applicazione degli artt. 24 e 26 del R.D. n.3267 del 1923 , in caso di danneggiamento.
NORME RELATIVE A CAVE, MINIERE E MOVIMENTI DI TERRENO CHE NON SIANO DIRETTI ALLA TRASFORMAZIONE A COLTURA AGRARIA DEI BOSCHI, DEI TERRENI CESPUGLIATI E DEI TERRENI SALDI.
Ghiaia, sabbia, sassi.
1. Fermo quanto disposto dalle norme specifiche esistenti in materia, non è consentita la raccolta della ghiaia, della sabbia, dei sassi e di altro materiale, senza l'autorizzazione rilasciata ai fini idrogeologici dall'Amministrazione competente per territorio, ai sensi della legge regionale n.19/1980 , previa istanza presentata dagli interessati.
2. La raccolta deve essere condotta con l'osservanza delle eventuali prescrizioni.
3. Le infrazioni sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di L.25.000 e massima di L. 50.000 e nel caso si verifichino danni, anche ai sensi degli artt. 24 e 26 del R.D. n. 3267 del 1923 .
Cave e miniere.
1. Fermo restando quanto disposto dalla legge regionale 8 aprile 1980, n. 28 , ai soli fini del vincolo per scopi idrogeologici, in relazione all'art. 19, lett. A, punto M) e lett. C e D, del Regolamento forestale n. 1126 del 16 maggio 1926, la apertura e l'esercizio di cave di pietra, di rena e di altri materiali, nonché l'apertura delle miniere, ivi compresi gli eventuali mezzi superficiali esplorativi, non possono effettuarsi senza l'autorizzazione dell'Amministrazione competente per territorio, ai sensi della legge regionale n. 19/1980 .
2. Il concessionario è tenuto all'osservanza delle modalità a tal uopo stabilite da detta Amministrazione.
Movimenti di terreno.
1. Fuori dei casi previsti nei due articoli precedenti, qualsiasi altro movimento di terreno, nei boschi, nei terreni cespugliati e nei terreni nudi e saldi, può essere realizzato solo previa istanza alla Amministrazione competente per territorio ai sensi della legge regionale n. 19/1980 e potrà eseguirsi solo dopo averne conseguita l'autorizzazione con l'osservanza delle eventuali prescrizioni.
2. La mancata osservanza del comma precedente è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di L. 25.000 e massima di L. 50.000, salva l'applicazione degli artt. 24 e 26 del R.D. n. 3267 del 1923 .
Perugia, 8 giugno 1981
MARRI
[1] - Abrogazione da: Articolo 112 Comma 1 regolamento Regione Umbria 17 dicembre 2002, n. 7.
[6] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 regolamento Regione Umbria 20 giugno 1983, n. 1.
[7] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 regolamento Regione Umbria 20 giugno 1983, n. 1.
[8] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 regolamento Regione Umbria 20 giugno 1983, n. 1.
[9] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 regolamento Regione Umbria 20 giugno 1983, n. 1.
[10] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 regolamento Regione Umbria 20 giugno 1983, n. 1.
[11] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 regolamento Regione Umbria 20 giugno 1983, n. 1.
[12] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 regolamento Regione Umbria 20 giugno 1983, n. 1.
[13] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 regolamento Regione Umbria 20 giugno 1983, n. 1.
[14] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 regolamento Regione Umbria 20 giugno 1983, n. 1.
[15] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 regolamento Regione Umbria 20 giugno 1983, n. 1.
[16] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 regolamento Regione Umbria 20 giugno 1983, n. 1.
[17] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 regolamento Regione Umbria 20 giugno 1983, n. 1.
[18] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 regolamento Regione Umbria 20 giugno 1983, n. 1.
[19] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 regolamento Regione Umbria 20 giugno 1983, n. 1.
[20] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 regolamento Regione Umbria 20 giugno 1983, n. 1.
[21] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 regolamento Regione Umbria 20 giugno 1983, n. 1.
[22] - Abrogazione da: Articolo 23 Comma 1 legge Regione Umbria 18 novembre 1987, n. 49.
[23] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 regolamento Regione Umbria 20 giugno 1983, n. 1.
[24] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 regolamento Regione Umbria 20 giugno 1983, n. 1.
[25] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 regolamento Regione Umbria 20 giugno 1983, n. 1.
[26] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 regolamento Regione Umbria 20 giugno 1983, n. 1.
[27] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 regolamento Regione Umbria 20 giugno 1983, n. 1.
[28] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 regolamento Regione Umbria 20 giugno 1983, n. 1.
[29] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 regolamento Regione Umbria 20 giugno 1983, n. 1.
[30] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 regolamento Regione Umbria 20 giugno 1983, n. 1.
[31] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 regolamento Regione Umbria 20 giugno 1983, n. 1.
[32] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 regolamento Regione Umbria 20 giugno 1983, n. 1.
[33] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 regolamento Regione Umbria 20 giugno 1983, n. 1.
[34] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 regolamento Regione Umbria 20 giugno 1983, n. 1.
[35] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 regolamento Regione Umbria 20 giugno 1983, n. 1.
[36] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 regolamento Regione Umbria 20 giugno 1983, n. 1.
[37] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 regolamento Regione Umbria 20 giugno 1983, n. 1.
[38] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 regolamento Regione Umbria 20 giugno 1983, n. 1.
[39] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 regolamento Regione Umbria 20 giugno 1983, n. 1.
[40] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 regolamento Regione Umbria 20 giugno 1983, n. 1.
[41] - Integrazione da: Articolo 1 regolamento Regione Umbria 20 giugno 1983, n. 1.
[42] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 regolamento Regione Umbria 20 giugno 1983, n. 1.
[43] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 regolamento Regione Umbria 20 giugno 1983, n. 1.
[44] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 regolamento Regione Umbria 20 giugno 1983, n. 1.
[45] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 regolamento Regione Umbria 20 giugno 1983, n. 1.
[46] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 regolamento Regione Umbria 20 giugno 1983, n. 1.
[47] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 regolamento Regione Umbria 20 giugno 1983, n. 1.
[48] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 regolamento Regione Umbria 20 giugno 1983, n. 1.
[49] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 regolamento Regione Umbria 20 giugno 1983, n. 1.
[50] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 regolamento Regione Umbria 20 giugno 1983, n. 1.
[51] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 regolamento Regione Umbria 20 giugno 1983, n. 1.
[52] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 regolamento Regione Umbria 20 giugno 1983, n. 1.
[53] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 regolamento Regione Umbria 20 giugno 1983, n. 1.
[54] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 regolamento Regione Umbria 20 giugno 1983, n. 1.
[55] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 regolamento Regione Umbria 20 giugno 1983, n. 1.
[56] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 regolamento Regione Umbria 20 giugno 1983, n. 1.
[57] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 regolamento Regione Umbria 20 giugno 1983, n. 1.