TITOLO I
ARTICOLO 1
1.
La presente legge detta norme per valorizzare la potenzialità produttiva del bosco, nel rispetto degli ecosistemi, con specifico riferimento alla difesa, alla produzione, alla raccolta ed alla commercializzazione dei funghi epigei spontanei.
2.
Sono abrogati gli artt. 2 e 3 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 38.
TITOLO II
ARTICOLO 2
(Raccolta).
1.
La raccolta dei funghi è consentita nelle ore diurne.
2.
La quantità giornaliera consentita per le specie pregiate non dovrà essere superiore a quattro chilogrammi a persona.
3.
Ai fini della presente legge sono considerate specie pregiate l'ovulo buono, il porcino ed il prugnolo (Amanita Caesarea, Boletus Aereus, Boletus Edulis, Boletus Pinocola, Boletus Appendiculatus, Boletus Reticulatus, Tricholoma Georgii).
4.
Nessun limite di raccolta è posto al proprietario, all'usufruttuario, a tutti coloro che vantano diritti reali di godimento sul fondo, ai coltivatori del fondo, ai familiari ed ai suoi dipendenti regolarmente assunti per la coltivazione del fondo stesso.
5.
La stessa limitazione non opera nei confronti di tutti i residenti in frazioni di Comuni o Comuni montani in zone boschive che per consuetudine siano portatori di interesse economico connesso alla raccolta dei funghi previa autorizzazione delle Comunità montane interessate.
6.
E' fatto obbligo ai raccoglitori di pulire sommariamente i funghi sul posto di raccolta e di trasportarli in contenitori forati sul fondo per favorire la caduta di spore.
ARTICOLO 3
(Divieti).
1.
E'vietato usare nella raccolta rastrelli, uncini o altri mezzi atti a rimuovere lo strato umifero del terreno.
2.
E'comunque vietato distruggere la flora fungina.
3.
La raccolta dei funghi è vietata nei rimboschimenti dove le piante non abbiano raggiunto l'altezza di un metro.
ARTICOLO 4
(Sospensione temporanea).
1.
Su proposta delle Comunità montane e dei Comuni non facenti parte delle Comunità montane, la Giunta regionale può sospendere temporaneamente la raccolta dei funghi da parte di chiunque, in quelle zone in cui si manifestino situazioni di grave alterazione ambientale.
2.
Il divieto di raccolta, disposto come sopra, è reso esecutivo dalla Regione tramite la collocazione di tabelle poste in modo che siano visibili l'una dall'altra.
TITOLO III
ARTICOLO 5
(Commercializzazione dei funghi spontanei).
1.
Tutti i funghi spontanei posti in vendita, devono essere sottoposti al controllo da parte dell'autorità sanitaria locale che rilascia apposito certificato, valido per il solo giorno del controllo, dal quale risulti: generalità del venditore, residenza, luogo di vendita, specie e quantità poste in commercio.
2.
I punti e gli orari di vendita dei funghi spontanei sono stabiliti dai singoli Comuni.
3.
I Comuni sono tenuti, inoltre, ad assicurare il controllo sanitario gratuito dei funghi spontanei destinati al consumo.
4.
E' consentita la vendita solo dei funghi di cui all'allegato «A».
5.
La Giunta regionale è delegata a modificare l'elenco di cui all'allegato «A», per accertati motivi, con apposito provvedimento.
TITOLO IV
ARTICOLO 6
(Informazione e divulgazione. Contributi).
1.
La Regione, nell'ambito di un una politica rivolta alla salvaguardia del bosco e dei suoi prodotti, nonchè alla tutela dell'ambiente, promuove utili iniziative finalizzate a favorire la conoscenza ed il rispetto della flora fungina.
2.
A tal fine finanzia corsi, aperti al personale preposto alla vigilanza, nonchè a tutti i cittadini interessati, organizzati senza scopo di lucro da Enti e da Associazioni micologiche o naturalistiche.
3.
La Giunta regionale concede altresì , contributi, sulla base di rendiconti di spesa, ad Enti ed Associazioni per l'allestimento o la realizzazione di mostre, stands ed iniziative pubbliche rivolte alla valorizzazione ed alla pubblicizzazione dei funghi spontanei.
4.
Nel Piano pluriennale di formazione la Regione prevede corsi per la formazione di esperti micologici.
ARTICOLO 7
(Sanzioni).
1.
Per le violazioni delle norme di cui al primo ed ultimo comma dell'art. 2 della presente legge è applicata la sanzione amministrativa da lire 5.000 a lire 50.000; per quelle relative al secondo comma dell'art. 2 e dell'art. 3 la sanzione amministrativa è da lire 20.000 a lire 100.000, oltre al sequestro del prodotto raccolto e del mezzo impiegato.
2.
Le violazioni delle norme previste agli articoli 4 e 5 comportano, oltre alla confisca del prodotto, il pagamento della sanzione da lire 50.000 a lire 500.000.
ARTICOLO 8
(Vigilanza).
1.
Sono incaricati di far osservare le disposizioni della presente legge gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria, gli organi di vigilanza sulla caccia e pesca, gli organi di polizia locale, gli agenti giurati in servizio presso le Comunità montane, nonché tutti gli agenti giurati in possesso dei requisiti determinati dall'art. 138 del TU delle leggi di pubblica sicurezza approvato con RD 18 giugno 1931, n. 773.
2.
Le procedure da adottare per la verbalizzazione delle infrazioni alle norme disciplinari della presente legge e per il sequestro dei mezzi impiegati per commettere le infrazioni, sono quelle previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive norme attuative.
ARTICOLO 9
(Finanziamento).
1.
Per le finalità previste dall'art. 6 della presente legge è autorizzato per l'anno 1983, lo stanziamento di lire 40.000.000, in termini di competenza e cassa, al cap. 4176( tit. I, sez. 10, rubrica 43, categoria economica 5, settore 11, tipo 1.1.) di nuova istituzione denominato: «Spese per iniziative finalizzate allo sviluppo della flora fungina e contributi della Regione ad Enti ed Associazioni per far fronte alle spese di allestimento, realizzazione di mostre, stando ed iniziative pubbliche rivolte alla valorizzazione e alla pubblicizzazione dei funghi spontanei».
2.
All'onere si fa fronte mediante riduzione per pari importo, dello stanziamento iscritto al cap. 4120 del bilancio regionale 1983, approvato con legge regionale 2 maggio 1983, n. 10, al quale sono conseguentemente apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA
In aumento
- cap. 4176 Competenza 40.000.000 Cassa 40.000.000
In diminuzione
- cap. 4120 Competenza 40.000.000 Cassa 40.000.000
3.
La presente spesa è allocata nel bilancio pluriennale 1983- 1985 nel programma operativo 2.24.2.03.
4.
Per gli anni successivi l'entità della spesa sarà determinata con legge di bilancio a norma dell'art. 5 primo e secondo comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23.