Date di vigenza

21/07/1983 entrata in vigore mostra documento vigente dal 21/07/1983
11/03/2000 abrogazione mostra documento vigente dal 11/03/2000

Documento vigente dal 21/07/1983

Regione Umbria
Legge regionale 27 giugno 1983 ,n. 21
Nuova disciplina per la valorizzazione, la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei. (1)
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 43 del 06/07/1983

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

TITOLO I
ARTICOLO 1

1. La presente legge detta norme per valorizzare la potenzialità produttiva del bosco, nel rispetto degli ecosistemi, con specifico riferimento alla difesa, alla produzione, alla raccolta ed alla commercializzazione dei funghi epigei spontanei.

2. Sono abrogati gli artt. 2 e 3 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 38.

TITOLO II
ARTICOLO 2

(Raccolta).

1. La raccolta dei funghi è consentita nelle ore diurne.

2. La quantità giornaliera consentita per le specie pregiate non dovrà essere superiore a quattro chilogrammi a persona.

3. Ai fini della presente legge sono considerate specie pregiate l'ovulo buono, il porcino ed il prugnolo (Amanita Caesarea, Boletus Aereus, Boletus Edulis, Boletus Pinocola, Boletus Appendiculatus, Boletus Reticulatus, Tricholoma Georgii).

4. Nessun limite di raccolta è posto al proprietario, all'usufruttuario, a tutti coloro che vantano diritti reali di godimento sul fondo, ai coltivatori del fondo, ai familiari ed ai suoi dipendenti regolarmente assunti per la coltivazione del fondo stesso.

5. La stessa limitazione non opera nei confronti di tutti i residenti in frazioni di Comuni o Comuni montani in zone boschive che per consuetudine siano portatori di interesse economico connesso alla raccolta dei funghi previa autorizzazione delle Comunità montane interessate.

6. E' fatto obbligo ai raccoglitori di pulire sommariamente i funghi sul posto di raccolta e di trasportarli in contenitori forati sul fondo per favorire la caduta di spore.

ARTICOLO 3

(Divieti).

1. E'vietato usare nella raccolta rastrelli, uncini o altri mezzi atti a rimuovere lo strato umifero del terreno.

2. E'comunque vietato distruggere la flora fungina.

3. La raccolta dei funghi è vietata nei rimboschimenti dove le piante non abbiano raggiunto l'altezza di un metro.

ARTICOLO 4

(Sospensione temporanea).

1. Su proposta delle Comunità montane e dei Comuni non facenti parte delle Comunità montane, la Giunta regionale può sospendere temporaneamente la raccolta dei funghi da parte di chiunque, in quelle zone in cui si manifestino situazioni di grave alterazione ambientale.

2. Il divieto di raccolta, disposto come sopra, è reso esecutivo dalla Regione tramite la collocazione di tabelle poste in modo che siano visibili l'una dall'altra.

TITOLO III
ARTICOLO 5

(Commercializzazione dei funghi spontanei).

1. Tutti i funghi spontanei posti in vendita, devono essere sottoposti al controllo da parte dell'autorità sanitaria locale che rilascia apposito certificato, valido per il solo giorno del controllo, dal quale risulti: generalità del venditore, residenza, luogo di vendita, specie e quantità poste in commercio.

2. I punti e gli orari di vendita dei funghi spontanei sono stabiliti dai singoli Comuni.

3. I Comuni sono tenuti, inoltre, ad assicurare il controllo sanitario gratuito dei funghi spontanei destinati al consumo.

4. E' consentita la vendita solo dei funghi di cui all'allegato «A».

5. La Giunta regionale è delegata a modificare l'elenco di cui all'allegato «A», per accertati motivi, con apposito provvedimento.

TITOLO IV
ARTICOLO 6

(Informazione e divulgazione. Contributi).

1. La Regione, nell'ambito di un una politica rivolta alla salvaguardia del bosco e dei suoi prodotti, nonchè alla tutela dell'ambiente, promuove utili iniziative finalizzate a favorire la conoscenza ed il rispetto della flora fungina.

2. A tal fine finanzia corsi, aperti al personale preposto alla vigilanza, nonchè a tutti i cittadini interessati, organizzati senza scopo di lucro da Enti e da Associazioni micologiche o naturalistiche.

3. La Giunta regionale concede altresì , contributi, sulla base di rendiconti di spesa, ad Enti ed Associazioni per l'allestimento o la realizzazione di mostre, stands ed iniziative pubbliche rivolte alla valorizzazione ed alla pubblicizzazione dei funghi spontanei.

4. Nel Piano pluriennale di formazione la Regione prevede corsi per la formazione di esperti micologici.

ARTICOLO 7

(Sanzioni).

1. Per le violazioni delle norme di cui al primo ed ultimo comma dell'art. 2 della presente legge è applicata la sanzione amministrativa da lire 5.000 a lire 50.000; per quelle relative al secondo comma dell'art. 2 e dell'art. 3 la sanzione amministrativa è da lire 20.000 a lire 100.000, oltre al sequestro del prodotto raccolto e del mezzo impiegato.

2. Le violazioni delle norme previste agli articoli 4 e 5 comportano, oltre alla confisca del prodotto, il pagamento della sanzione da lire 50.000 a lire 500.000.

ARTICOLO 8

(Vigilanza).

1. Sono incaricati di far osservare le disposizioni della presente legge gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria, gli organi di vigilanza sulla caccia e pesca, gli organi di polizia locale, gli agenti giurati in servizio presso le Comunità montane, nonché tutti gli agenti giurati in possesso dei requisiti determinati dall'art. 138 del TU delle leggi di pubblica sicurezza approvato con RD 18 giugno 1931, n. 773.

2. Le procedure da adottare per la verbalizzazione delle infrazioni alle norme disciplinari della presente legge e per il sequestro dei mezzi impiegati per commettere le infrazioni, sono quelle previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive norme attuative.

ARTICOLO 9

(Finanziamento).

1. Per le finalità previste dall'art. 6 della presente legge è autorizzato per l'anno 1983, lo stanziamento di lire 40.000.000, in termini di competenza e cassa, al cap. 4176( tit. I, sez. 10, rubrica 43, categoria economica 5, settore 11, tipo 1.1.) di nuova istituzione denominato: «Spese per iniziative finalizzate allo sviluppo della flora fungina e contributi della Regione ad Enti ed Associazioni per far fronte alle spese di allestimento, realizzazione di mostre, stando ed iniziative pubbliche rivolte alla valorizzazione e alla pubblicizzazione dei funghi spontanei».

2. All'onere si fa fronte mediante riduzione per pari importo, dello stanziamento iscritto al cap. 4120 del bilancio regionale 1983, approvato con legge regionale 2 maggio 1983, n. 10, al quale sono conseguentemente apportate le seguenti variazioni:
 
PARTE SPESA
 
In aumento
 
- cap. 4176 Competenza 40.000.000 Cassa 40.000.000
 
In diminuzione
 
- cap. 4120 Competenza 40.000.000 Cassa 40.000.000

3. La presente spesa è allocata nel bilancio pluriennale 1983- 1985 nel programma operativo 2.24.2.03.

4. Per gli anni successivi l'entità della spesa sarà determinata con legge di bilancio a norma dell'art. 5 primo e secondo comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 27 giugno 1983

MARRI


ALLEGATI:
- ALLEGATO 1

Allegato A) ELENCO DELLE SPECIE DEI FUNGHI EPIGEI MANGERECCI DEI QUALI E' AUTORIZZATA LA VENDITA
 

                                                                                                                           
Amanita Caesarea   Ovulo buono 
Armillariella mellea  Famigliola buona 
Biannularia imperialis Fungo patata   Fungo patata 
Boletus aereus   Porcino nero 
Boletus edulis  Porcino 
Boletus pinicola  Porcino 
Boletus appendiculatus  Porcino 
Boletus reticulatus  Porcino 
Boletus granulatus  Pinarolo 
Boletus luteus   Pinarolo 
Boletus lepidus  Cero 
Boletus scaber  Porcinello grigio 
Cantharellus cibarius  Galletto 
Cantharellus lutescens  Trombetta 
Clitocybe geotropa  Ordinario 
Clitocybe maxima  Ordinario 
Clitocybe infundibuliformis  Imbutino 
Fistulina hepatica  Lingua di bue 
Hydnum repandum  Steccherino 
Hydnum rufescens  Steccherino 
Hygroprorus poetarum  Licinetto o elcino bianco 
Hygroprorus penarius  Licinetto o elcino bianco 
Hygroprorus russula  Licinetto o elcino rosso 
Hygrophorus marzuolus  Marzuolo 
Lepiota procera  Mazza di tamburo 
  Mazza di tamburo 
Lactarius deliciosus  Sanguinello o scopetto 
Lactarius sanguifluus  Sanguenaccio 
Lycoperdon maximum  Vescia maggiore 
Lycoperdon coelatum  Vescia 
Lycoperdon gemmatum  Vescia 
Lycoperdon perlatum  Vescia 
Lycoperdon furfuraceum  Vescia 
Marasmius oreades  Gambe secche 
Morchella rotunda  Spugnola 
Morchella conica  Spugnola 
Morchella deliciosa  Spugnola 
Pholiota aegerita  Funghi di pioppo 
Pleurotus ostreatus  Gelone 
Pleurotus eryngii  Cardarello 
Pleurotus eryngii Var.  Ferulae Ferlengo 
Psalliota campestris  Prataiolo 
Psalliota arensis  Prataiolo 
Psalliota silvicola  Prataiolo 
Psalliota hortensis Var.  Bispora Prataiolo 
Russula cyanoxantha  Colombina maggiore 
Russula aurata  Colombina dorata 
Russula viresciens  Verdone 
Russula vesca  Colombina 
Russula integra  Colombina 
Russula decolorans  Colombina 
Russula delica   
Russula paludosa  Rosciola 
Tricholoma georgio  Prugnolo 
Tricholoma terreum  Moretta 
Tricholoma russula  Licinetto o elcino rosso 
Tricholoma acerbum  Fungo di carne 
Tricholoma triste  Moretta 
Tricholoma scalpturatum  Moretta 
Tricholoma orirubens  Moretta 
Tricholoma atrosquamosus  Moretta 
[1]

Note sulla vigenza

[1] - Abrogazione da: Articolo 16 Comma 1 legge Regione Umbria 21 febbraio 2000, n. 12.

Note della redazione

(1) - 

Abrogazione confermata dall'art. 225, comma 1, lettera i), L.R. 9 aprile 2015, n. 12.