Date di vigenza

19/08/1983 entrata in vigore mostra documento vigente dal 19/08/1983
02/12/1999 abrogazione mostra documento vigente dal 02/12/1999

Documento vigente dal 19/08/1983

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 11 Agosto 1983, n. 33
Modificazione della LR 24 gennaio 1983, n. 3, concernente: "Ripartizione dei fondi previsti dalla legge 10 aprile 1981, n. 151 , per l'esercizio dei servizi pubblici di trasporto nell'anno 1983".
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 54 del 18/08/1983

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Destinazione dei fondi

1. I fondi di cui alla lettera b) dell'art. 1 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 3 , vengono così destinati:

a) lire 7.200.000.000 per ripianare i disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private che esercitano i servizi di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 10 aprile 1981, n. 151 , nel periodo 1 luglio- 30 settembre 1983;

b) lire 7.800.000.000 per le finalità anzidette, in relazione al periodo 1 ottobre- 31 dicembre 1983.

ARTICOLO 2

Ripartizione dei fondi

1. I fondi di cui alla lettera a) del precedente art. 1 vengono assegnati in acconto e ripartiti in base alle prescrizioni contenute nell' articolo 2 - primo e secondo comma - della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 3 .

2. I fondi di cui alla lettera b) del precedente art. 1 verranno attribuiti, con atto della Giunta regionale, a saldo, ai tre Consorzi per i servizi di trasporto pubblico operanti nel territorio regionale, sulla base dei principi e delle procedure che verranno stabiliti con successiva legge regionale e con l'obiettivo di cui all' art. 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151 .

ARTICOLO 3

1. Sono abrogate le disposizioni contenute nella legge regionale 24 gennaio 1983, n. 3 , che siano in contrasto con la presente legge.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 11 agosto 1983

MARRI

[1]

Note sulla vigenza

[1] - Abrogazione da: Articolo 10 Comma 1 Lettera mm legge Regione Umbria 15 novembre 1999, n. 30.