ARTICOLO 2
Ripartizione dei fondi
1.
I fondi di cui alla lettera a) del precedente art. 1 vengono assegnati in acconto e ripartiti in base alle prescrizioni contenute nell'
articolo 2
- primo e
secondo comma
- della
legge regionale 24 gennaio 1983, n. 3
.
2.
I fondi di cui alla lettera b) del precedente art. 1 verranno attribuiti, con atto della Giunta regionale, a saldo, ai tre Consorzi per i servizi di trasporto pubblico operanti nel territorio regionale, sulla base dei principi e delle procedure che verranno stabiliti con successiva legge regionale e con l'obiettivo di cui all'
art. 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151
.