ARTICOLO 1
1.
In attuazione dell'
art. 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217
, le Aziende autonome comprensoriali di cura, soggiorno e turismo della regione assumono la denominazione di " Aziende di promozione turistica" (APT).
ARTICOLO 3
1.
La
lett. e) dell'art. 4 della L.R. 17 gennaio 1974, n. 5
, è così integrata: - dopo "
movimento turistico
" va aggiunta, tra parentesi, la dizione: "
(albergatori, gestori di campeggi, ristoratori, agenti di viaggio)
".
2.
Allo stesso
art. 4
è aggiunto: "
lett. i) da un membro rappresentante del movimento cooperativo, scelto dal Consiglio regionale su nomi indicati dalle Associazioni cooperative più rappresentative a livello regionale
".
ARTICOLO 4
1.
Il primo comma dell'art. 7 della LR 17 gennaio 1974, n. 5, è così sostituito:
"
Il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente almeno quattro volte all'anno e, in ogni caso, quando sia necessario deliberare sulle materie di cui al precedente art. 6
".
2.
Il terzo comma dello stesso art. 7 è così sostituito:
"
Le sedute del Consiglio di amministrazione sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei componenti e in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, con la presenza di almeno un terzo dei componenti; le deliberazioni sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti
".
ARTICOLO 5
1.
L'art. 7/ quater della
legge regionale 28 dicembre 1979, n. 71
, è così sostituito:
"
Il Comitato esecutivo:
a) emana i provvedimenti necessari per l'attuazione del programma e delle direttive stabilite dal Consiglio e adotta deliberazioni di spesa entro i limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, approvato dall'organo di controllo;
b) predispone annualmente il programma di attività, il bilancio preventivo, le relative variazioni ed il conto consuntivo;
c) esercita tutte le attività di ordinaria amministrazione e delibera su quant'altro ad esso è demandato dal Consiglio di amministrazione;
d) adotta, in caso d'urgenza, i provvedimenti in materia contrattuale e patrimoniale e quelli relativi alle liti attive e passive, da sottoporre alla ratifica del Consiglio di amministrazione in occasione della sua prima riunione
".
ARTICOLO 6
1.
Al
terzo comma dell'art. 9 della legge regionale 17 gennaio 1974, n. 5
, le parole "
e il loro mandato non può essere rinnovato
", sono soppresse. Lo stesso articolo, è così integrato: "
Le riunioni del Collegio dei revisori dei conti sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. I componenti il Collegio partecipano alle riunioni del Consiglio di amministrazione. Il Collegio dei revisori, almeno semestralmente, provvede: - al riscontro degli atti di gestione; - all'accertamento della regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili; - a verifiche di cassa. Provvede, inoltre, ad esaminare i bilanci di previsione ed i conti consuntivi redigendo apposite relazioni da trasmettere alla Giunta regionale a corredo di detti documenti contabili. I revisori, anche individualmente, possono, in qualsiasi momento, procedere ad ispezioni e controlli. In caso di accertate irregolarità, il Collegio è tenuto a trasmettere apposita relazione alla Giunta regionale
".