Date di vigenza

10/03/1984 entrata in vigore mostra documento vigente dal 10/03/1984
28/08/1986 abrogazione mostra documento vigente dal 28/08/1986

Documento vigente dal 10/03/1984

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 20 Febbraio 1984 ,n. 7
Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 17 gennaio 1974, n. 5 e 28 dicembre 1979, n. 71. (1)
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 16 del 24/02/1984

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. In attuazione dell' art. 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217 , le Aziende autonome comprensoriali di cura, soggiorno e turismo della regione assumono la denominazione di " Aziende di promozione turistica" (APT).

ARTICOLO 2

1. La lett. c) dell'art. 2 della L.R. 17 gennaio 1974, n. 5 , è sostituita dalla seguente: " lett. c) istituire, previo nulla - osta della Giunta regionale, uffici d'informazione e di accoglienza turistica denominati IAT ".

ARTICOLO 3

1. La lett. e) dell'art. 4 della L.R. 17 gennaio 1974, n. 5 , è così integrata: - dopo " movimento turistico " va aggiunta, tra parentesi, la dizione: " (albergatori, gestori di campeggi, ristoratori, agenti di viaggio) ".

2. Allo stesso art. 4 è aggiunto: " lett. i) da un membro rappresentante del movimento cooperativo, scelto dal Consiglio regionale su nomi indicati dalle Associazioni cooperative più rappresentative a livello regionale ".

ARTICOLO 4

1. Il primo comma dell'art. 7 della LR 17 gennaio 1974, n. 5, è così sostituito:
 
" Il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente almeno quattro volte all'anno e, in ogni caso, quando sia necessario deliberare sulle materie di cui al precedente art. 6 ".

2. Il terzo comma dello stesso art. 7 è così sostituito:
 
" Le sedute del Consiglio di amministrazione sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei componenti e in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, con la presenza di almeno un terzo dei componenti; le deliberazioni sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti ".

ARTICOLO 5

1. L'art. 7/ quater della legge regionale 28 dicembre 1979, n. 71 , è così sostituito:
 
" Il Comitato esecutivo:
 
a) emana i provvedimenti necessari per l'attuazione del programma e delle direttive stabilite dal Consiglio e adotta deliberazioni di spesa entro i limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, approvato dall'organo di controllo;
 
b) predispone annualmente il programma di attività, il bilancio preventivo, le relative variazioni ed il conto consuntivo;
 
c) esercita tutte le attività di ordinaria amministrazione e delibera su quant'altro ad esso è demandato dal Consiglio di amministrazione;
 
d) adotta, in caso d'urgenza, i provvedimenti in materia contrattuale e patrimoniale e quelli relativi alle liti attive e passive, da sottoporre alla ratifica del Consiglio di amministrazione in occasione della sua prima riunione
".

ARTICOLO 6

1. Al terzo comma dell'art. 9 della legge regionale 17 gennaio 1974, n. 5 , le parole " e il loro mandato non può essere rinnovato ", sono soppresse. Lo stesso articolo, è così integrato: " Le riunioni del Collegio dei revisori dei conti sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. I componenti il Collegio partecipano alle riunioni del Consiglio di amministrazione. Il Collegio dei revisori, almeno semestralmente, provvede: - al riscontro degli atti di gestione; - all'accertamento della regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili; - a verifiche di cassa. Provvede, inoltre, ad esaminare i bilanci di previsione ed i conti consuntivi redigendo apposite relazioni da trasmettere alla Giunta regionale a corredo di detti documenti contabili. I revisori, anche individualmente, possono, in qualsiasi momento, procedere ad ispezioni e controlli. In caso di accertate irregolarità, il Collegio è tenuto a trasmettere apposita relazione alla Giunta regionale ".


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 20 febbraio 1984

Marri

[1]

Note sulla vigenza

[1] - Abrogazione da: Articolo 19 Comma 1 legge Regione Umbria 12 agosto 1986, n. 32.

Note della redazione

(1) - 

Abrogazione confermata dalla L.R. 27 dicembre 2006, n. 18, art. 109, comma 2, lett. i) e dall'art. 93, comma 2, lettera hh), L.R. 12 luglio 2013, n. 13