Regione Umbria
LEGGE REGIONALE
20 Febbraio 1984
,n.
8
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n.
16 del
24/02/1984
Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:
ARTICOLO UNICO
1.
Alla
legge regionale 26 febbraio 1981, n. 9
, art. 1, è aggiunto il seguente comma: "
Ai consiglieri che non usufruiscono della autovettura di servizio, l'Ufficio di presidenza fornisce altresì, per l'accesso in sede, un abbonamento di autoparcheggio
".
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.
Perugia, 20 febbraio 1984
Marri
[1]