Date di vigenza

01/02/1985 entrata in vigore mostra documento vigente dal 01/02/1985
17/05/1985 modifica mostra documento vigente dal 17/05/1985
19/04/1986 modifica mostra documento vigente dal 19/04/1986
04/04/1995 abrogazione mostra documento vigente dal 04/04/1995

Documento vigente dal 01/02/1985

Regione Umbria
Legge regionale 14 gennaio 1985 , n. 1
Norme per l'esercizio da parte dell'associazione dei comuni di cui alla legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65 delle funzioni amministrative già attribuite o delegate ai consorzi intercomunali costituiti ai sensi delle leggi regionali 3 giugno 1975, n. 40 e 17 agosto 1979, n. 44. Modificazioni alle legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65 . (1)
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 5 del 17/01/1985

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. Le funzioni amministrative attribuite o delegate ai consorzi intercomunali costituiti ai sensi della legge regionale 3 giugno 1975, n. 40 e successive modifiche ed integrazioni, sono esercitate dalle associazioni dei comuni di cui alla legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65 , qualora tutti i comuni consorziati manifestino il loro consenso con conforme deliberazione.

2. L'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma ha inizio a far data dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Giunta regionale che accerta l'intervenuto consenso dei comuni consorziati.

3. Dalla stessa data i consorzi per i quali si siano verificate le condizioni di cui al presente articolo, cessano di diritto per esaurimento del fine.

4. Gli effetti della cessazione sono disciplinati dall' art. 168 del RD 3 marzo 1934, n. 383 .

5. Salvo quanto disposto dal primo comma del presente articolo, i comuni possono affidare all'associazione l'esercizio di funzioni proprie o delegate.

ARTICOLO 2

1. Le funzioni amministrative attribuite o delegate ai consorzi intercomunali dalla legge regionale del 17 agosto 1979, n. 44 , sono delegate alle province. [6]

2. Gli atti di programmazione dei servizi di trasporto pubblico sono adottati dalle province sentite le associazioni dei comuni interessati.

3. Si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo precedente. [8]

ARTICOLO 3

1. A far data dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al secondo comma dell'art. 1 , i contributi regionali disposti a favore dei consorzi intercomunali dalla legge regionale 3 giugno 1975, n. 40 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè dalla legge regionale 17 agosto 1979, n. 44 , sono erogati con gli stessi criteri e modalità rispettivamente alle associazioni dei comuni di cui alla legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65 ed alle province.

[10]
ARTICOLO 4

1. Gli enti delegatari succedono nei rapporti attivi e passivi. Il potere sostitutivo, i limiti dei poteri di indirizzo e coordinamento e vigilanza della Regione ed i rapporti finanziari sono disciplinati dalle leggi regionali vigenti in materia.

ARTICOLO 5

1. L' art. 5 della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65 , è sostituito dal seguente: « 1. L'assemblea è composta da consiglieri dei comuni associati.
 
2. A far parte dell'assemblea dell'associazione intercomunale possono essere eletti dai rispettivi consigli comunali, in luogo di altrettanti consiglieri comunali, membri dei consigli circoscrizionali eletti a suffragio diretto.
 
3. L'assemblea dura in carica fino alle elezioni amministrative per il rinnovo dei consigli comunali, salvo la sostituzione di singoli membri per revoca, dimissioni, perdita della qualità di consigliere comunale e di consigliere di circoscrizione e per altri casi previsti dallo statuto dell'associazione intercomunale in conformità alle vigenti disposizioni.
 
4. L'assemblea dell'associazione intercomunale è composta da un numero di membri non inferiore a 40, qualora la popolazione totale dei comuni compresi nell'associazione, non superi i 50.000 abitanti.
 
5. Il numero minimo dei membri dell'assemblea è elevato a 50 o 60 rispettivamente nei casi in cui la popolazione suddetta non superi i 100.000 abitanti o ecceda tale numero.
 
6. Ogni comune esprime i propri rappresentanti nell'assemblea della rispettiva associazione intercomunale nel numero che, rispetto al numero minimo dei membri dell'assemblea, determinato ai sensi del quarto e quinto comma, sta nello stesso rapporto esistente tra il numero complessivo dei consiglieri del comune considerato e il numero corrispondente alla somma dei consiglieri di tutti i comuni compresi nella associazione intercomunale.
 
7. Allo scopo di consentire ai comuni una rappresentanza nell'assemblea dell'associazione intercomunale ulteriormente proporzionata al rispettivo peso demografico, il numero dei consiglieri dei singoli comuni si intende convenzionalmente modificato, ai fini del calcolo proporzionale di cui al precedente comma, secondo parametri riferiti alla popolazione residente nei comuni stessi nella misura che segue:
 
- comuni da 10.000 a 20.000 residenti, aumento del 100 per cento;
 
- comuni oltre 20.000 residenti, aumento del 200 per cento.
 
8. Per i fini di cui al quarto, quinto e settimo comma, la popolazione è calcolata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale precedente la costituzione o il rinnovo dell'assemblea dell'associazione intercomunale.
 
9. L'aumento di cui al settimo comma è conteggiato, ai fini del calcolo proporzionale di cui al sesto comma, anche per la determinazione del numero corrispondente alla somma dei consiglieri di tutti i comuni compresi nell'associazione intercomunale.
 
10. I comuni per i quali il calcolo proporzionale suddetto dia un quoziente contenente una frazione di unità esprimono nell'assemblea dell'associazione intercomunale un numero di rappresentanti pari a quello risultante dall'arrotondamento all'unità superiore.
 
11. I rappresentanti che ciascun comune ai sensi dei commi precedenti, esprime nell'assemblea della associazione intercomunale sono nominati dal consiglio comunale, con voto limitato, sulla base dei criteri disciplinati dallo statuto , previa ripartizione dei membri assegnati tra le liste presentate nelle precedenti elezioni comunali in proporzione ai voti ottenuti con il metodo di cui all' art. 72, comma quinto, del DPR 16 maggio 1960, n. 570 , tra gli eletti nelle rispettive liste.
 
12. L'assemblea viene insediata entro 60 giorni dalle elezioni amministrative generali ed esercita le proprie funzioni allorchè siano stati eletti almeno 2/ 3 dei membri che la compongono.
 
13. L'associazione adotta un regolamento per il funzionamento dei propri organi
».

[13]
ARTICOLO 6

1. L' art. 8 della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65 , è sostituito dal seguente: « 1. L'esecutivo è eletto dall'assemblea, nel suo seno, secondo i criteri e con le modalità previsti dallo statuto , che fissa altresì il numero dei suoi componenti.
 
2. Salvo quanto disposto dall'art. 4 della presente legge, l'esecutivo può delegare le proprie funzioni ad uno o più comitati di gestione nei limiti e con le modalità stabilite dallo statuto esclusivamente per settori organici di materie.
 
3. Nell'esecutivo e negli eventuali comitati di gestione dovrà essere assicurata la presenza di membri dell'assemblea con preferenza di quelli che rivestono la qualifica di assessori nei comuni associati
».

ARTICOLO 7

1. Il secondo comma dell'art. 10 della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65 , è così modificato: « 1. Nella ipotesi prevista al comma precedente valgono le disposizioni di cui agli artt. 5 e 8 in quanto applicabili ».

ARTICOLO 8

1. Dopo il primo comma dell'art. 22 della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65 , è inserito il seguente comma: « 1. L'indennità di cui al comma precedente spetta altresì al presidente e ai membri dell'esecutivo dell'associazione dei comuni, nonchè ai membri dei comitati di gestione ».

ARTICOLO 9

1. Per l'attuazione dei propri compiti, l'associazione intercomunale si avvale del personale e delle strutture poste a disposizione dai comuni, dalle province, dalla regione e dagli altri enti locali.

2. Il personale di cui al comma precedente dipende funzionalmente dall'associazione intercomunale.

ARTICOLO 10

1. Il punto 3 dell' art. 38 della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65 è modificato come segue: « 1. La pubblicazione di un estratto di tutti i provvedimenti adottati dagli organi delle ULSS in appositi spazi della sede legale, dei presidi ospedalieri e dei distretti di base della stessa ULSS, nonchè negli albi pretori dei comuni associati ». Norme transitorie e finali.

ARTICOLO 11

1. Le associazioni dei comuni e le comunità montane provvedono ad adeguare i propri statuti alle modifiche introdotte dalla presente legge entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

2. Le modifiche riguardanti la composizione delle assemblee di cui all' art. 5 , avranno corso, nella fase di prima applicazione, entro i 60 giorni successivi alla data delle elezioni amministrative generali immediatamente susseguenti alla entrata in vigore della presente legge.

3. Fino a quando l'assemblea dell'associazione dei comuni, composta ai sensi del precedente art. 5 , non abbia provveduto alla elezioni dell'esecutivo e del presidente, il comitato esecutivo e il presidente dei consorzi assumono rispettivamente le funzioni dell'esecutivo e del presidente dell'associazione.

4. Il presidente e i membri del comitato esecutivo sono membri di diritto dell'assemblea dell'associazione.

5. In attesa dell'adeguamento dello statuto dell'associazione, ai sensi del primo comma , per il funzionamento degli organi, le attribuzioni, l'elezione, la decadenza e la revoca dei loro componenti, si applicano le norme contenute nello statuto consortile, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge.

ARTICOLO 12

1. La presente legge ha effetto, per quanto riguarda l'esercizio delle funzioni attribuite o delegate dalla legge regionale 17 agosto 1979, n. 44 , a far data dal rinnovo degli organi degli enti delegatari a seguito di elezioni amministrative generali. [15]

2. La legge regionale 16 gennaio 1981, n. 6 , è abrogata.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 14 gennaio 1985

MARRI

[1]

Note sulla vigenza

[1] - Abrogazione da: Articolo 28 Comma 1 Lettera e legge Regione Umbria 10 aprile 1995, n. 28.

[6] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 26 aprile 1985, n. 36.

[7] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 26 aprile 1985, n. 36.

[8] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 2 legge Regione Umbria 26 aprile 1985, n. 36.

[9] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 2 legge Regione Umbria 26 aprile 1985, n. 36.

[10] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 26 aprile 1985, n. 36.

[11] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 26 aprile 1985, n. 36.

[12] - Integrazione da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 26 aprile 1985, n. 36.

[13] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 14 aprile 1986, n. 16.

[14] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 14 aprile 1986, n. 16.

[15] - Abrogazione da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 26 aprile 1985, n. 36.

Note della redazione

(1) - 

Abrogazione confermata dall'art. 410, comma 1, lett. ee) della L.R. 9 aprile 2015, n. 11