ARTICOLO 1
Finalità
1.
In attesa della nuova disciplina della donazione e trasfusione del sangue umano prevista dalla
legge 23 dicembre 1978, n. 833
, con la presente legge vengono dettate norme per la promozione e la razionalizzazione della attività di donazione volontaria del sangue, riconoscendo la funzione civica, sociale e solidaristica delle associazioni aventi come fine istituzionale tale attività .
ARTICOLO 2
Rinvio al piano socio - sanitario.
1.
Il piano socio - sanitario regionale, nel rispetto delle disposizioni statali in materia, determina criteri ed indirizzi per l'organizzazione, il funzionamento e il coordinamento dei servizi inerenti la raccolta, preparazione, conservazione del sangue umano per uso trasfusionale, prevedendo a tale scopo la creazione di un sistema regionale trasfusionale unitario (STU).
ARTICOLO 3
Consulta tecnico - scientifica.
1.
Per la realizzazione degli scopi di cui all'
art. 1
è istituita, presso la Giunta regionale, la Consulta tecnico scientifica per il sistema regionale del sangue, con il compito, in particolare, di elaborare:
a)
i programmi promozionali da attivarsi attraverso i mass - media;
b)
gli interventi di educazione sanitaria diretti a particolari fasce di popolazione;
c)
le proposte dirette alla migliore tutela dei donatori;
d)
le proposte concernenti indicazioni per l'aggiornamento degli operatori sul più razionale impiego delle risorse trasfusionali.
2.
La Consulta inoltre verifica le problematiche connesse alla attivazione dei rapporti convenzionali con le ULSS.
3.
La Consulta è composta da:
a)
l'assessore regionale alla sanità o suo delegato che la presiede;
b)
i responsabili dei centri trasfusionali, presenti sul territorio regionale;
c)
cinque esperti designati dalle associazioni dei donatori volontari del sangue individuate con atto della Giunta regionale sulla base della rispettiva rappresentatività ;
d)
da un funzionario dell'area operativa dei servizi socio - sanitari della Giunta regionale, e da questa designato.
4.
La Consulta adotta un proprio regolamento interno.
5.
Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario incaricato dalla Giunta regionale.
6.
Ai componenti della Consulta spettano i gettoni di presenza e i rimborsi spese previsti per i componenti del Consiglio tecnico per la sanità .
ARTICOLO 4
Volontariato
1.
La Regione riconosce che l'attività di propaganda e l'organizzazione dei donatori da parte delle associazioni del volontariato costituiscono momenti fondamentali ed insostituibili per garantire ai presidi sanitari delle ULSS della regione il soddisfacimento delle esigenze di sangue e dei relativi derivati.
2.
Allo scopo di ottenere un incremento delle unità sangue donate, la Regione eroga contributi al Consiglio regionale dell'AVIS e alle altre associazioni esistenti e costituite nella regione che abbiano, ai sensi degli artt. 2 e 3 della
legge 14 luglio 1967, n. 592, un
numero di iscritti non inferiore a 2.000 di cui almeno due terzi donatori attivi.
3.
I contributi di cui al comma precedente sono finalizzati a:
a)
attività di propaganda da svolgere in armonia con i programmi di educazione sanitaria svolti dalle ULSS;
b)
opera di razionalizzazione, organizzazione e coordinamento dell'attività dei singoli organismi locali del volontariato e la programmazione delle donazioni dei donatori abituali;
c)
il miglioramento del raccordo operativo tra le associazioni di volontariato ed i presidi delle ULSS.
4.
I contributi sono erogati con deliberazione della Giunta regionale entro il 31 gennaio di ogni anno, sulla base di idoneo programma di attività da parte dei soggetti indicati al
secondo comma
, da presentare entro il 30 novembre dell'anno precedente.
ARTICOLO 5
Convenzioni.
1.
l concorso delle associazioni di volontariato alle attività dei servizi delle ULSS dell'Umbria per la raccolta, preparazione, conservazione e distribuzione del sangue è regolato ai sensi dell'art. 43, ultimo comma della
legge 23 dicembre 1978, n. 833
, mediante convenzione, da stipulare tra ciascuna ULSS e le associazioni operanti nel territorio di competenza.
2.
La convenzione deve prevedere la costituzione e la disciplina di funzionamento di un Comitato paritetico composto di un pari numero di rappresentanti dell'ULSS e delle associazioni, per la verifica dell'attuazione della stessa e la partecipazione alle sedute del Comitato del responsabile del servizio trasfusionale della ULSS.
3.
La Giunta regionale provvede entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge all'emanazione di uno schema tipo per le convenzioni di cui al precedente articolo.
4.
La Giunta regionale provvede inoltre a determinare con cadenza almeno biennale la misura del rimborso spese da corrispondere da parte delle ULSS alle associazioni per ogni unità - sangue donata.
5.
La Giunta provvede infine, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in attesa della stipula delle convenzioni ai sensi dei precedenti commi, ad aggiornare l'importo del rimborso spese per unità - sangue donata previsto dai rapporti convenzionali attualmente esistenti con le associazioni di volontariato.
ARTICOLO 6
Norma finanziaria.
1.
Per la corresponsione dei gettoni di presenza e del rimborso spese ai membri di cui al
precedente art. 3
è autorizzata la spesa annua di lire 3 milioni in termini di competenza e di cassa da iscrivere, a decorrere dall'anno 1985, al cap. 2541, di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, denominato: " Gettoni di presenza e rimborso spese ai componenti estranei all'Amministrazione regionale facenti parte della Consulta tecnico - scientifica per il sistema regionale del sangue" (Codice SIR 1116120807).
2.
Per gli interventi previsti al
precedente art. 4
è autorizzata, dal 1985, la spesa annua di lire 40 milioni in termini di competenza e di cassa con iscrizione al cap. 2887, di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, denominato: " Contributi alle organizzazioni regionali del volontariato del sangue" (Codice SIR 1115220807).
3.
All'onere complessivo di lire 43 milioni si fa fronte, dal 1985 in poi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di spesa del cap. 2885, voce 5040, istituito per le finalità della
legge 31 maggio 1982, n. 29
.
4.
Al bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1985 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:
PARTE SPESA - In aumento
Cap. 2541 L. 3.000.000
Cap. 2887 L. 40.000.000
TOTALE L. 43.000.000
In diminuzione
Cap. 2885/ V. 5040 L. 43.000.000
Al bilancio pluriennale 1985/ 86 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA - in diminuzione
Progr. Operativo 5.09.2.02 - Cap. 2885/ V. 5040 Anno 1985 L. 43.000.000
Anno 1986 L. 43.000.000
In aumento
Progr. Operativo 5.03.2.06 - Cap. 2541 Anno 1985 L. 3.000.000
Anno 1986 L. 3.000.000
Progr. Operativo 5.03.2.05 - Cap. 2887 Anno 1985 L. 40.000.000
Anno 1986 L. 40.000.000
Totale Anno 1985 L. 43.000.000 Anno 1986 L. 43.000.000
5. L'entità della spesa per l'attuazione della presente legge potrà essere variata annualmente con la legge di bilancio entro i limiti di previsione del bilancio pluriennale.
ARTICOLO 7
Norma transitoria.
1.
Per il 1985, i soggetti di cui al
secondo comma dell'art. 4
devono presentare il programma di attività di cui all'ultimo comma dello stesso
art. 4
entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2.
La Giunta regionale provvede, con propria deliberazione, all'erogazione dei contributi entro i trenta giorni successivi.