Art. 1
Campo di applicazione della legge.
1.
La presente legge fissa i principi relativi alla programmazione, organizzazione e gestione delle attività per la prevenzione e la tutela della salute nei luoghi di lavoro, in conformità a quanto previsto in particolare dagli articoli 14, 20, 21 e 22 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833
, e ai sensi della
legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65
in armonia con la programmazione regionale sanitaria.
2.
In relazione a quanto stabilito dall' art. 20, ultimo comma, della
legge 23 dicembre 1978, n. 833
, la Regione e le Unità sanitarie locali realizzano per quanto di competenza le attività di prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro concordando i programmi con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e con le associazioni imprenditoriali.
Art. 2
Compiti della Regione.
1.
La Regione promuove la prevenzione e la tutela della salute nei luoghi di lavoro predisponendo un apposito progetto - obiettivo nell' ambito del piano sanitario triennale, fissando in tale contesto i principi per la pianificazione delle strutture territoriali e le relative misure finanziarie, nonchè garantendo l' omogeneità dei programmi su tutto il territorio regionale mediante attività di indirizzo e coordinamento tese anche al raggiungimento della corrispondenza tra costi dei servizi e relativi benefici.
Art.3
Compiti delle USL
1.
L' organizzazione e la gestione dei servizi per la prevenzione e la tutela della salute nei luoghi di lavoro è attuata dalle Unità sanitarie locali attraverso appositi servizi istituiti ai sensi dell' art. 38 della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65 , nonchè per mezzo dei presidi multizonali di cui all' art. 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , e con l' utilizzazione di tutti gli altri presidi dell' USL e del relativo personale dipendente e convenzionato ai sensi degli articoli 47 e 48 della citata legge 833 del 1978 .
[6]
Art. 4
Compiti del servizio.
1.
Il servizio per la prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, costituito presso l' Ufficio di direzione delle USL ai sensi dell' articolo 38 della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65 , attua la direzione tecnica ed il coordinamento di tutte le attività corrispondenti nell' ambito del territorio dell' USL e provvede alla gestione diretta delle attività stesse tramite:
a)
operatori del servizio stesso;
b)
operatori dei presidi e servizi multizonali;
c)
le strutture e gli operatori presenti nel territorio ed utilizzabili ai sensi della vigente normativa sull' ordinamento del personale e di quella contenuta nelle convenzioni nazionali uniche per la medicina generica e specialistica per quanto concerne le attività di cui al penultimo comma del successivo articolo 10 .
2.
L' attività di direzione e di coordinamento viene svolta nel quadro del programma complessivo dell' USL, garantendo la partecipazione delle istanze sociali nonchè l' integrazione con gli altri servizi nell' ambito unitario e globale delle funzioni sanitarie.
[8]
Art. 5
Obiettivi del servizio.
1.
Il servizio per la prevenzione e la tutela della salute nei luoghi di lavoro ha i seguenti obiettivi:
a)
garantire l' integrazione e il coordinamento di tutte le funzioni e le competenze attribuite in materia ai Comuni con quelle assegnate alle USL dalla
legge 23 dicembre 1978, n. 833
;
b)
indicare le misure idonee alla prevenzione e alla eliminazione dei fattori di rischio conseguenti alla progettazione, attuazione ed esercizio degli impianti produttivi, anche con riguardo ai fattori di nocività eventualmente presenti nell' organizzazione del lavoro in applicazione alle norme vigenti in materia;
c)
promuovere e verificare l' attuazione e il rispetto delle specifiche norme a tutela della salute dei lavoratori, per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, nonchè l' attuazione delle altre misure volte a tutelare la salute e integrità fisica in attuazione del combinato disposto dall'
art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300
e dell' ultimo comma dell'
art. 20 della legge 23 dicembre 1978, n. 833
;
d)
garantire la partecipazione dei gruppi omogenei dei lavoratori alle attività di elaborazione e di indagine, anche allo scopo di promuoverne l' educazione sanitaria;
e)
promuovere e coordinare le attività di ricerca finalizzate alla conoscenza e rimozione delle cause di nocività presenti nei luoghi di lavoro secondo le indicazioni del piano sanitario regionale e sulla base degli accordi da stipulare con l' Università ai sensi dell'
art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833
.
Art. 6
Attività del servizio
1.
Le attività di prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, sono quelle previste dagli artt. 20 e 21 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833
.
2.
In particolare competono al servizio di prevenzione e tutela nei luoghi di lavoro i seguenti compiti:
1)
la individuazione dei fattori di nocività, di pericolosità e di deterioramento negli ambienti di lavoro, anche mediante collaudi e verifiche di macchine, impianti o mezzi di protezione prodotti, istallati o utilizzati nel territorio dell' USL, ai sensi della vigente normativa statale;
2)
la comunicazione dei dati accertati e la loro diffusione nei luoghi di lavoro e di residenza dei lavoratori sia direttamente che tramite gli organi di decentramento comunale e le rappresentanze sindacali, ai fini anche di una corretta gestione degli strumenti informativi di cui all'
art. 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833
, fatta salva la tutela del segreto industriale ai sensi dell' art. 20, comma secondo della citata legge n. 833;
3)
la prescrizione delle misure conseguenti alle attività ispettive di competenza delle USL ai sensi dell'art. 21 della citata legge n. 833;
4)
la indicazione delle misure idonee all' eliminazione dei fattori di rischio ed il risanamento dell' ambiente di lavoro, in applicazione delle norme di legge vigenti in materia;
5)
la formulazione di mappe di rischio con l' obbligo delle aziende di comunicare le sostanze presenti nel ciclo produttivo e le loro caratteristiche tossicologiche nonchè i possibili effetti sull' uomo e sull'ambiente;
6)
gli accertamenti sanitari sui lavoratori esposti ai fattori di rischio;
7)
la formulazione di pareri preventivi richiesti dai Comuni secondo le modalità previste dalle leggi e regolamenti sui progetti di insediamenti industriali e sulle attività produttive in genere, nonchè sulla ristrutturazione degli stessi, ai fini di appurarne la compatibilità con la tutela sanitaria dell' ambiente e la difesa della salute dei lavoratori.
3.
Al servizio di prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro possono essere affidate, su richiesta delle aziende e dei lavoratori, indagini sanitarie, ivi comprese le visite preventive periodiche previste dalla vigente legislazione. Spetta in ogni caso al servizio il coordinamento delle attività di cui al presente comma.
[10]
Art. 7
Rapporti con i servizi sanitari aziendali.
1.
Il servizio di prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro stabilisce, sulla base delle norme di riordino della legislazione disposte ai sensi dell'
art. 24 della legge 23 dicembre 1978, n. 833
, anche per i servizi sanitari aziendali i criteri di priorità, la metodologia e la standardizzazione degli interventi, gli strumenti informativi da usare, le caratteristiche della elaborazione epidemiologica, la forma di comunicazione dei dati al servizio competente dell' USL e la individuazione degli stessi.
Art. 8
Organizzazione dei servizi e stralcio del piano.
1.
Fino all' approvazione del primo piano sanitario regionale, ed a stralcio dello stesso, le USL dispongono le attività di prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro con le modalità previste negli articoli seguenti.
[12]
Art. 9
1.
Le attività di prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro vengono programmate in modo che rispondano:
a)
agli obblighi di legge;
b)
alle richieste dei lavoratori e delle loro organizzazioni;
c)
alle richieste delle aziende e delle associazioni imprenditoriali.
2.
Nell' ambito dei programmi di cui al precedente comma, vanno assicurati in modo particolare:
1)
la formulazione delle mappe di rischio a livello aziendale o territoriale;
2)
la raccolta e distribuzione delle informazioni relative ai rischi o ai danni;
3)
la esecuzione di controlli sanitari sull' ambiente e sulle persone.
[13]
Art. 10
1.
Ciascuna USL organizza nell' ambito della propria pianta organica provvisoria, un servizio di prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, strutturato in modo da comprendere almeno:
- un medico;
- un operatore sanitario non medico;
- un tecnico dell' ambiente;
- un operatore amministrativo.
2.
Le attribuzioni al personale di cui al precedente comma hanno carattere provvisorio, fino al completo trasferimento alle USL di tutto il personale di cui agli artt. 67, 72 e 73 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833
.
3.
L' utilizzo di operatori assegnati alle USL con le procedure di cui agli artt. 67 e 68 della citata legge n. 833 dovrà avvenire conservando la posizione giuridica e funzionale corrispondente a quella ricoperta nell' Ente di provenienza, secondo le tabelle di equiparazione allegate al
DPR 20 dicembre 1979, n. 761
.
4.
Nel caso debba essere fatto ricorso a personale non compreso nei contingenti di cui sopra, costituiscono titolo di preferenza la precedente attività nel settore e l' acquisizione di specifici titoli di studio oppure la frequenza a corsi di specializzazione o qualificazione nelle relative discipline.
5.
Le attività di prevenzione e di medicina del lavoro mirate sui singoli individui sono erogate tramite i presidi e gli operatori, dipendenti e convenzionati, che erogano le normali prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione in fase di medicina generica e specialistica.
6.
Le prestazioni specialistiche attivate nell' ambito dei servizi di prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro che, per caratteristiche tecniche e funzionali, non possono essere fornite con le modalità di cui al precedente comma, sono erogate da strutture tecniche di dimensione multizonale secondo quanto previsto al
successivo art. 11
.
[14]
Art. 11
Presidi multizonali di prevenzione
1.
I collegamenti funzionali fra i servizi delle ULSS e il Presidio multizonale di prevenzione sono regolati nelle maniere previste dalla legge regionale concernente la gestione, l?organizzazione e il funzionamento del Presidio stesso.
[17]
Art. 12
( Attività di vigilanza)
1.
Le attività di vigilanza nei luoghi di lavoro vengono svolte nell?ambito dell?ufficio di direzione dalle unità operative della sezione «prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro». Il servizio ha facoltà, in caso di constatata inosservanza delle norme di legge, e valutate le circostanze del caso, di diffidare con apposita prescrizione il datore di lavoro, fissando un termine per la regolarizzazione.
[20]
2.
Le disposizioni impartite dal servizio nell?ambito delle funzioni di cui al presente articolo sono esecutive
[19]
Art. 13
Oneri a carico delle Aziende.
1.
Fino all' emissione di specifiche norme nazionali, i costi degli interventi, richiesti dalle imprese o concordati tra imprese e lavoratori
ai sensi dell' ultimo comma dell' art. 20 della legge 833, sono attribuite alle Aziende secondo le modalità da concordare con le Associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori
Art. 14
Strumenti informativi del servizio.
1.
I servizi di prevenzione e medicina del lavoro, per la esecuzione degli interventi utilizzano, oltre le attrezzature ed i mezzi idonei alla conoscenza delle condizioni ambientali e sanitarie, i seguenti strumenti informativi:
- schede di autonotifica[24]
- mappe di rischio;
- questionari di gruppo omogeneo;
- registri dei dati ambientali e biostatistici; nonchè :
- le denunce e il registro degli infortuni;
- le schede sanitarie individuali dei servizi aziendali;
- i risultati delle rilevazioni ambientali effettuate dai servizi aziendali e da altri Istituti;
- ogni altra informazione utile allo svolgimento delle funzioni previste dalla presente legge.
2
Le aziende sono tenute a presentare annualmente alla ULSS territorialmente competente, ai sensi dell?articolo 20 della L. 833/ 78, la scheda di autonotifica al fine di segnalare le sostanze presenti nel ciclo produttivo e le loro caratteristiche tossicologiche e i possibili effetti sull?uomo e sull?ambiente.
[25]
3.
La scheda di autonotifica segnala inoltre:
-
apparecchiature ed impianti soggetti a verifica e relativa scadenza;
-
eventuali modifiche apportate agli impianti soggetti a denuncia ed a verifica periodica;
-
casi di infortunio accaduti e malattie professionali denunciate nel precedente anno;
-
numero dei lavoratori a rischio e modalità di predisposizione dei controlli sanitari.
[26]
4.
La scheda di autonotifica è espressamente richiesta per le notifiche di cui al DPR 303/ 56, per il rilascio di pareri sanitari ai fini delle licenze edilizie o dei certificati di agibilità di impianti produttivi, nonchè per l?effettuazione dei controlli sanitari preventivi o periodici dei lavoratori a rischio.
[27]
Art. 15
Finanziamento.
1.
Agli oneri finanziari derivanti dall' applicazione della presente legge la Regione dell' Umbria provvede mediante l' utilizzo dei fondi di cui al capitolo n. 2265 denominato «Fondo per l' assistenza sanitaria regionale destinato alle spese correnti» e al cap. n. 7285 denominato «Fondo per l' assistenza sanitaria regionale destinato alle spese di investimento».
2.
Il riparto delle quote del fondo sanitario regionale alle USL di cui al precedente comma, sarà effettuato sulla base dei programmi risultanti dal piano sanitario regionale.
3.
In attesa del piano sanitario regionale per l' esecuzione di quanto previsto dalla presente legge la Regione dell' Umbria provvede a:
-
fornire alle USL la strumentazione idonea e necessaria allo svolgimento delle rilevazioni ambientali di base di cui all' art. 8;
-
finanziarie la esecuzione di interventi specifici sulla base dei programmi presentati dalle USL;
-
finanziarie l' accesso alle strutture integrative di cui all' art. 5 lett. e) della presente legge e ad altre strutture di carattere scientifico e di ricerca;
-
organizzare opportune attività di formazione e qualificazione del personale delle USL e da queste utilizzato secondo le esplicitazioni del piano annuale di formazione.
[28]